Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Sugli artt. 118 e 120-quinquies c.c.i.i. e il loro coordinamento (di Marco Novara, Assegnista di ricerca di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Milano)


L’articolo analizza i rimedi predisposti dal diritto della crisi a fronte dell’inadempi­mento da parte di una società di capitali dell’obbligo di eseguire il concordato preventivo. Muovendo dalla disciplina della legge fallimentare, l’autore mette in luce e tratta i nuovi problemi posti dagli artt. 118 e 120-quinquies c.c.i.i. Nel lavoro viene sostenuto che l’art. 120-quinquies c.c.i.i. si applica a tutti i concordati preventivi, fondati su proposte del debitore o concorrenti. Pertanto, tale disposizione ha abrogato implicitamente l’art. 118, comma 6, seconda parte, c.c.i.i.; non anche, invece, la prima parte dello stesso comma, né il comma 5, che risultano invero regolare fattispecie differenti rispetto a quella di cui all’art. 120-quinquies c.c.i.i. Inoltre, l’autore osserva che la limitazione, all’art. 118 c.c.i.i., della legittimazione a domandare la sostituzione dell’organo amministrativo al solo creditore proponente il concordato costituisce un aspetto problematico della nuova disciplina, in quanto riduce gli spazi dell’esecutività in forma specifica del concordato fondato su proposta concorrente e affida al creditore proponente un ruolo che dovrebbe essere interpretato dal commissario giudiziale.

An Essay on Articles 118 and 120-quinquies of the Italian Insolvency Code and their Interplay

This article delves into the remedies provided by insolvency law in response to a company’s failure to fulfil its obligation to execute the arrangement with creditors under the new Italian Insolvency Code (“I.C.”). Starting from the former legal framework, the author highlights and discusses the new problems presented by Articles 118 and 120-quinquies I.C. It is argued that Article 120-quinquies I.C. applies to all arrangements with creditors, whether based on the debtor’s proposals or competing proposals. Therefore, that provision implicitly abrogated article 118, paragraph 6, second part, I.C. However, it did not affect the first part of the same paragraph, nor paragraph 5, which regulate different cases from those covered by article 120-quinquies I.C. Furthermore, the author asserts that the limitation, posed by Article 118 I.C., of the right to request the replacement of the management body to only the creditor proposing the arrangement, constitutes a problematic aspect of the new rules, as it reduces the room for the enforceability of the arrangement based on a competing proposal and entrusts the proposing creditor with a role that should be interpreted by the judicial commissioner.

1. Premessa Nel presente lavoro ci si propone di analizzare i rimedi predisposti dal diritto della crisi a fronte della mancata esecuzione di un concordato preventivo da parte di una società di capitali, al fine di evidenziare e trattare i nuovi problemi posti dalla disciplina riformata dal codice della crisi, tra cui, in particolare, il coordinamento degli artt. 118 e 120-quinquies c.c.i.i. e la sottrazione al commissario giudiziale della legittimazione a chiedere la sostituzione dell’or­gano amministrativo. Iniziando a inquadrare il tema, si può ricordare che con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 erano stati introdotti i commi da 3 a 6 dell’art. 185 l.f. [1], i quali regolavano quella che è stata definita l’“esecuzione forzata del concordato preventivo” [2]. Con il codice della crisi, il contenuto dell’art. 185 l.f. è stato trasposto, con alcune modifiche, nell’art. 118 c.c.i.i. I presidi a garanzia dell’at­tuazione del concordato sono stati poi rafforzati grandemente con l’introduzio­ne, operata mediante il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, dell’art. 120-quinquies c.c.i.i., che ha sollevato un “problema di coordinamento” [3] con l’art. 118 c.c.i.i., dato che, come si vedrà, disciplina (una parte de) la fattispecie già regolata da quest’ultimo. Si precisa subito che il presente scritto non tratta l’incidenza che l’art. 185 l.f., prima, e gli artt. 118 e 120-quinquies c.c.i.i., poi, ha avuto, e hanno, in relazione al rapporto tra diritto della crisi di impresa e diritto societario e, segnatamente, sull’impatto sistematico che l’“attuazione coattiva [de]lle misure organizzative inserite nel piano” [4], per come concretamente modellata dalle norme citate, ha in termini di ripartizione di competenze tra soci, amministratori e – occorre oggi aggiungere – tribunale. Infatti, negli ultimi commi del­l’art. 185 l.f., all’indomani della loro introduzione, era stato ravvisato un “nucleo di norme destinato a incidere sulla barriera tradizionalmente eretta dal principio di neutralità organizzativa  [5] delle procedure concorsuali” [6], consentendo le stesse, al fine di dare fedele esecuzione a quanto programmato nel piano, di alterare significativamente le regole organizzative e, specialmente, quelle relative alla ripartizione di competenze disposte dal diritto societario. Tale processo, poi, è stato, come noto, portato a compimento con l’introduzio­ne nel codice della crisi della sezione VI-bis del capo III del titolo IV (d’ora in avanti, solo la “sez. VI-bis”) [7] e, al suo interno, in particolare proprio dell’art. 120-quinquies c.c.i.i. [8]. Inoltre, il contributo non si occupa di indagare l’incidenza [continua..]

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