Indicazioni applicative e interpretative
Giurisprudenza
Il chiamato che rinuncia all’eredità non è responsabile per i debiti tributari del de cuius – Con l’ordinanza del 3 novembre 2020, n. 24317, la Corte di Cassazione ha dichiarato che la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione da parte del chiamato all’eredità, volta a far valere la sua estraneità all’obbligazione tributaria del de cuius, non preclude l’impugnabilità della successiva cartella di pagamento per la medesima ragione. Infatti, l’art. 521 c.c. dispone che “chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato” e, dunque, bisogna ritenere che l’accettazione costituisca una condizione imprescindibile affinché possa sostenersi l’obbligazione del chiamato a rispondere dei debiti erariali del de cuius. Pertanto, il fatto che il ricorrente si trovasse nella qualità di chiamato all’eredità, e non di erede, al momento della notifica dell’avviso di liquidazione ha impedito a questo di assumere definitività ed efficacia preclusiva in merito alla riferibilità al ricorrente dei debiti tributari del de cuius e, dunque, della sua legittimazione passiva, consentendo allo stesso di far valere la propria estraneità impugnando la successiva cartella di pagamento.
Il documento è reperibile al seguente link:
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20201103/snciv@s50@a2020@n24317@tO.clean.pdf.
L’invito al pagamento del contributo unificato è autonomamente impugnabile – Con la sentenza del 27 ottobre 2020, n. 23532, la Corte di Cassazione, richiamando l’ormai consolidato principio secondo il quale l’elencazione degli atti autonomamente impugnabili, riportata dall’art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è suscettibile di interpretazione estensiva a seguito dell’ampliamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha statuito che l’invito al pagamento del contributo unificato è impugnabile qualora porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definitiva, esplicitandone altresì le ragioni di fatto e di diritto. I giudici hanno inoltre ribadito che l’impugnazione di un atto non espressamente ricompreso tra quelli indicati dall’art. 19 rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità di impugnare l’atto successivo.
Il documento è reperibile al seguente link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20201027/snciv@s50@a2020@n23532@tS.clean.pdf.
Prassi
La confisca definitiva di beni estingue per confusione i crediti erariali legati ad IRPEF ed IRES – [continua..]