Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Gli effetti della liquidazione giudiziale sui contratti pendenti di carattere personale alla luce del Codice della crisi (di Oreste Cagnasso, Professore emerito di Diritto commerciale presso l’Università di Torino, straordinario presso la Link Campus University di Roma.)


È oggetto di esame l’art. 175 del Codice della crisi che introduce, all’interno della disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale sui contratti pendenti, una norma nuova relativa a quelli di carattere personale. Tenendo conto di altre norme che si riferiscono a tale categoria di contratti viene ricostruita la fattispecie ed applicati i risultati interpretativi ai contratti di distribuzione.

The effects of judicial liquidation on ongoing personal contracts in the light of the Crisis Code

The paper examines Article 175 of the Crisis Code, which introduces a new provision about personal contracts within the legal discipline of the effects of judicial liquidation on ongoing contracts. The content of Article 175 is illustrated in its elements, taking into consideration other legal provisions referred to the above said typology of contracts. Furthermore, the interpretation of the Article is applied to distribution contracts.

1. L’art. 175 del Codice della crisi La disciplina degli effetti del fallimento sui contratti pendenti, così come delineata dalla riforma del 2005-2006, introduce un “sistema chiuso”, dal mo­mento che, ai sensi dell’art. 72 l. f., per tutti i contratti in corso a prestazione corrispettive vale la regola della sospensione dell’esecuzione, con possibilità di scelta da parte del curatore di sciogliersi dal contratto o di subentrarvi. Scio­glimento automatico o subentro automatico si applicano solo ai contratti specificamente previsti nelle altre disposizioni. Sistema chiuso: quanto chiuso? È da ritenere che per tutti i contratti diversi da quelli per cui valgono le ultime due regole, tipici o atipici, venga in considerazione il principio generale oppure è possibile un’interpretazione lata dei casi eccettuati? Al proposito, incisivamente, l’Autore a cui è dedicato questo scritto osserva: “la presenza di una regola generale di chiusura sembrerebbe precludere, sia per i contratti tipici non espressamente regolati dalle norme fallimentari … sia per i contratti atipici, il ricorso all’analogia con le fattispecie contrattuali disciplinate dagli artt. 72-bis ss. Il che finirebbe per costituire, a ben osservare, un elemento di rigidità del sistema, non consentendo soluzioni difformi dalla sospensione del contratto per la sorte di fattispecie contrattuali problematiche o di nuovi rapporti contrattuali scaturenti dalla fantasia sempre in movimento nella dinamica dei rapporti economici” [1]. Il Codice della crisi ha opportunamente introdotto una regola che, per così dire, costituisce una sorta di “valvola di sicurezza” al fine di consentire una minor rigidità al sistema ed in particolare di tutelare il contraente in bonis. Infatti l’art. 175 del Codice della crisi costituisce una norma nuova, non presente nel testo della legge fallimentare [2]. L’oggetto di tale regola è costituito dai contratti di carattere personale: tale formula è presente sia nella rubrica della norma, sia nel suo contesto e corrisponde esattamente a quella contenuta nell’art. 2558, primo comma, c.c., in tema di successione nei contratti in caso di trasferimento dell’azienda. La regola in esame si riferisce, come appare evidente, ad una categoria di contratti, collocandosi in quest’ottica accanto ad altre norme contenute nella sezione del Codice della crisi concernente gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti: si pensi, ad esempio, alla disciplina dei contratti ad esecuzione continuata o periodica di cui all’art. 179 del Codice o ai contratti preliminari ed a quelli relativi a immobili da costruire, inseriti rispettivamente negli artt. 173 e 174. Tuttavia, rispetto al principio generale enunciato dall’art. 172, per cui, in caso di [continua..]

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