L’Autore approfondisce il problema relativo al diritto, suddividendo la materia in cinque parti: a) Le disposizioni normative; b) L’interpretazione; c) Le norme; d) I rapporti tra il diritto e le altre discipline scientifiche e umanistiche; e) Conclusione.
Law, moral and legal system. Part II The Author elaborates on the issue concerning law, subdividing the subject into five parts: a) regulatory provisions; b) interpretation; c) legal rules; d) relationships between law and other scientific and humanistic disciplines; e) conclusion.
3. Atti interpretativi ed etica
a) Atti interpretativi
Ogni disposizione normativa va interpretata. Tale affermazione risulta essere vera anche quando si dice che «in claris non fit interpretatio». Infatti e previamente occorre pervenire ad una certa relativa convinzione che il testo scritto veicolante la disposizione (o il comportamento che dà luogo ad un uso consuetudinario) è chiaro e che, quindi, vi è corrispondenza biunivoca tra la disposizione e la norma (o regola applicabile): il testo scritto recante la disposizione è uguale al testo scritto che esprime la norma.
Al di fuori, comunque, dei rari casi in cui si verifica la situazione di uguaglianza tra disposizione e norma, il diritto come insieme di norme abbisogna di un vasto ed approfondito lavori interpretativo, a rigore non molto diverso da quello che esigono i testi letterari.
E qui vi sono, normalmente, tre tipi di interpretazione: il primo è espresso in alcune disposizioni o fonti del diritto; il secondo trova fondamento soprattutto nella c.d. dottrina e nella giurisprudenza (si dice che la giurisprudenza è fonte del diritto); il terzo trova fondamento in altri ordinamenti prescrittivi (etica, costumi sociali, eccetera) che, a rigore – e secondo l’imperativismo statuale – si trovano al di fuori delle disposizioni normative.
Il primo sottoinsieme è costituito da disposizioni che, seppure in maniera non completa, conducono ad affermare che non tutte le disposizioni normative hanno uguale valore. Tralasciando i casi dei Trattati internazionali, dei Regolamenti e delle direttive UE, le leggi costituzionali, le leggi nazionali, quelle regionali e i Regolamenti amministrativi, contengono – accanto a disposizioni c.d. secondarie di riconoscimento che aiutano a collocare dette disposizioni nell’ambito del diritto in senso oggettivo – altre disposizioni o principi per i quali si viene a sapere che certe disposizioni appartenenti all’ordinamento comunitario (c.d. disposizioni self executive) prevalgono su quelle degli ordinamenti degli Stati membri, che certe disposizioni appartenenti al corpo delle leggi prevalgono su quelle appartenenti ai Regolamenti (art. 1 ss. delle Preleggi al Codice civile; art. 70 ss. Cost.).
Vi sono poi criteri o principi di cui alcuni risalenti al diritto romano e al diritto comune medioevale che aiutano a risolvere i problemi delle antinomie (principio di temporalità: lex posterior derogat priori; principio di specialità: lex specialis derogat generali eccetera).
Ovviamente poi la presenza della Corte Costituzionale nel nostro ordinamento, garantisce che le disposizioni contenute nelle leggi costituzionali prevalgono su quelle contenute nelle leggi nazionali e quelle regionali.
Per quanto concerne le altre fonti del diritto [continua..]