Con la sentenza 12 dicembre 2018, n. 32135, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in materia di società bancarie, gli amministratori privi di specifiche deleghe rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori delegati per non aver impedito fatti pregiudizievoli dei quali o abbiano acquisito in positivo conoscenza, ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza di propria iniziativa, ai sensi dell’obbligo posto dall’art. 2381, ultimo comma, c.c.
The responsibilities of non-executive directors in the bank governance With the sentence of 12 December 2018, n. 32135, the Court of Cassation held that, in the matter of banking companies, directors without specific powers are liable for the harmful consequences of the conduct of the managing directors for not having prevented prejudicial facts of which they have acquired or in positive knowledge, or of which they must acquire knowledge on their own initiative, pursuant to the obligation set by art. 2381, last paragraph, of the Italian Civil Code.
Keywords: non-executive directors – responsibility – Information flow – duty to act informed – business judgement rule.
1. Il caso
A.P., componente del Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha impugnato la sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d’Italia per la violazione del dovere di agire informati, vigente in capo agli amministratori privi di deleghe.
In particolare, la Banca d’Italia deduceva che tali violazioni erano state poste in essere da A.P. nell’ambito di un’operazione, denominata “Operazione Fresh”, concernente un prestito ibrido creato per l’acquisizione della Banca Antonveneta S.p.A.
Avverso la delibera della Banca d’Italia che adottava il provvedimento sanzionatorio, A.P. ha proposto ricorso al Tar del Lazio che declinava la giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.
A seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo, A.P. ha riassunto il giudizio innanzi la Corte d’Appello di Roma.
Il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto alcuna delega esecutiva e che, in difetto di qualsiasi comunicazione o di altro oggettivo segnale di allarme, egli non fosse stato posto nella condizione di conoscere i fatti da cui scaturivano le violazioni e le omissioni contestate dalla Banca d’Italia.
La Corte d’Appello, respingendo l’opposizione proposta avverso il provvedimento sanzionatorio, ha ritenuto irrilevante, ai fini della responsabilità, la circostanza che l’amministratore non ricoprisse incarichi esecutivi.
La controversia è così giunta all’esame della S.C. che ha ritenuto infondato il ricorso, confermando quanto già stabilito dalla Corte territoriale.
In particolare, la Cassazione ha stabilito che anche in capo ai consiglieri privi di deleghe vige l’obbligo di esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi attraverso un costante flusso informativo. Pertanto, ai sensi dell’art. 2381, sesto comma, c.c., i consiglieri hanno il potere di chiedere agli organi delegati che siano fornite informazioni relative alla gestione della società. La S.C. ha precisato, altresì, che l’art. 2392 c.c. configura una responsabilità degli amministratori privi di deleghe che, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbiano fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
2. La delega di funzioni gestorie
Le conclusioni a cui è giunta la S.C., con riferimento alla vicenda in esame, consentono di svolgere alcune considerazioni sulla delega di funzioni gestorie e sulla sua incidenza nell’ambito della governance di una s.p.a.
Ai sensi dell’art. 2381, secondo comma, cod. civ. se «lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi [continua..]