Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


L´indipendenza degli esponenti bancari (di Paolo Revigliono, Professore ordinario di Diritto commerciale presso l’Università Mercatorum)


Il presente contributo ha per oggetto l’analisi della disciplina del requisito dell’in­dipendenza degli esponenti bancari.

Dopo aver analizzato il requisito dell’indipendenza nel contesto dei requisiti di idoneità, si procede ad esaminare l’indipendenza di giudizio, la qualifica di amministratore indipendente in senso stretto e il ruolo degli amministratori indipendenti.

Parole chiave: esponenti bancari - amministratori indipendenti - indipendenza di giudizio - requisiti di idoneità.

The independence of the bank directors

This contribution has as its object the analysis of the discipline of the independence requirement of bank representatives.

After analyzing the independence requirement in the context of the eligibility requirements, we proceed to examine the independence of mind, the qualification of independent director in the strict sense and the role of independent directors.

Keywords: bank representatives - independent directors - independence of mind - eligibility requirements.

1. L’indipendenza degli esponenti bancari nel quadro della ridefinizione normativa dei requisiti di idoneità La disciplina dei requisiti degli esponenti bancari ha subito alcune profonde modificazioni, per effetto di diverse disposizioni normative, di diverso valore e di diverso rango; ci si riferisce, essenzialmente, da un lato, alla riformulazione dell’art. 26 TUB realizzata in attuazione della direttiva 2013/36/2013, denominata CRD IV, e alla conseguente emanazione del Regolamento del MEF [1], d’altro lato, alla pubblicazione degli orientamenti dell’EBA (congiuntamente con l’ESMA) [2], anch’essi emanati in esecuzione di quanto prescritto dalla citata direttiva (art. 91, comma 12) [3]. Non intendo, in questa sede, ripercorrere l’evoluzione che ha condotto all’attuale situazione normativa né esaminare le ragioni che hanno indotto il legislatore europeo a riformulare in modo più rigoroso ed analitico le regole relative all’idoneità degli esponenti bancari [4], quanto, piuttosto, concentrare l’attenzione su un requisito specifico, quello dell’indipendenza. Si tratta, in effetti, di un requisito che, per quanto previsto in termini generali da talune disposizioni normative (codicistiche e non) in relazione ai membri dell’organo gestorio di determinate società, in particolare quelle quotate [5], è venuto ad assumere, nel contesto delle società bancarie, una rilevanza fondamentale; come si vedrà tra breve, esso riguarda, seppure in misura e con intensità diverse, tutti i componenti dell’organo amministrativo ed è destinato, anche per questa ragione, ad assumere delle caratteristiche assai peculiari rispetto alla nozione di indipendenza normalmente adottata nell’ambito delle società quotate. Prima di esaminarne il significato e la portata è peraltro opportuno ripercorrere brevemente le tappe che hanno condotto alla sua definitiva introduzione nell’ordinamento bancario. Il requisito dell’indipendenza, originariamente non previsto dall’art. 26 del TUB, è stato introdotto in conseguenza della riforma delle società di capitali; tuttavia, a differenza degli altri requisiti originariamente richiesti per gli esponenti bancari, né il legislatore primario né quello regolamentare avevano provveduto ad individuarne il contenuto né a fornire i criteri per determinarlo, con la conseguenza che la Banca d’Italia, nelle Disposizioni di vigilanza [6], ha stabilito che, sino all’emanazione del regolamento di attuazione dell’art. 26 TUB, la definizione di amministratore indipendente avrebbe dovuto essere rimessa all’autonomia statutaria delle singole banche. Le banche, nell’esplicazione di tale autonomia, hanno in prevalenza utilizzato le indicazioni contenute in quello che, sino ad oggi, [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio