Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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L'esenzione dalla revocatoria dei pagamenti di beni e servizi ...


La relazione illustra alcuni profili ritenuti rilevanti quali strumenti interpretativi della disciplina dell’esenzione dalla revocatoria al fine di trarre da essi elementi di giudizio per risolvere alcuni problemi interpretativi.

1. Il dato normativo L’art. 67, comma 3, lett. a), legge fall. prevede, come è noto, l’esenzione dalla revocatoria per i pagamenti di beni e servizi effettuati dall’imprenditore nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso [1]. Il dato letterale offre alcuni elementi sostanzialmente certi, ma presenta anche numerosi e rilevanti profili di dubbio. Si tratta di una delle numerose esenzioni da revocatoria introdotte dal legislatore in occasione delle recenti riforme in materia fallimentare. La disposizione ora richiamata non contiene alcun riferimento al profilo soggettivo, ma riconduce la fattispecie esclusivamente a profili di carattere og­gettivo: pertanto non assume rilevanza la conoscenza (o la non conoscenza) da parte del fornitore dello stato di insolvenza dell’imprenditore. L’esenzione ha per oggetto, sempre in conformità al dato testuale, i pagamenti di beni o servizi. Inoltre il legislatore prevede un necessario collegamento tra essi e l’e­ser­cizio dell’impresa: vengono, infatti, in considerazione, come si è già osservato, i pagamenti di beni e servizi effettuati dall’imprenditore nell’esercizio del­l’attività di impresa. Alla luce di tale dato normativo assume rilevanza e­sclu­sivamente il carattere strumentale del pagamento dei beni o dei servizi e quindi di questi ultimi rispetto all’esercizio dell’impresa, verificabile oggettivamente con un giudizio ex ante. Da ciò consegue che, per contro, non rileva ai fini dell’esenzione da revocatoria l’effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nell’esercizio dell’attività di impresa. Pertanto, purché si tratti di fattori produttivi, la circostanza che non vengano utilizzati o siano effettivamente utilizzati in altri contesti (per e­sempio, a fini personali o per attività di imprese differenti) non costituisce e­lemento impeditivo dell’applicazione dell’esenzione. Parimenti – e la circostanza mi pare che debba essere particolarmente sottolineata – non viene in considerazione, nel dettato normativo, il fatto che si tratti di beni o servizi utili o che addirittura la loro acquisizione abbia arrecato un pregiudizio ai creditori, consentendo la continuazione dell’attività di impresa con aggravamento dell’insolvenza. La disposizione prevede infine che i pagamenti di beni e servizi esonerati dalla revocatoria siano stati effettuati dall’imprenditore non solo nell’esercizio dell’impresa, ma anche nei termini d’uso. La formula usata dal legislatore ha dato molto “filo da torcere” ai commentatori ed alle non numerose pronunce sul punto. In effetti non è chiaro in primo luogo a quale elemento della fattispecie di esenzione delineata dal legislatore si riferisca la [continua..]

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