Indicazioni applicative e interpretative
Giurisprudenza
La dichiarazione presentata indicando volutamente un importo imponibile irrisorio non si considera omessa – Con la sentenza del 22 aprile 2021, n. 10668, la Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo il quale nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione indicando volutamente un importo imponibile irrisorio – nel caso di specie, pari ad un euro – non si configura un’ipotesi di omessa dichiarazione, ma un’ipotesi di dichiarazione infedele.
Il documento è reperibile al seguente link:
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210422/snciv@s50@a2021@n10668@tO.clean.pdf.
È valido l’avviso di accertamento emesso prima del termine per rispondere al questionario – Con l’ordinanza del 30 aprile 2021, n. 11405, la Corte di Cassazione ha affermato che non è affetto da nullità l’avviso di accertamento emesso prima del termine concesso al contribuente per rispondere ai questionari inviati dall’Agenzia delle entrate, ai sensi degli artt. 32, d.P.R. 600/1973 e 51, d.P.R. 633/1972, poiché quello di richiedere chiarimenti e documentazione al contribuente è un potere discrezionale attribuito all’Amministrazione finanziaria. In tal caso, resta preclusa all’Ufficio la possibilità di invocare la sanzione di inutilizzabilità della documentazione non esibita dal contribuente.
Il documento è reperibile al seguente link:
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210430/snciv@s50@a2021@n11405@tO.clean.pdf.
Prassi
I redditi di lavoro dipendente corrisposti da una società italiana ad un lavoratore fiscalmente residente nel Regno Unito, che ivi svolga la propria attività in telelavoro, non sono assoggettati a tassazione in Italia – Con la Risposta ad istanza di interpello del 27 aprile 2021, n. 296, l’Agenzia delle entrate – interpellata da una società italiana sul trattamento fiscale da applicare alle somme da questa corrisposte ad un proprio lavoratore dipendente, fiscalmente residente nel Regno Unito, che svolge attività lavorativa dalla propria abitazione inglese – ha chiarito che, in base alla disciplina convenzionale, i redditi di lavoro dipendente sono tassati esclusivamente nello Stato contraente ove il lavoratore risulta fiscalmente residente, salvo il caso in cui l’attività lavorativa sia materialmente esercitata nell’altro Stato (in tal caso, detti redditi sono soggetti ad imposizione concorrente in entrambi gli Stati). Ne consegue che ad essere rilevante è il luogo in cui il lavoratore svolge materialmente le attività per cui è remunerato, a prescindere dal fatto che i risultati di tali attività siano utilizzati in Italia e [continua..]