Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Residenza fiscale delle società ed estero-vestizione: l´ordinanza della Cassazione 9 marzo 2021, n. 6476 (di Sofia Valenti, Dottore di ricerca in Scienze economiche, aziendali e giuridiche presso l’Università degli Studi Enna – Kore – Assegnista di ricerca di diritto tributario presso l’Università degli Studi di Torino)


L’ordinanza della Corte di Cassazione del 9 marzo 2021, n. 6476, offre l’occasione per svolgere alcune considerazioni in tema di residenza fiscale delle società ed enti e dei requisiti da valorizzare affinché una società possa essere considerata fiscalmente residente in Italia.

In particolare, dopo una breve disamina della normativa interna concernente la residenza fiscale delle società ed enti e del tema della “fittizia” localizzazione societaria all’interno di uno Stato estero membro dell’Unione europea, ci si soffermerà sulla nozione di sede dell’amministrazione ai fini fiscali. La sede dell’amministrazione è, infatti, individuata dall’art. 73, terzo comma, TUIR, come uno dei tre criteri di collegamento funzionali a statuire in Italia la residenza di società ed enti e, conseguentemente, stabilire il regime di tassazione del reddito a questi riferibile. Alla luce di detta analisi, si affronterà brevemente la tematica della c.d. esterovestizione societaria, fattispecie spesso richiamata in tema di individuazione della residenza fiscale delle società ed enti e la compatibilità o meno di questa, in caso di contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria, con la libertà di stabilimento.

Tax residence of companies and estero-vestizione: the Court of Cassation No. 6476 of 9 March 2021

The order of the Court of Cassation No. 6476 of 9 March 2021 provides an opportunity to analyze the tax residence of companies and entities and on the requirements to be met in order for a company to be considered tax resident in Italy. Firstly, a brief examination of the domestic legislation on the tax residence of companies and entities and of the issue of the "fictitious" location of the company within a foreign EU Member State will be presented, then we will focus on the notion of the seat of administration for tax purposes. In fact, the seat of the administration is one of the three connecting criteria identified by Article 73, paragraph 3, of the Italian Income Tax Code, as one of the three connecting criteria functional to establish the residence of companies and entities in Italy and, consequently, to establish the taxation regime of the income attributable to them. Concerning this analysis, we will briefly address the issue of the so-called “esterovestizione societaria”, a case often referred to with respect to the identification of the tax residence of companies and entities and the compatibility or otherwise of such residence with the freedom of establishment, in case of a challenge by the tax authorities.

Keywords: income tax of companies – tax residence – civil law – place of management – place of effective management – esterovestizione.

1. Premessa L’ordinanza della Corte di Cassazione che ci si accinge a commentare affronta il tema della residenza fiscale delle società ed enti individuando, nel caso oggetto di esame, nella sede dell’amministrazione il criterio da valorizzare al fine di stabilire se una società, pur essendo formalmente residente in altro Stato membro dell’Unione Europea, possa, allo stesso tempo, essere considerata fiscalmente residente in Italia. In particolare, per l’identificazione della nozione di sede dell’amministrazione ricorre alla nozione di sede effettiva di matrice civilistica. A sostegno della propria ricostruzione sono richiamate delle precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia dell’U­nione Europea con riferimento alla nozione di sede dell’attività economica. Inoltre, nello statuire gli elementi da considerarsi rilevanti ai fini della configurabilità della fattispecie dell’esterovestizione sancisce la compatibilità di detto fenomeno con la libertà di stabilimento di matrice europea. 2. La vicenda e la posizione della Corte di Cassazione Sotto un profilo fattuale, la questione che forma oggetto di approfondimento riguarda l’individuazione dell’effettiva residenza di una società costituita in uno Stato estero ma che “potrebbe” ritenersi residente, ai fini fiscali in Italia, in applicazione di uno dei criteri di collegamento previsti dalla normativa interna. La vicenda, sulla base dei limitati elementi che emergono dall’ordinanza in commento, trae origine dall’emissione di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione i redditi riferibili alla citata società, nel presupposto che questa fosse solo formalmente residente in Lussemburgo, ma fiscalmente residente in Italia. Alla luce delle indagini svolte dalla Guardia di finanza, l’Ufficio accertatore ha ritenuto dimostrata la circostanza per cui la gestione della società accertata fosse localizzata in Italia. Infatti, sulla base dell’art. 73 TUIR, non sarebbe rilevante la costituzione all’e­stero della società qualora la stessa abbia nel territorio dello Stato la sede amministrativa o l’oggetto principale, potendosi verificare, pertanto, ipotesi di società formalmente estere, ma fiscalmente residenti in Italia. La Commissione Tributaria del Lazio adita ha confermato la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale con la quale era stato accolto il ricorso dell’istante avverso l’avviso di accertamento. Ciò in quanto i giudici di seconde cure hanno ritenuto non dimostrata la localizzazione in Italia della gestione della società accertata a causa dell’assenza di prove afferenti lo svolgimento di specifiche operazioni nel territorio dello Stato da parte della società in termini [continua..]

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