Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Crowdfunding, obbligazioni, titoli di debito e strumenti finanziari partecipativi (di Filippo Preite, Avvocato in Roma)


A tutte le società a responsabilità limitata qualificate come P.M.I. è consentito di offrire al pubblico le proprie partecipazioni ed anche i titoli di debito tramite il crowdfunding. Il legislatore prevede la possibilità di emissioni di strumenti finanziari partecipativi per le sole società innovative e quindi si pone il problema se anche le P.M.I. non innovative possono emetterle. Inoltre, il dubbio è se possano essere utilizzate le piattaforme online per l’offerta di tali strumenti.

Parole chiave: P.M.I. - start up innovative - quote – obbligazioni – titoli di debi-to - strumenti finanziari partecipativi – crowndfunding – online portals – offerta al pubblico.

 

Crowdfunding, bonds, debt securities and holding financial instruments

All limited liability companies qualifying as SMEs are allowed to offer their equity and debt securities to the public via crowdfunding. The legislator foresees the possibility of issuing participatory financial instruments only for innovative companies and therefore the question arises whether also non-innovative SMEs can issue them. Furthermore, the question is whether online platforms can be used to offer such instruments.

Keywords: SMEs - innovative start-ups - shares - bonds - debt securities - equity in-struments - crowdfunding - online portals - public offering.

1. L’evoluzione normativa L’evoluzione normativa e la conseguente possibilità per la società a responsabilità limitata di finanziarsi senza ricorrere necessariamente agli apporti dei soci ovvero al credito bancario, rispecchia la nuova veste [1] data dal legislatore post Riforma al tipo S.r.l. [2]. La Riforma del 2003 ha agevolato la ricerca e l’ottenimento dei finanziamenti da parte delle società a responsabilità limitata accordando a queste ultime la possibilità dell’emissione di titoli di debito ex art. 2483 c.c. Quindi, la nuova disciplina codicistica ha concesso alla società a responsabilità limitata di usufruire di uno strumento alternativo ai canali tradizionali di finanziamento, circoscrivendo la rosa dei sottoscrittori dei titoli di debito alla categoria degli investitori professionali vigilati [3]. Nel sistema previgente era vietata la raccolta del capitale di debito mediante emissione di titoli [4], in quanto per il legislatore ante riforma la società a responsabilità limitata non poteva ricorrere al mercato dei capitali e poteva fare affidamento esclusivamente sulle risorse dei propri soci attraverso il ricorso al credito bancario [5]. L’impostazione secondo cui i mezzi di finanziamento delle società a responsabilità limitata fossero forniti in prevalenza dai soci interessati all’esercizio dell’impresa e in maniera residua da finanziatori esterni – i quali offrivano finanziamenti a breve e medio termine – rispecchiava il tipo sociale a ristretta base societaria (c.d. società chiusa) non accessibile a investitori di mercato, vuoi per la struttura di controllo interna [6], vuoi per le dimensioni di capitalizzazione. Data questa premessa, conviene muovere verso una sintetica ricognizione dei dati normativi, esaminando in ordine cronologico i singoli e più significativi interventi di riforma dal 2012 ad oggi. L’art. 57 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 ha modificato l’art. 26 del d.l. n. 179/2012 sostituendo le parole «start-up innovative» con l’espressione «PMI [7]». Ciò ha comportato l’estensione della disciplina, originariamente dettata per le sole s.r.l. start up innovative, a tutte le PMI s.r.l. Poiché le modifiche non hanno interessato il settimo comma dello stesso art. 26, che prevede la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi stando al dato letterale, la predetta estensione risulta inapplicabile alle PMI non innovative. Si pone, quindi, il problema se, nonostante ciò, tutte le P.M.I. li possano emettere e, inoltre, se possano essere offerti al pubblico tramite portali online. L’evoluzione normativa che ricomprende gli anni che vanno dal 2012 sino al 2018 ha confermato l’assottigliamento di differenziazione tra azioni e quote che, nella [continua..]

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