Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Erogazioni effettuate da trust esteri a favore di beneficiari residenti in Italia (di Raimondo Rossi Dottore Commercialista e Revisore Legale, LL.M. in International Tax Law, University van Amsterdam/Ibfd  )


L’articolo esamina le principali novità in materia di tassazione dei beneficiari residenti di trust residenti all’estero in Stati a fiscalità privilegiata introdotte dal Decreto Fiscale (d.l. n. 124/2019). Il Decreto interviene in un contesto storicamente caratterizzato da una forte incertezza interpretativa, spesso alla base di un limitato utilizzo dell’istituto del trust, riformando in maniera significativa i profili dell’imposizione diretta applicabili a tale istituto ove questo presenti profili di internazionalità.

 

Distributions from non-resident trusts to Italian resident beneficiaries

The article analyzes the main amendments introduced by the Tax Decree (Legislative Decree n. 124/2019) to the income tax features of distributions to Italian tax resident beneficiaries made by trusts established in tax heaven Countries. The Decree introduces a significant reform to a set of rules that is historically characterized by unclear application especially in a cross-border scenario, that has frequently limited the use of the trust structure.

Introduzione I profili impositivi dei trust, in particolar modo non residenti ai fini fiscali in Italia, sono storicamente caratterizzati da un elevato grado di incertezza, da cui sono derivati un inevitabile contenzioso e ondivaghi approdi giurisprudenziali [1]. La novella legislativa contenuta nel “Decreto Fiscale” emanato ad ottobre 2019 interviene sui profili dell’imposizione diretta applicabile ai beneficiari residenti in Italia di erogazioni da parte di trust stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata [2], con possibili modifiche agli ormai consolidati orientamenti desumibili dall’interpretazione della prassi e della dottrina. Nello specifico, il “Decreto Fiscale” ha introdotto un addendum alle varie fattispecie che compongono la categoria dei redditi di capitale, aggiungendo quanto segue: “i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73”. Inoltre, intervenendo anche nella “determinazione del reddito di capitale”, il Decreto[3] ha introdotto la seguente presunzione: “Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito”. La nuova fattispecie di reddito di capitale rilevante in capo al beneficiario in base al principio di cassa e la presunzione applicabile in sede di determinazione di tale reddito presentano numerosi profili meritevoli di riflessione, anche al cospetto dei consolidati principi generali dell’ordinamento tributario sia nel comparto dell’imposizione diretta che in quello dell’imposizione indiretta. Profili generali delle erogazioni ai beneficiari di trust La disciplina introdotta nel 2006 in materia di fiscalità diretta del trust [4] ha condotto a una qualificazione dicotomica di trust con beneficiari di reddito “individuati” (trust c.d. “trasparente”) e di trust senza beneficiari di reddito “individuati” (trust c.d. “opaco”) [5]. Tale basilare qualificazione è definita in ragione della fondamentale circostanza che la regolamentazione del trust consenta, o meno, di individuare i relativi beneficiari: ove i beneficiari abbiano la “disponibilità attuale” del reddito del trust, ossia il diritto all’assegnazione del reddito prodotto dai beni conferiti in trust esperibile nei confronti del trustee, tale reddito deve essere imputato, ai fini fiscali, ai beneficiari (trust [continua..]

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