Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di diritto antitrust e IP (di a cura di Gloria Gelosa)


GIURISPRUDENZA Diritto d’autore e fotografie – In una recente pronuncia, il Tribunale di Roma si è espresso in tema di diritto d’autore e fotografie. Il Tribunale ha innanzitutto elencato le tre ipotesi di fotografie contemplate dalla legge sul diritto d’autore: “1) le opere d’ingegno sussumibili nell’ambito di applicazione dell’art. 2 n. 7 L.D.A., che godono della tutela d’autore ai sensi degli artt. 12 ss., 20 ss., 171 ss. della stessa legge; 2) le fotografie semplici, ossia le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale”, prive del carattere creativo, pur essendo caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo, quanto meno nella ricerca del soggetto da fotografare”, che godono di una tutela più limitata “sia in termini di durata del diritto (solo 20 anni), sia del suo contenuto (non comprensivo del diritto morale d’autore, che attribuisce al suo titolare il diritto di opporsi ad ogni atto a danno dell’opera che possa essere di pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione) […]”, e infine “3) le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, prive di tutela”. I giudici hanno poi ricordato i principali criteri per poter distinguere le fotografie creative dalle fotografie semplici. In particolare, affinché possa parlarsi di fotografia creativa, deve sussistere “un atto creativo, che sia espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale” tale per cui “la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l’opera tra le altre analoghe. La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggia­mento o sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico. La professionalità nella cura dell’inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono quindi sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche la originalità e la [continua..]

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