Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Presupposti “interni” ed “esterni” della composizione negoziata della crisi d´impresa (di Rolandino Guidotti, Professore associato di Diritto commerciale e Diritto della crisi d’impresa presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche.)


L’articolo analizza il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi introdotto nel nostro ordinamento dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, avente ad oggetto misure di emergenza per le imprese individuali e collettive in difficoltà. Particolare attenzione è posta nella fase iniziale del procedimento in cui l’imprenditore può richiedere – alla Camera di Commercio – la nomina di un esperto indipendente che possa agevolare le trattative con i creditori.

Negotiated settlement for the solution of the business crisis “internal” and “external”

The paper analyses the new crisis resolution mechanism introduced in Italy by Law Decree August 24th 2021, no. 118, establishing emergency measures for individual and companies in distress when the crisis appears to be recoverable. Specific focus is brought to the initial phase of the process, during which the entrepreneur may request to the competent Chamber of Commerce the appointment of an independent expert who can facilitate negotiations with creditors.

Keywords: crisis – commercial / agricultural business – negotiated settlement.

 

1. Premessa Non bisogna stupirsi dell’acceso dibattito che è in corso sul provvedimento che ha introdotto nel nostro ordinamento la composizione negoziata della crisi, ovvero il d.l. 24 agosto 2021, n. 118, rubricato Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia [1], poi convertito, con modificazioni, in l. 21 ottobre 2021, n. 147 [2]. Quando si verifica un fatto nuovo, e questo è davvero un fatto nuovo, studiosi e operatori del diritto esprimono opinioni diverse e propongono interpretazioni difformi. Ho già ricordato altrove [3], e mi piace ripeterlo anche in questa sede, che quanto accade è da valutare positivamente perché, come tutte le scienze, «il diritto nasce dalle critiche» [4] anche quando sono particolarmente severe [5]. Come si evince dalla Relazione al decreto legge, con riferimento al nuovo istituto della composizione negoziata della crisi, la «scelta compiuta è quella di affiancare all’imprenditore un esperto nel campo della ristrutturazione, terzo e indipendente, munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell’impresa». Trattative che vedono solo come eventuale l’intervento dell’autorità giudiziaria e che vengono condotte con modalità di natura privatistica all’infuori tendenzialmente di un procedimento giurisdizionale. Siamo quindi di fronte ad un percorso: stragiudiziale, riservato e (sicuramente) volontario [6]. Percorso che può chiudersi con il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, con domanda al tribunale che deve essere proposta entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto; semplificato perché privo sia della figura dell’attestatore sia di quella del commissario giudiziale, sia della fase di ammissione, sia di quella del voto (art. 18). Il tutto non vuol necessariamente dire, come si è già osservato [7], che si vogliano smantellare i due “pilastri” sui quali si regge il Codice della Crisi: da un lato, l’allerta, come meccanismo di incentivazione ad una precoce emersione della crisi e, dall’altro, un irrobustimento del ruolo dell’autorità giudiziaria sia giudicante, sia requirente. A questo proposito si può aggiungere che non pare neppure che il provvedimento voglia intervenire sull’acquisita “cultura” dell’organizzazione di cui all’art. 2086, secondo comma, c.c. [8], posto che in nessuna fase del nuovo percorso gli obblighi di cui alla norma citata vengono in alcun modo sospesi o disattivati. È inutile poi nascondersi che siamo di fronte ad una riforma dai connotati spiccatamente privatistici per quella che pare essere una espressa [continua..]

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