Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di diritto tributario (di a cura di Giovanni Consolo e Federica Famà.)


Indicazioni applicative e interpretative Giurisprudenza L’accertamento con adesione vincola l’Ufficio per l’accertamento delle annualità successive – Con la sentenza dell’11 maggio 2021, n. 12372, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di accertamento con adesione di cui al D.lgs. n. 218/1997, deve ritenersi lesiva del principio di collaborazione e buona fede la condotta dell’Ufficio che, dopo aver emesso, in base alla proposta accettata dal contribuente, gli atti di accertamento con adesione per alcune annualità d’impo­sta, proceda, repentinamente, senza motivazione e nonostante il tempestivo e regolare adempimento degli atti già emanati, all’emissione per le restanti annualità, pure oggetto della proposta, di un avviso di accertamento per l’originaria pretesa. Ne consegue che, in relazione al legittimo affidamento sulla regolare definizione della procedura di accertamento con adesione, è inesigibile la maggior pretesa costituita dalla differenza tra gli importi concordati e quelli richiesti. Il documento è reperibile al seguente link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210511/snciv@s50@a2021@n12372@tS.clean.pdf. Se le fatture mancano di alcuni elementi, la dichiarazione sostitutiva del fornitore non costituisce prova per la deducibilità dei costi – Con la sentenza del 12 maggio 2021, n. 12487, la Corte di Cassazione ha vagliato l’idoneità probatoria della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa da un terzo al fine di sopperire alla mancata indicazione nelle fatture degli elementi necessari ad individuare con certezza alcune operazioni realizzate in favore della contribuente. In particolare, la Corte ha statuito che l’inadeguatezza degli elementi indicati nelle fatture non può essere superata unicamente sulla base delle dichiarazioni rese in via extragiudiziale dal titolare dell’impresa fornitrice, posto che tali dichiarazioni hanno unicamente valore di prova presuntiva e non sono di per sé idonee a raggiungere la prova della certezza e precisione dei costi sostenuti. Il documento è reperibile al seguente link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210512/snciv@s50@a2021@n12487@tO.clean.pdf. Prassi La sottoscrizione di accordi di ristrutturazione dei debiti comporta l’obbligo di riversare l’Iva detratta in eccesso – Con la risposta ad interpello del 13 maggio 2021, n. 340, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, laddove il contribuente sottoscriva con i propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e sia, quindi, destinatario di note di variazione in diminuzione, non è tenuto solamente alla registrazione di tali note, ma anche al versamento dell’Iva in [continua..]

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