Tra le norme adottate per incrementare la liquidità delle imprese che si trovino in difficoltà, anche in conseguenza della nota emergenza sanitaria e, al contempo, per agevolare le aggregazione aziendali, la legge di bilancio introduce, per il solo anno 2021, la possibilità per le società che pongano in essere operazioni straordinarie, di trasformare in credito d’imposta immediatamente utilizzabile in compensazione con i debiti tributari o contributivi, oppure cedibili in osservanza di quanto previsto dal d.p.r. n. 602/1973, le attività per imposte anticipate in relazione a perdite fiscali od eccedenze di ACE esistenti al termine dell’esercizio precedente. La trasformazione è subordinata al pagamento di una “commissione” determinata in relazione all’importo del credito d’imposta di cui la società beneficiaria potrà usufruire.
Budget law 2021 bonus aggregations: transformation of prepaid tax assets into tax credit Among the rules adopted to increase the liquidity of companies in difficulty, also as a result of the well-known health emergency and, at the same time, to facilitate business combinations, the budget law introduces, for year 2021 only, the possibility for companies which implement extraordinary operations, to transform into tax credit immediately usable in offsetting the tax or social security debts, or transferable in compliance with the provisions of d.p.r. n. 602/1973, the assets for prepaid taxes in relation to tax losses or ACE surpluses existing at the end of the previous year. The abovementioned transformation is subject to the payment of a “commission” calculated in relation to the amount of the tax credit that the beneficiary company may use.
Keywords: tax credit – tax commission.
1. Premessa
L’art. 1, commi da 233 a 243 della l. n. 178/2020 (cosiddetta legge di bilancio per l’anno 2021) regolamenta la disciplina della trasformabilità in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate iscritte (e non) nel bilancio delle società che intraprendano operazioni straordinarie nel corso del 2021 (fusioni, scissioni, conferimenti) di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate di cui dispongono, relativamente a perdite fiscali pregresse non utilizzate ovvero ad eccedenze ACE (rendimento nozionale del capitale investito) non ancora dedotte dal reddito, maturate sino all’esercizio precedente la data di efficacia dell’operazione.
Tale disposizione si affianca a quella già in vigore (art. 11 del d.l. n. 34/2019) che consente il riconoscimento fiscale gratuito di maggiori valori dell’attivo iscritti nel bilancio in occasione di operazioni straordinarie dello stesso tipo.
Nell’articolo si individuano i beneficiari della norma, l’entità dell’agevolazione e, dunque, l’ammontare delle attività trasformabili in credito d’imposta, la finestra temporale prevista per fruire del beneficio, le modalità di utilizzo del credito ed il sistema sanzionatorio.
2. Ambito soggettivo e presupposti applicativi
L’agevolazione conseguente alla detta trasformazione, seppure temporanea come si dirà, è volta a concedere risparmi d’imposta (IRES, IRAP e IRPEF) alle imprese che realizzino le operazioni di aggregazione aziendale espressamente e tassativamente elencate nelle norme di riferimento nelle quali sono individuati i soggetti destinatari e le condizioni, nonché l’effetto del beneficio fiscale.
Con riferimento ai soggetti interessati, la norma (art. 1, comma 233) non pone limitazioni di sorta, pertanto non vi sono dubbi che la stessa si riferisca sia alle società di capitali, sia alle società di persone che risultino da operazioni di aggregazione aziendale di fusione, scissione e conferimenti di azienda che saranno illustrate infra.
Sono, dunque, destinatari dell’agevolazione tutti i “soggetti collettivi a reddito d’impresa”, sia ai fini IRES che ai fini IRPEF, risultanti dalle operazioni di aggregazione suddette: pertanto possono fruire del beneficio i soggetti all’IRES di cui all’art. 73 TUIR [1] e le società di persone titolari di reddito d’impresa.
Affinché le imprese suddette possano beneficiare dell’agevolazione in oggetto devono essere: a) la risultante di un’operazione di fusione anche per incorporazione; b) la beneficiaria di una scissione, oppure c) la conferitaria di un conferimento di azienda.
Si ricorda che già con il d.l. 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto “decreto crescita”), convertito nella l. 28 giugno 2019, n. 58 era stata [continua..]