Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Rilevanza Iva del distacco di personale: la parola alla Corte di Giustizia Europea (di Marco Carrozzino, Ufficiale della Guardia di Finanza. Academic Fellow in diritto tributario presso l’Univer­sità Bocconi.)


La Corte di Giustizia Europea, in risposta ad una domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte di Cassazione, ha recentemente affermato l’incom­patibi­lità con l’or­dinamento comunitario della disposizione di cui all’art. 8, comma 35, della Legge 67/1988 che, a particolari condizioni, qualifica i distacchi o “prestiti” di personale irrilevanti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Il contributo, eseguita la rassegna di giurisprudenza e prassi nazionale sul tema, analizza la sentenza dell’11 marzo 2020 causa C-94/19 – San Domenico Vetraria ed offre una riflessione finale relativa alla eventuale necessità, nel caso di contrasto tra norma interpretativa nazionale e disposizioni comunitarie interpretate secondo gli indirizzi della Corte di Giustizia, di riconoscere il primato della disciplina unionale.

Secondment of staff as a taxable transaction: the position of European Court of Justice

The European Court of Justice, in response to a request for a preliminary ruling from the Italian Supreme Court, recently concluded for the incompatibility with Community law of art. 8, paragraph 35, of Law 67/1988 which, under particular condition, qualifies secondment of staff irrelevant for the purposes of VAT. This article, carried out the review of national case law and practice on the subject, analyzes the judgment of 11 March 2020 case C-94/19 – San Domenico Vetraria and offers a final thought relating to the possible need to recognize the primacy of community guidelines in the event of a conflict between the national interpretative law and the Community rules interpreted according to the guidelines of the European Court’s judges.

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1. Introduzione La temporanea prestazione di attività lavorativa presso una sede diversa da quella in cui il lavoratore dipendente è ordinariamente impiegato costituisce fenomeno a cui le imprese nazionali fanno diffusamente ricorso non solo nei rapporti tra società indipendenti, ma anche nelle relazioni intercompany in cui sono coinvolte legal entities parte di Gruppi societari, anche multinazionali. Qualora alla differente “localizzazione” del lavoratore corrisponda il trasferimento ad un’impresa diversa dal datore di lavoro [1] del potere direttivo e di coordinamento nei confronti del dipendente, è configurata la fattispecie del distacco (o prestito) di personale cui, peraltro, conseguono effetti fiscali derivanti dal riaddebito alla distaccataria dei costi sostenuti dalla distaccante ai fini dell’impiego dello stesso. Il testo del presente contributo, premessi cenni sulla disciplina civilistica dell’istituto del distacco di personale, avrà ad oggetto il trattamento fiscale del riaddebito dei costi citati, tanto ai fini delle imposte dirette, quanto con approfondito rilievo all’Imposta sul Valore Aggiunto. Sarà oggetto di specifica analisi un recente pronunciamento della Corte di Giustizia Europea [2] che, in risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Cassazione [3], ha dichiarato incompatibile con l’ordina­mento comunitario l’art. 8, comma 35, della l. n. 11 marzo 1988, n. 67 – Legge finanziaria 1988 ai sensi del quale, al ricorrere di particolari condizioni [4], il distacco di personale non assume rilevanza ai fini dell’IVA.   2. Il distacco di personale: disciplina civilistica ed elementi caratteristici La disciplina civilistica del distacco di personale è contenuta nell’art. 30 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 [5] che, al primo comma, individua quali elementi caratteristici dello stesso: la sussistenza dell’interesse della distaccante [6], la “messa a disposizione” del lavoratore distaccato, da parte del datore di lavoro, a favore dell’impresa distaccataria al fine di prestare un’attività lavorativa determinata e la temporaneità [7] di quest’ultima. La norma citata ha costituito prima [8] disposizione indipendente e specifica dell’istituto in parola che, anteriormente all’introduzione della stessa, era considerato modalità di esecuzione del contratto di lavoro subordinato nel cui ambito il datore di lavoro esercitava unilateralmente, nei limiti ex art. 2103 c.c., il potere direttivo di cui al successivo art. 2104. Tra gli elementi caratteristici ricordati, che l’art. 30 ha identificato conformemente agli orientamenti della giurisprudenza di [continua..]

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