Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Il diniego della concessione del controllo giudiziario delle attività economiche... (di Diego Brancia, Avvocato, Professore a contratto A.A. 2019/2020 UNIMC – Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università degli Studi di Macerata e Camerino – Insegnamento di “Tecnica dell’argomentazione giuridica”.  )


La Corte di Cassazione, prendendo spunto da taluni aspetti di criticità e dall’a­na­lisi del rapporto tra l’impugnazione – che può essere amministrativa o giurisdizionale – della nota informativa interdittiva antimafia e la richiesta di applicazione della misura di prevenzione, sposta l’attenzione sull’affermazione dalla quale muove la conclusione di “inoppugnabilità” del provvedimento emesso dal Tribunale della prevenzione. Sostiene il Supremo Collegio che “i riferimenti normativi che regolano l’istituto consentono di escludere che la disciplina positiva ne preveda un mezzo di impugnazione e, come noto, anche nella materia della prevenzione opera il principio di tassatività che presiede al regime delle impugnazioni ai sensi dell’art. 568, comma 1, c.p.p.”.

The denial of the concession of the judicial check of economic activities...

The Court of Cassation, inspired by certain critical aspects and by analyzing the relationship between the appeal – which may be administrative or jurisdictional – of the anti-mafia disqualification note and the request to apply the prevention measure, moves the attention to the statement from which moves the conclusion of “unquestionable” of the provision issued by the Prevention Tribunal. The Supreme College states that “the normative references that regulate the institution allow to exclude that the positive discipline provides a means of taxation and, as known, also in the field of prevention operates the principle of taxation which governs the regime of appeals pursuant to Article 568, paragraph 1, Code of Criminal Procedure”.

1. Il controllo giudiziario delle aziende e delle attività economiche misura idonea alla bonifica dal tentativo di infiltrazione/condizio­na­mento mafioso Salito agli onori della “cronaca processuale” nel 2017 1, l’istituto del controllo giudiziario delle aziende, quale criterio di “vigilanza prescrittiva” 2 è stato introdotto dal Legislatore per consentire, in casi particolari, la “bonifica” delle realtà produttive “occasionalmente” incise dal tentativo di infiltrazione/condizionamento mafioso. Le recenti modifiche al T.U. Antimafia 3, hanno permesso al Legislatore di intervenire su di una parte significativa delle norme che presiedono alla disciplina della materia che attiene ai rimedi, diversi dal sequestro e dalla confisca, per le aziende destinatarie di un provvedimento prefettizio di natura interdittivo dei rapporti con la Pubblica Amministrazione 4. Il Legislatore nazionale ha, così, previsto due ipotesi di ricorso alla misura di prevenzione che ci interessa, quella del controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende, da un lato affidandone le sorti ai poteri officiosi del Tribunale (quale ipotesi residuale ed alternativa rispetto alla previsione dell’art. 34 del medesimo Testo Unico 5) e dall’altro, riconoscendo, direttamente all’amministratore dell’attività produttiva, la prerogativa di farne ricorso, purché sia già stata impugnata la nota informativa interdittiva emessa dalla Prefettura. Il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende è previsto dall’art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 ed è stato inserito nel novero delle misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca, disciplinate nel Capo V del Titolo II del predetto decreto, ad opera della legge n. 161 del 17 ottobre 2017. In via generale, può affermarsi che l’istituto del controllo giudiziario trova la sua ratio nell’obiettivo di promuovere il recupero delle attività economiche e delle imprese infiltrate dalle organizzazioni criminali, nell’ottica di bilanciare in maniera più equilibrata gli interessi che si contrappongono in questa materia. Secondo la relazione finale della Commissione Fiandaca che ne ha teorizzato la figura, costituisce una misura innovativa che non determina lo “spossessamento gestorio” 6 dell’azienda bensì configura, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre, una forma meno invasiva di intervento nella vita dell’impresa, intervento che consiste in una “vigilanza prescrittiva” condotta da un commissario giudiziario 7 nominato dal Tribunale, al quale viene affidato il compito di monitorare “dall’interno [continua..]

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