Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di diritto tributario (di a cura di Giovanni Consolo e Elena Daolio)


INDICAZIONI APPLICATIVE E INTERPRETATIVE Giurisprudenza Deducibile per competenza l’imposta di registro relativa all’acquisto di un immobile strumentale – Con sentenza del 26 gennaio 2024, n. 2519, la Corte di Cassazione ha statuito che, in deroga a quanto disposto dall’art. 99, comma 1, secondo periodo, del t.u.i.r., le imposte diverse dalle imposte sui redditi e da quelle per cui è prevista la rivalsa (nel caso di specie, l’imposta di registro versata da una società per l’acquisto di un immobile strumentale) sono deducibili per competenza nel caso in cui siano correlate a componenti positivi di reddito o, in alternativa, siano oneri fiscali accessori di componenti negativi. Invero, in tali casi opera il principio generale di cui all’art. 109 del t.u.i.r., secondo cui il principio di competenza si applica nei soli casi in cui le norme del t.u.i.r. non dispongano diversamente. Il documento è reperibile al seguente link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20240126/snciv@s50@a2024@n02519@tS.clean.pdf Rientra nel genus della non spettanza, e non nella più grave forma dell’inesi­stenza, il credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate utilizzato in violazione dell’art. 8, comma 7, l. n. 388/2000 – Con ordinanza del 13 febbraio 2024, n. 3993, la Corte di Cassazione ha statuito che i crediti d’imposta maturati in relazione ad un’agevolazione che la stessa norma introduttiva del credito subordina all’adempimento di un’obbligazione di facere (nel caso di specie, l’agevolazione introdotta dall’art. 8 della L. 23 dicembre 2000, n. 388) rientrano nel genus dei crediti “non spettanti” qualora siano utilizzati in compensazione prima di aver assolto all’obbligazione in parola e in un momento antecedente alla scadenza del termine per l’adempimento della medesima. In ispecie, la Corte Suprema – sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite dell’11 dicembre 2023, n. 34419 – ha precisato che, in tali casi, l’obbligazione di facere ha natura di presupposto costitutivo del credito. Pertanto, il suo mancato adempimento può validamente fondare una contestazione di inesistenza del credito qualora i termini per l’assolvimento dell’obbligazione siano scaduti. Diversamente, fintantoché il termine per l’adempimento è pendente, il credito può essere al più considerato non (ancora) spettante. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria non può accertare induttivamente la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di [continua..]

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