Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
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Note in tema di estinzione delle società con personalità giuridica (di Simone Francesco Marzo, Avvocato in Lecce)


Richiamando un isolato precedente del 2017, con la più recente ordinanza n. 29112 del 20 ottobre 2021 la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito che dopo l’estinzione della società dotata di personalità giuridica i soci non rispondono delle sanzioni tributarie amministrative nemmeno nei limiti previsti dall’art. 2495 c.c., e ciò sulla base del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi sancito dall’art. 8, d.lgs. n. 472/1997. Nel commento sono esposte le ragioni per cui la tesi accolta dalla Cassazione appare discutibile. Come noto, con riguardo alle società dotate di personalità giuridica il principio di personalità delle sanzioni è stato superato per effetto dell’art. 7, d.l. n. 269/2003 (il quale ha previsto che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica medesima in luogo di quello della persona fisica agente), sicché si può dubitare che con riguardo ai medesimi soggetti possa trovare applicazione il principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi (che del principio di personalità rappresenta un corollario). Un corretto inquadramento della questione, dunque, sembrerebbe condurre a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dalla Cassazione.

Parole chiave: società con personalità giuridica – estinzione - sanzioni tributarie – trasmissibilità ai soci.

Remarks on the extinction of companies with legal capacity

Referring to an isolated judgment of 2017, with the most recent ordinance no. 29112 of October 20th, 2021 the tax section of the Supreme Court reiterated that after the extinction of the Company with legal entity, the shareholders are not liable for administrative tax penalties even within the limits provided for by art. 2495 of the Italian Civil Code, and this on the basis of the principle of intransmissibility of penalties to heirs provided for in art. 8, Legislative Decree no. 472/1997. This article sets out the reasons why the thesis accepted by the Supreme Court appears questionable. As is well known, with regard to companies with legal personality the principle of the personal nature of sanctions has been superseded by art. 7, legislative decree no. 269/2003 (which provides that administrative sanctions relating to the tax relationship proper to companies or entities with legal personality are to be borne exclusively by the legal entity itself rather than the person who acts for it), so that it is doubtful that with regard to the same subjects the principle of intransmissibility of sanctions to heirs (which is a corollary of the principle of personality) can be applied. A correct framing of the question, therefore, would seem to lead to different conclusions from those adopted by the Supreme Court.

Keywords: company with legal capacity - extinction - tax penalties - transmissibility to shareholders.

1. Il caso esaminato nella pronuncia in commento Con l’ordinanza da cui prendono le mosse le presenti riflessioni [1], viene a consolidarsi nella giurisprudenza di legittimità un principio che aveva già trovato una prima, seppure isolata, affermazione da parte della medesima Corte di Cassazione [2], ossia quello dell’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni tributarie irrogate a carico di società con personalità giuridica poi estinte. Il caso esaminato dai Giudici di legittimità è riassumibile nei termini che seguono: un soggetto già socio di una società cooperativa (costituita in forma di società a responsabilità limitata) ormai estinta riceveva la notifica di una cartella di pagamento recante, tra l’altro, l’iscrizione a ruolo delle sanzioni precedentemente irrogate alla società in conseguenza di violazioni tributarie; il destinatario impugnava la cartella contestandone l’illegittimità nella parte a­vente ad oggetto le sanzioni tributarie, sulla base dell’affermata intrasmissibilità delle stesse ai soci dopo l’estinzione della società. All’esito del giudizio così instaurato e confermando quanto già sancito nel citato precedente del 2017, la Cassazione ha accolto la doglianza sollevata dal destinatario della cartella di pagamento, ribadendo che le sanzioni tributarie non penali irrogate alle società dotate di personalità giuridica non si trasmettono ai soci successivamente dell’estinzione delle stesse [3]. Tale principio, già accolto positivamente da una parte della dottrina pronunciatasi all’indomani della pronuncia del 2017 [4], appare tuttavia fondato su argomenti opinabili, quando non chiaramente inconsistenti. Sembra dunque opportuno approfondire la questione, onde fornire adeguata motivazione a quanto appena affermato. 2. Il principio di personalità delle sanzioni tributarie e le violazioni commesse nell’interesse di società nel d.lgs. n. 472/1997 La disciplina delle sanzioni tributarie non penali attualmente vigente scaturisce dalla complessiva riforma della materia operata negli anni 1996-1997 [5]; la scelta di fondo operata dal legislatore in quell’occasione fu orientata all’in­troduzione di un regime di marca “sostanzialmente penalistica” [6], nell’ambito del quale anche la sanzione amministrativa fosse caratterizzata dalla natura afflittiva tipica di quella penale [7]; ciò, peraltro, in linea con quanto era già avvenuto con riferimento alle sanzioni amministrative in generale, per effetto della codificazione dei principi generali applicabili in materia ad opera della l. 24 novembre 1981, n. 689 [8]. Tra i principi propri dell’ordinamento penalistico che, nelle originarie intenzioni del legislatore, avrebbero dovuto [continua..]

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