Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di diritto commerciale (di Giulia Garesio)


Normativa Tasso di interesse legale – Il D.M. 11 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2020, n. 310, ha modificato il saggio di interesse legale, di cui all’art. 1284 c.c., fissandolo allo «0,01 per cento in ragione d’anno» a decorrere dal 1° gennaio 2021. Riduzione del capitale sociale – L’art. 1, comma 266, L. 30 dicembre 2020, n. 178, («Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»), ha sostituito l’art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, il quale reca «Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale» (v. segnalazioni di diritto commerciale sul n. 3/2020 di questa Rivista). In particolare, il 1° co. del novello art. 6 stabilisce che, «per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020», non trovino applicazione le previsioni di cui agli artt. 2446, 2° e 3° co., 2447, 2482 bis, 4°, 5° e 6° co., e 2482 ter c.c., e, parimenti, non operi la causa di scioglimento di cui agli artt. 2484, 1° co., n. 4, e 2545 duodecies c.c. Il 2° co. posticipa il termine entro cui «la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo», previsto dagli artt. 2446, 2° co., e 2482 bis, 4° co., c.c., al «quinto esercizio successivo», specificando che «l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate». Il 3° co. dell’art. 6 dispone che nelle ipotesi di cui agli artt. 2447 e 2482 ter c.c., «l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2» e che l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio del suddetto esercizio dovrà procedere alle deliberazioni previste dalle predette norme, fermo restando che «fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale» di cui agli artt. 2484, 1° co., n. 4, e 2545 duodecies c.c. Infine, il 4° co. prevede che «le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio». La L. 30 dicembre 2020, n. 178, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322, suppl. ord., n. 46. Svolgimento delle assemblee di società ed enti ‒ L’art. 3, 6° co., D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, (cd. “Mille [continua..]

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