Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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È legittima la rideterminazione delle esistenze iniziali di un anno senza rettifica delle rimanenze (di Melo Martella, Ricercatore di Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Messina)


Con l’ordinanza n. 17312 del 17 giugno 2021 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la rideterminazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del valore delle esistenze iniziali all’1 gennaio 2009 in mancanza di rettifica delle rimanenze finali del­l’esercizio precedente, in quanto, a norma dell’art. 110 TUIR, le rettifiche operate valgono per gli esercizi successivi e non anche per i precedenti senza che ciò contravvenga al principio di continuità dei valori. Tale orientamento potrebbe causare fenomeni di doppia imposizione che tuttavia il contribuente può evitare utilizzando gli strumenti ordinari che l’ordinamento prevede per il recupero (integrale o parziale) dell’imposta già versata sull’eventuale maggior valore delle rimanenze finali, da attivare, ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 546/1992, entro il termine di decadenza di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

 

The redetermination of the opening balances of a year without adjustment of the closing balances

In its Decision no. 17312 of 17 June 2021, the Italian Supreme Court of Cassation ruled that the Revenue Agency’s recalculation of the value of opening balances as at 1 January 2009 is legitimate even in the absence of any adjustment of closing balances of the previous year, since, pursuant to Article 110 of the Italian Income Tax Code, the adjustments made are valid for subsequent years and not also for previous ones, without this contravening the principle of continuity of values. This approach could lead to double taxation. However, the taxpayer can avoid such double taxation by using the ordinary tools that the law provides for the recovery (in whole or in part) of the tax already paid on the higher value of the closing inventories, to be activated, pursuant to Article 21 of Legislative Decree no. 546/1992, within the two-year deadline following the judgment.

Keywords: Opening balances – closing balances – value adjustment – double taxation – application for repayment expiry date.

 

1. Ricostruzione della vicenda La legittimità della rettifica del valore delle esistenze iniziali di un esercizio, senza la rideterminazione di quello delle rimanenze finali dell’esercizio precedente, è stata oggetto di un recente intervento della Corte di Cassazione (ord. 17 giugno 2021, n. 17312), qui in commento, che merita qualche osservazione nel quadro dei principi generali che reggono il reddito d’impresa. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento per il recupero di Ires, Iva ed Irap per l’anno 2009, a seguito della rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate delle esistenze iniziali di una società per l’anno 2009, perché ritenute insussistenti, senza però procedere alla rettifica delle rimanenze finali dichiarate dal contribuente per l’anno precedente, il 2008. L’anno 2008 non era stato oggetto di accertamento da parte dell’Ufficio ed era già decorso il termine di decadenza. La società era risultata vittoriosa sia in primo che in secondo grado. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, in particolare – con la sentenza n. 3544/44/2014, pronunciata in data 19 maggio 2014 e depositata in data 1 luglio 2014 – aveva basato la propria decisione sull’art. 92, comma 7, del TUIR, secondo cui le rimanenze finali di un esercizio costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo, e sull’art. 110, comma 8, del TUIR, secondo cui in ossequio al principio di continuità dei valori fiscali la rettifica delle valutazioni esposte in dichiarazione dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. In particolare, per la Commissione tributaria regionale, nella ipotesi di “contestuale controllo di più periodi d’im­posta”, l’Agenzia delle Entrate, se procede alla rettifica delle rimanenze di un periodo d’imposta, deve “considerare nella stessa nuova misura le corrispondenti rimanenze del periodo di imposta attiguo non potendo limitarsi a contestare soltanto la componente di reddito sfavorevole al contribuente perché la scelta del Legislatore è quella di considerare i vari esercizi nella logica automatica di uno sviluppo senza soluzione di continuità”. Secondo la Commissione tributaria regionale tale conclusione era peraltro corroborata dal fatto che per il periodo d’imposta precedente (il 2008) era ormai decorso il termine di decadenza dell’azione impositiva senza che l’Ufficio avesse effettuato alcun accertamento, “per cui tale dato, in ossequio al principio della continuità di bilancio, è divenuto definitivo e non può essere oggetto di rettifica da parte dell’ufficio se non rettificando a ritroso le rimanenze finali del 2008”. Ed ancora, il giudice di secondo grado, a sostegno della propria tesi, ha anche richiamato la [continua..]

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