Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Concordato minore e susseguente liquidazione controllata: la sorte dei crediti prededucibili (di Andrea Jonathan Pagano, Docente a contratto alla Università di Pisa, dipartimento di Economia e Management)


L’elaborato mira a fornire un quadro sistematico circa il trattamento di quei crediti “sorti in occasione della procedura concorsuale”, – in astratto idonei ad essere qualificati come prededucibili ai sensi dell’art. 111-bis legge fallim., oggi trasfuso nel­l’art. 222 c.c.i. – allorquando il concordato minore sia revocato ovvero dichiarato inammissibile ed occorra consequenzialmente l’apertura della liquidazione controllata. Il testo, in assenza di una qualsivoglia elaborazione giurisprudenziale sulle disposizioni vigenti, tenta di delineare un possibile screening ermeneutico, poggiando ora sulle basi concordatarie ora su quelle del fu fallimento onde restituire – speratamente – una lettura quanto più lineare con l’esprit de loi concorsuale.

Over-indebtedness and subsequent controlled liquidation: the fate of pre-deduction

The paper aims to provide a systematic framework about the treatment of those credits that arise and arise during the procedure, in the abstract suitable to be qualified as pre-deductible pursuant to art. 111-bis of the Italian Bankruptcy Law, now replaced by art. 222 of the new Corporate Crisis and Insolvency Code – when the arrangement is revoked or declared inadmissible and consequently the opening of the liquidation is required. The paper, in the absence of any jurisprudential elaboration on the provisions in force, attempts to outline a possible hermeneutic screening, in order to provide a more linear reading according to l’esprit de loi.

1. Premessa. Il generale inquadramento dei crediti “sorti in occasione” delle procedure da sovraindebitamento Il legislatore nazionale, dopo appena pochi mesi dalla promulgazione della legge 27 gennaio 2012 n. 3 (breviter legge n. 3/2012), avvertiva – giusta stesura ab origine assai infelice e quantomeno incompleta, pari più ad una bozza programmatica che ad una legge “fatta e finita” – la necessità di introdurre alcune norme traslate direttamente dalla legge fallimentare. In particolare, con il d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) la legge c.d. salva-suicidi si arricchiva degli artt. 13 commi 4-bis [1]- [2] e 14-duodecies – rispettivamente per il piano del consumatore [3] e l’accordo di composizione della crisi [4] il primo e, per la liquidazione del patrimonio il secondo – sancendo, di fatto, la concorsualizzazione [5] della totalità dei crediti afferenti al debitore istante e riconoscendo, per taluni di essi – quelli “sorti in occasione o in funzione” [6] della procedura di sovraindebitamento [7] – la tanto agognata qualifica prededucibile [8]. L’entrata in vigore del Codice della Crisi [9] (breviter c.c.i.i.) che ha delineato, quale sbocco patologico (o fisiologico) del concordato minore la liquidazione controllata, pone, nell’ennesimo gioco perverso di una consecuzione di procedure, dei legittimi interrogativi sul trattamento dei crediti, ab initio prededucibili, nella successiva procedura liquidatoria [10]. 2. La generale disciplina dei crediti prededucibili nel codice della crisi Onde restituire un quadro sistematico della tematica, tanto delicata quanto centrale nel generale sistema concorsuale, l’autore non può sottrarsi ad una disamina della novella codicistica contenuta nell’art. 6 [11]. Preliminarmente, anche per comprendere il grado di complessità del tema e le fisiologiche ripercussioni che derivano dalla disciplina delle prededuzioni, il legislatore è intervenuto in materia plurime volte nei lunghi anni di “riposo forzato” del codice, fino alla (forse) definitiva general stesura del 15 luglio scorso mediante il d.lgs. n. 83/2022 [12] che, tra le altre, ha riscritto completamente l’articolo de quo. La stesura codicistica, nel tentativo di ordinare e contingentare la casistica originariamente – forse troppo eterogenea – afferente ai crediti prededucibili, ha, da un lato confermato che il privilegio de quo spetti esclusivamente ai crediti precipuamente individuati dalla norma, generale ovvero speciale (oltre alle spettanze relative a spese e compensi per le prestazioni rese dal­l’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento), dall’altro si sofferma analiticamente sui possibili crediti insorgendi ex parte [continua..]

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