Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Le società benefit e la loro disciplina (di Lorenzo Salvatore)


Il presente contributo si prefigge di fornire una disamina della normativa in tema di “società benefit”, introdotta nel nostro ordinamento con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 376 a 384, e la cui disciplina è in vigore nel nostro ordinamento dal 1° gennaio 2016. Si tratta di società che, oltre all’ordinario scopo istituzionale (lucrativo o mutualistico), perseguono una o più finalità “di beneficio comune” ed operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone e soggetti, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse in genere. Dopo avere evidenziato l’essenza delle disposizioni sopra citate in tema di società benefit, il contributo si sofferma ad analizzare i requisiti statutari, in particolare l’oggetto sociale, nel quale vanno evidenziate le finalità di beneficio comune. Il contributo conclude poi soffermandosi sulla tematica della responsabilità degli amministratori in tali società e portando alcuni esempi di integrazione tra profitto e beneficio comune, sottolineando come la disciplina della “società benefit” (cui non corrisponde un nuovo tipo societario in senso stretto) si rivela di estremo interesse, in particolare nei confronti di coloro che investono o sono intenzionati ad investire in società che definiscono il proprio modelli di business anche nella prospettiva di contribuire al benessere socio-am­bientale del territorio di riferimento.

Benefit Corporations

The aim of this paper is to provide a close examination of laws regarding “benefit corporations”, introduced into our legislation by law No. 208 dated December 28th, 2015, art. 1, paragraphs from 376 to 384, and the regulation of which became effective in our Country starting January 1st, 2016. “Benefit corporations” are companies which, in addition to their ordinary corporate purposes (lucrative or mutual), pursue one or more “common benefit” objectives and operate in a responsible, sustainable and transparent way in their relationships with persons and entities, communities, territories and the environment, cultural and social assets and activities, organizations and associations and other stakeholders in general. The paper, after highlighting the essence of the above-mentioned measures regarding benefit corporations, proceeds to examine statutory requirements and the corporate purpose in particular, where the common benefit objectives must be highlighted. The paper concludes by discussing the theme of the liability of the directors in such companies, giving several examples of the integration of profit with common benefit, emphasizing how the regulation of “benefit corporation” (which does not correspond to a new corporate type in the strict sense) is of great interest in particular for those who invest or intend to invest in companies which renew their modus operandi in order to contribute to the social and environmental well-being of the territory where they do business.

Sommario 1. Introduzione: le società oltre il profitto. – 2. L’erogazione di utili in beneficienza, causa societaria e scopo di lucro. – 3. (Segue). L’evoluzione normativa, l’impresa sociale e le attività sportive dilettantistiche. – 4. La recente diffusione in ambito internazionale della responsabilità sociale nell’attività di impresa. – 5. La società benefit: definizione e disciplina. – 6. L’oggetto sociale nelle società benefit e la rivisitazione dell’interesse sociale. – 7. (Segue). Alcune questioni giuridiche. – 8. I requisiti statutari delle società benefit: in particolare, i doveri degli amministratori. – 9. (Segue). La responsabilità degli amministratori. – 10. I controlli della società benefit e il ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: brevi cenni. – 11. Alcuni esempi di integrazione tra profitto e beneficio comune. 1. Introduzione: le società oltre il profitto Dal 1° gennaio 2016, l’Italia è il secondo paese al mondo (dopo gli Stati Uniti d’America e unico in Europa), ad aver disciplinato le c.d. società benefit. Più precisamente, si tratta di società che, oltre all’ordinario scopo istituzionale (lucrativo o mutualistico), perseguono una o più finalità “di beneficio comune” ed operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone e soggetti, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse in genere. Tanto le società esistenti quanto le società di nuova costituzione, quindi, possono introdurre nei propri statuti apposite clausole che contemplino al loro interno la finalità anzidetta di beneficio comune. E tale possibilità è stata prevista nel nostro ordinamento con decorrenza dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della normativa istitutiva della società benefit (più precisamente, si tratta della l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 376 a 384, c.d. legge di stabilità 2016) [1]. L’innovativa disciplina colloca l’Italia in una posizione di avanguardia all’interno del panorama europeo, essendo, appunto, l’unico paese dell’Unione Europea ad aver normato tali società, attribuendo legittimità e certezza giuridica a un nuovo modo di compiere attività di impresa, che coniuga lucro con beneficio comune [2]. Va precisato fin d’ora come la citata legge non abbia dato vita ad un nuovo tipo societario, potendo la società benefit assumere la veste giuridica di una qualsiasi società disciplinata all’interno del codice civile: in altre parole, non introducendo un ulteriore ‘tipo’ [continua..]

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