Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di diritto tributario (di a cura di Giovanni Consolo e Carlotta Sgattoni)


INDICAZIONI APPLICATIVE E INTERPRETATIVE Giurisprudenza I compensi del professionista si presumono incassati al termine dell’incarico – Con la sentenza del 9 settembre 2021, n. 24255, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità dell’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria, ex art. 39, co. 1, lett. d, d.P.R. n. 600/1973, abbia accertato maggiori compensi non dichiarati sulla base della presunzione che, al termine di ogni incarico professionale, il professionista incassi i relativi onorari. Invero, laddove l’in­casso non si sia verificato, è onere del professionista darne prova, ad esempio, producendo in giudizio diffide ad adempiere o richieste di decreto ingiuntivo, oppure dimostrando l’infruttuosità dell’esecuzione nei confronti del cliente. Il documento è reperibile al seguente link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210909/snciv@s50@a2021@n24255@tO.clean.pdf. Dall’annullamento in autotutela non deriva necessariamente la condanna del­l’Ufficio alle spese – Con la sentenza del 15 settembre 2021, n. 24841, la Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo il quale dall’annullamento del­l’atto impositivo in autotutela, che avvenga in corso di giudizio, non discende automaticamente la condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali, dovendosi altresì verificare che l’atto fosse manifestamente il­legittimo sin dal momento della sua emissione. Invero, in relazione alle circostanze, l’annullamento dell’atto impositivo in autotutela può costituire, secondo la Corte, un comportamento conforme ai doveri di lealtà e di probità di cui al­l’art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese. Il documento è reperibile al seguente link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210915/snciv@s65@a2021@n24841@tO.clean.pdf. Ai fini della ristretta base, il mancato coinvolgimento nel procedimento penale dimostra l’estraneità alla gestione societaria – Con la sentenza del 15 settembre 2021, n. 24870, la Corte di Cassazione ha ritenuto idonea a superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in società a ristretta base sociale la circostanza che il socio non sia stato coinvolto, né come indagato né come imputato, nell’indagine penale sulla società e che, dunque, possa essere considerato estraneo alla gestione e conduzione societaria. La Suprema Corte ha, infatti, ricordato che, sebbene per lungo tempo sia stata ritenuta necessaria, al fine di sfuggire alla presunzione, la dimostrazione della mancata distribuzione degli utili – giustificata, ad esempio, dal loro [continua..]

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