INDICAZIONI APPLICATIVE E INTERPRETATIVE
Giurisprudenza
Ammesso il ricorso del contribuente fallito in caso di inerzia del curatore fallimentare – Con sentenza del 28 aprile 2023, n. 11287, la Corte di Cassazione ha statuito a sezioni unite il principio di diritto secondo cui, da un lato, il contribuente dichiarato fallito, a cui sia stato notificato un atto impositivo relativo a periodi di imposta antecedenti alla predetta dichiarazione, può impugnare tale atto nel caso in cui il curatore fallimentare ometta di farlo, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi. Dall’altro, l’insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, così inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo, che può essere rilevato anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
In caso di rimborso, gli interessi devono essere calcolati anche sull’aggio – Con sentenza del 26 aprile 2023, n. 11025, la Corte di Cassazione ha affermato che, laddove il contribuente abbia diritto al rimborso del tributo e dell’aggio versati nel corso del giudizio, che abbia, poi, dichiarato l’illegittimità della pretesa avanzata dall’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 68, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha altresì diritto a vedersi corrisposti gli interessi, calcolati sull’intera somma da rimborsare, ivi incluso l’aggio.
Chiarimenti in relazione alla rettifica della detrazione Iva ex art. 185, direttiva 2006/112/CE, in caso di beni scartati in quanto divenuti inutilizzabili – Con sentenza del 4 maggio 2023, causa C-127/22, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito che non è richiesta la rettifica della detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti, ai sensi dell’art. 185, par. 1, direttiva 2006/112/CE (“direttiva Iva”), se i beni, divenuti inutilizzabili, sono ceduti dal soggetto passivo in qualità di rifiuto nell’ambito di una cessione soggetta ad Iva, poiché in tal caso risulta soddisfatta la condizione richiesta dall’art. 168 della direttiva Iva per l’applicazione e il mantenimento del diritto alla detrazione (ovverosia, l’utilizzo del bene da parte del soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni imponibili). Le medesime considerazioni possono essere estese, sulla scorta dell’art. 185, par. 2, cit., anche al caso in cui i beni scartati siano distrutti volontariamente dal soggetto passivo, a condizione che detta distruzione venga “debitamente dimostrata o giustificata” e sia effettuata “in ragione della perdita oggettiva di utilità di tale bene nell’ambito delle attività economiche abituali del soggetto passivo”.
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