La recente introduzione delle società di investimento a capitale fisso (SICAF) nel nostro ordinamento ha ampliato le forme giuridiche che gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono assumere in Italia. Nella SICAF la forma della società azionaria si flette e viene a modificarsi, al fine di rispondere alle esigenze tipiche del servizio di gestione collettiva e tale flessione ha effetti anche dal punto di vista tributario, posto che nei confronti delle SICAF, nonché dei suoi investitori, non sono applicabili le norme tributarie proprie delle società di diritto comune, ma trovano applicazione le speciali regole fiscali previste per gli OICR e i loro partecipanti. La disciplina degli organismi di investimento del risparmio rappresenta infatti una delle aree in cui le interazioni tra le disposizioni regolamentari di settore e quelle tributarie è più stretta. In quest’ambito, nel prosieguo del presente contributo sarà dapprima delineato il regime tributario proprio della SICAF ai fini delle imposte dirette e successivamente il regime fiscale applicabile in capo agli investitori.
SICAF: taxation of investment fund and taxation of investors The recent introduction of fixed capital investment company (SICAF) under the Italian judicial system has increased the number of possible legal entities that can be formed as a mean of undertakings for collective investments (OICR, UCIs). The capital structure of a SICAF is subject to some modifications designed to answer the needs that arise during the management of a collective investment. The taxation rules that apply to a SICAF and its investors are different from those that apply to other legal entities; more specifically, SICAF have been deemed subject to the same tax regulations that apply to OICR and their participants. The set of laws under which investment vessels operate represents one of the areas in which the interactions between investment specific regulations and taxation rules are tighter. The following paper will explore in depth the tax system typical of a SICAF with regards to both direct taxation and the tax regulations appliable to its investors.
1. Introduzione
La società di investimento a capitale fisso (SICAF) – introdotta nell’ordinamento nazionale dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva 2011/61/UE dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva AIFM) – rappresenta una delle forme giuridiche che possono assumere gli organismi di investimento collettivo (OICR) istituiti in Italia, assieme ai fondi comuni di investimento (aventi forma contrattuale) e alle SICAV, vale a dire l’altra forma di OICR avente forma societaria prevista dalla normativa domestica con cui la medesima SICAF condivide gran parte della propria disciplina civilistica e regolamentare e, come vedremo, anche fiscale. Più precisamente, la SICAF è definita dall’art. 1, primo comma, lett. i bis), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) come l’organismo di investimento collettivo del risparmio “chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi” [1].
In virtù della sua natura di soggetto a cui è ex lege riservato l’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio [2], nell’ambito della SICAF – tenuta per legge a costituirsi come società per azioni – la forma della società azionaria si flette e viene conseguentemente a modificarsi, al fine di rispondere alle esigenze tipiche del servizio di gestione collettiva. Tale flessione si riverbera anche dal punto di vista tributario, posto che nei confronti delle SICAF, nonché dei suoi investitori, non sono applicabili le norme tributarie proprie delle società di diritto comune, ma trovano applicazione le speciali regole fiscali previste per gli OICR e i loro partecipanti [3].
Nel proseguio del presente contributo sarà dapprima delineato il regime tributario proprio della SICAF ai fini delle imposte dirette [4] e successivamente il regime fiscale applicabile in capo agli investitori. Inoltre, sarà altresì illustrata l’interpretazione offerta dall’Amministrazione finanziaria in relazione alle caratteristiche che gli organismi che si propongono di attuare forme di gestione collettiva del risparmio devono possedere al fine di poter applicare il regime fiscale proprio degli OICR, con particolare riferimento al requisito dell’autonomia delle scelte gestionali dall’interferenza degli investitori e al requisito della pluralità dei partecipanti.
2. Il regime fiscale della SICAF ai fini delle imposte dirette
Come detto, il regime fiscale proprio della SICAF è quello degli OICR istituiti in [continua..]