Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di diritto tributario (di A cura di Giovanni Consolo e Elena Daolio)


INDICAZIONI APPLICATIVE E INTERPRETATIVE Giurisprudenza Non sussiste la stabile organizzazione in Italia se l’agente è indipendente – Con sentenza del 10 gennaio 2024, n. 992, la Corte di Cassazione ha negato la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia in un caso in cui una società italiana, interamente controllata da una holding svizzera che deteneva altresì l’intero capitale sociale di una società portoghese, operava quale commissionaria di quest’ultima, commercializzando i suoi prodotti nel territorio dello Stato. La Corte Suprema ha confermato la sentenza di secondo grado – che aveva accolto le doglianze della contribuente ritenendo verificata la presenza di un soggetto mediatore o commissionario indipendente – precisando che, ai sensi dell’art. 162 del t.u.i.r. e della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, la circostanza che l’impresa non residente “eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente” esclude la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia, a condizione che detti soggetti agiscano nell’am­bito della loro ordinaria attività. Il documento è reperibile al seguente link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20240110/snciv@s50@a2024@n00992@tS.clean.pdf. Prassi Non è soggetto a imposta di donazione l’atto di donazione di denaro depositato su un conto estero da parte di donante estero, a favore di beneficiario italiano – Con Risposta a istanza di interpello del 12 gennaio 2024, n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è soggetta a imposta sulle donazioni la donazione realizzata mediante bonifico bancario da un conto corrente estero su uno italiano, a favore di un donatario residente, da parte di un donante non residente. Invero, per stabilire se un atto di donazione è imponibile in Italia, ai fini del­l’imposta di donazione, occorre esaminare se è integrato il presupposto della territorialità ex art. 2, d.lgs. n. 346/1990, secondo cui il bene oggetto dell’atto di liberalità deve essere “esistente” nel territorio dello Stato. A parere della Corte Suprema, nel caso poc’anzi menzionato tale requisito non è soddisfatto, posto che il donante era residente all’estero e, comunque, il denaro oggetto dell’atto di disposizione era depositato su conto bancario estero. Di conseguenza, l’atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia. Il documento è reperibile al seguente [continua..]

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