Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Il pegno tra determinatezza, determinabilità e «sufficiente indicazione» del credito e della cosa (di Elena Guardigli, Assegnista di ricerca in diritto privato, presso l'Università di Bologna)


Il saggio muove da una ricostruzione della nozione di oggetto del contratto per verificare se, nella prospettiva dell’art. 1346 c.c., vi si possano ricomprendere, in relazione al contratto di pegno, tanto il credito garantito quanto la cosa data in garanzia. Vengono, quindi, indagati i concetti di determinatezza e di determinabilità di questi ultimi, anche con riguardo alla figura del c.d. pegno omnibus, ponendone in luce le differenze rispetto alla sufficiente indicazione, richiesta dall’art. 2787, comma 3 c.c. perché abbia luogo la prelazione. La recente disciplina del c.d. pegno non possessorio – ove si fa riferimento altresì al concetto, finitimo ma non equivalente, di descrizione – offre alcune conferme delle conclusioni suggerite.

The pledge between determinacy, determinability and “sufficient indication” of the claim and of the charge

The essay starts from a reconstruction of the contract’s subject matter, to understand, with specific regard to the pledge agreement, if, in the perspective of Article 1346 of the Civil Code, that notion encompasses both the secured claim and the charge. Therefore, the concepts of determinacy and determinability of such elements are investigated, also taking into account the so-called “pegno omnibus”, highlighting their differences from the sufficient indication, required by Art. 2787, paragraph 3 of the Civil Code for pre-emption to take place. The recent regulation of the so-called “pegno non possessorio” (non-possessory pledge) – where reference is also made to description – offers some confirmation of the suggested conclusions.

1. Inquadramento del problema Il creditore pignoratizio ha, di norma – recte alle condizioni compendiate nei commi secondo e terzo dell’art. 2787 c.c. – il diritto di essere soddisfatto con prelazione «sulla cosa ricevuta in pegno» [1]. “Di norma” in quanto chi scrive – con la dottrina e la giurisprudenza ormai maggioritarie – ritiene (ma non è questa la sede per occuparsene funditus) che sia configurabile (ed anzi sia proprio l’art. 2787 c.c. a deporre in tal senso) un diritto reale di pegno che non attribuisca al creditore pignoratizio anche il diritto di prelazione [2]. Perché la prelazione “abbia luogo”, oltre al possesso [3] della cosa data in pegno, quando il credito garantito ecceda l’importo di Euro 2,58 – ossia pressoché sempre – occorre che il pegno risulti da una «scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa». Da un lato, anche considerato che non è richiesta una data forma ad substantiam per la costituzione del pegno [4], è opinione condivisa [5] che l’evocata scrittura non debba necessariamente coincidere col titolo costitutivo – per lo più il contratto [6] – del pegno. Dall’altro lato, la locuzione adoperata dal legislatore – «sufficiente indicazione» –, con riferimento al credito garantito e al bene oggetto del vincolo, impone all’interprete di comprendere in che rapporto tale requisito della scrittura si ponga con quelli richiesti dal legislatore ai fini della validità del contratto, segnatamente, in relazione al suo oggetto (di cui all’art. 1346 c.c.). Ciò non solo (e non tanto) sul piano della nozione di oggetto del contratto, quindi, della possibilità di ricomprendere in essa sia il credito garantito sia la cosa vincolata (a cui si riferisce l’art. 2787 c.c.), ma soprattutto allo scopo di indagare quando l’indicazione (del credito e della cosa) possa considerarsi «sufficiente» e, quindi, bastevole, anche nella dialettica con i distinti requisiti della determinatezza e della determinabilità dell’oggetto (richiesti per la validità di ogni contratto). La trattazione – ripercorse le principali teorie ricostruttive dell’oggetto del contratto, onde rispondere all’interrogativo se, con riferimento al pegno, in esso rientri anche il credito garantito – si soffermerà, pertanto, sui concetti di determinatezza e di determinabilità (in generale e con riguardo al contratto di pegno), quindi sul requisito della «sufficiente indicazione» nell’ottica di declinarne il contenuto, in relazione tanto ai beni dati in pegno quanto al credito garantito. Tirando le fila del discorso, si guarderà, poi, ai requisiti richiesti [continua..]

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