Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di diritto tributario (di Giovanni Consolo e Carlotta Sgattoni)


Indicazioni applicative e interpretative Prassi Possibile la continuazione del consolidato fiscale nel caso di scissione parziale della controllante – Con la Risposta ad istanza di interpello del 31 dicembre 2020, n. 642, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto, nel caso di scissione parziale della consolidante, la possibilità di proseguire, ai sensi dall’art. 117, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il consolidato fiscale in capo alla beneficiaria, che sia divenuta titolare di tutte le partecipazioni oggetto di consolidamento. Infatti, richiamando la Circolare del 26 settembre 2016, n. 40, l’Ufficio ha affermato che la circostanza per cui la scissa, originaria consolidante, resta esclusa dalla tassazione di gruppo non osta alla prosecuzione del consolidato fiscale in capo alla beneficiaria, posto che, per effetto della scissione, quest’ultima subentra a titolo universale e senza soluzione di continuità nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della scissa, inclusa la posizione di controllo sulle società consolidate, rimanendo così soddisfatte tutte le condizioni poste dagli artt. 117 e 120, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Da tale considerazione deriva ulteriormente l’impossibilità di qualificare come “nuovo” il consolidato facente capo alla beneficiaria, il quale ha ad oggetto le medesime società già facenti parte del consolidato originario, e, dunque, di ritenere operanti i limiti relativi all’utilizzabilità delle perdite maturate in costanza di consolidamento, di cui ai all’art. 118, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, poiché queste non possono essere considerate “pregresse”. Il documento è reperibile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+642+del+31+dicembre+2020.pdf/e0bde6d2-927a-104f-b489-9f6e8a02638c. La cessione e il riacquisto di partecipazioni in regime p.ex. non costituisce abuso del diritto – Con la Risposta ad istanza di interpello dell’11 gennaio 2021, n. 32, l’Agenzia delle entrate ha affermato che non costituisce abuso del diritto, ai sensi dell’art. 10-bis, L. 27 luglio 2000, n. 212, la cessione di una partecipazione in regime p.ex., dalla quale derivi una plusvalenza esente, seguita a stretto giro dall’acquisto di altra partecipazione nella medesima società poi ceduta a sua volta, realizzando una minusvalenza deducibile, stante la carenza dei requisiti p.ex. previsti dall’art. 87, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Infatti, tale condotta non può determinare il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, in quanto la cessione e il riacquisto sono solamente idonei a produrre effetti legati all’or­dinaria applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 86, 87 e 101, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. E ciò perché la plusvalenza esente [continua..]

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