Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Operazioni di riorganizzazione societaria e trasferimento di quote sociali nel passaggio generazionale d'impresa (di Francesco Farri, Professore associato di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Genova. Avvocato in Firenze)


Il passaggio generazionale dell’impresa è fenomeno economico-sociale di speciale importanza per Paesi, come l’Italia e in generale i Paesi mediterranei, ove la dimensione familiare mantiene un rilievo significativo nella composizione del tessuto imprenditoriale. In tali contesti, la valutazione dell’impatto fiscale delle diverse strategie di passaggio generazionale dell’azienda e delle partecipazioni societarie assume rilievo spesso decisivo per orientare le scelte degli operatori. Risulta quindi particolarmente importante offrire un quadro delle diverse opportunità poste dal diritto europeo e dal diritto nazionale, in special modo quello italiano, al fine di realizzare sul piano civilistico e societario assetti patrimoniali efficienti nella prospettiva anche fiscale. A livello europeo, esistono norme che consentono la riorganizzazione degli assetti societari aventi elementi di transnazionalità in regime di neutralità fiscale e alcuni ordinamenti, tra cui quello italiano, hanno introdotto regimi similari anche per le vicende societarie che si esauriscono nel diritto interno. Per questa via, ad esempio, l’art. 177 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi consente alla persona, che detenga partecipazioni di controllo in più società, di riorganizzarne il possesso mediante costituzione di una o più holding senza che l’operazione comporti il realizzo di plusvalenze imponibili, sol che si rispettino taluni accorgimenti precisati dalla norma stessa. Inoltre, per i comparti impositivi nei quali non si registrano azioni di ravvicinamento a livello europeo, gli ordinamenti sovente introducono norme agevolative funzionali a favorire il passaggio generazionale dell’impresa. È il caso, per il sistema italiano, dell’art. 3, comma 4-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’Im­posta sulle Successione e Donazioni, che consente il trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie ai discendenti e al coniuge in regime d’esenzione dalle imposte in questione, sol che i subentranti si impegnino a proseguire l’esercizio del­l’impresa per un determinato lasso di tempo e a condizione che si rispettino alcuni requisiti previsti dalla norma stessa. L’approccio positivo che gli ordinamenti riservano sul piano fiscale al passaggio generazionale dell’impresa, tuttavia, è in taluni casi trasmodato in eccessivo zelo, sia da parte degli operatori, che hanno ideato strategie talora ritenute contrastanti con il divieto di abuso del diritto, sia da parte degli stessi legislatori, che hanno inserito esenzioni talora ritenute dalle Corti Costituzionali eccessive rispetto al fine prefisso. Particolarmente importante è, dunque, l’equilibrio da raggiungere tra protezione degli interessi giuridici ed economici rilevanti nel passaggio generazionale dell’impresa e gli altri valori di equità, uguaglianza e capacità contributiva che devono informare i sistemi tributari.

Corporate Reorganization Procedures and Transfer of Company Shares in the Generational Transition of a Business

The generational transition of a business is an economic and social phenomenon of key importance for countries, such as Italy and the Mediterranean countries in general, where the family dimension maintains a significant value in the composition of the entrepreneurial fabric. In such contexts, the assessment of the tax impact of the various generational transfer strategies of the company and of corporate shares often assumes decisive importance in guiding the operators’ choices. It is therefore particularly important to offer a framework of the different opportunities available according to the European and national laws, particularly the Italian law, in order to create efficient capital structures from a civil, corporate and tax perspectives. At the European level, there are rules that allow the reorganization of corporate structures under a regime of fiscal neutrality provided these corporates possess elements of transnationality. Some systems, including the Italian one, have introduced similar regimes also for corporate affairs, that remain within the limits of domestic law. In this way, for example, art. 177 of the Income Tax Law allows the person who holds controlling shares in multiple companies to reorganize their ownership by establishing one or more holding companies without the realization of taxable capital gains, provided that certain precautions, specified by the law, are respected. Furthermore, for the tax sectors in which there are no approximation actions at the European level, the regulations often introduce facilitating rules aimed at encouraging the generational transition of the company. In the Italian system, this is the case, of art. 3, paragraph 4-bis of the Inheritance and Donation Tax Law, which allows the transfer of the company and corporate shares to descendants and spouses under an exemption regime from taxation as long as the successors commit to continue operating the business for a certain period of time and upon condition that certain requirements set out in the law itself are respected. The positive approach that the tax systems reserve to the generational transfer of the company, however, is in some cases transposed into excessive zeal, both on the side of operators, who have devised strategies sometimes considered to be in contrast with the prohibition of abuse of the law, and by the legislators themselves, who have included exemptions sometimes considered by the Constitutional Courts to be excessive compared to the intended purpose. It is therefore particularly important to achieve a correct balance between the protection of the relevant legal and economic interests in the generational transition of the company and the other values of fairness, equality and ability to pay that must permeate the tax systems.

1. La rilevanza giuridica del passaggio generazionale dell’esercizio delle attività economiche Il passaggio generazionale dell’impresa e delle attività che a essa si correlano, in particolare le aziende e le partecipazioni societarie, è fenomeno economico-sociale di speciale importanza per Paesi, come l’Italia e in generale i Paesi mediterranei, ove la dimensione familiare mantiene un rilievo significativo nella composizione del tessuto imprenditoriale. In tali contesti, la valutazione dell’impatto fiscale delle diverse strategie di passaggio generazionale dell’azienda e delle partecipazioni societarie assume rilievo spesso decisivo per orientare le scelte degli operatori. Risulta quindi particolarmente importante offrire un quadro delle diverse opportunità poste dal diritto europeo e dal diritto nazionale, in special modo quello italiano, al fine di realizzare sul piano civilistico e societario assetti patrimoniali che possano dirsi efficienti anche nella prospettiva tributaria. 2. La possibile rilevanza ai fini dell’imposta sul reddito delle riorganizzazioni societarie propedeutiche al passaggio generazionale Un primo comparto da prendere in considerazione, ai fini del trattamento tributario delle operazioni funzionali all’organizzazione patrimoniale, è quello delle imposte sui redditi. Sovente accade che l’assetto imprenditoriale e societario di una certa realtà economica, riconducibile a una medesima persona fisica, che sinteticamente si può indicare come “capofamiglia” [1], venga a costruirsi nel tempo in modo stratificato e non risulti, quindi, configurato in modo ottimale rispetto a una ordinata transizione generazionale a beneficio di coloro i quali il soggetto intendere individuare quali suoi successori nell’esercizio dell’attività. Per questo motivo, è spesso necessario che il capofamiglia provveda a una riorganizzazione dei propri investimenti economici e societari, per favorire un passaggio di consegne. Sennonché, di norma le operazioni di riorganizzazione del patrimonio richiedono forme di trasferimento di diritti reali su beni da un soggetto giuridico a un altro, e tali forme di trasferimento, sul piano generale, sono considerate come momenti di realizzo del valore del bene stesso. Ciò con la conseguenza che, laddove il valore di trasferimento o di realizzo del bene sia superiore al suo valore fiscalmente riconosciuto dall’ordinamento (che è dato dal costo di acquisto aumentato delle rivalutazioni rilevanti ai fini fiscali e diminuiti, per taluni beni d’impresa, dell’ammontare degli ammortamenti fiscali), si genera una plusvalenza [2]. E tale plusvalenza, di regola, dà vita a un elemento imponibile ai fini dell’imposta sul reddito. In particolare, se la plusvalenza viene realizzata da una persona fisica non imprenditore e riguarda [continua..]

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