Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Segnalazioni di diritto tributario (di a cura di Giovanni Consolo e Federica Famà)


Normativa Legge di conversione del Decreto Sostegni ter – Il 28 marzo 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73, Supplemento Ordinario n. 13, la Legge n. 25/2022, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge del 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto “Sostegni-ter”) e che è in vigore dal 29 marzo 2022. Tra le principali novità introdotte, si segnalano: la possibilità di annullare anche ai fini civilistici la rivalutazione o il riallineamento di marchi e avviamenti (art. 3, comma 3 bis); la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 (art. 5 bis); la riapertura dei termini per la rottamazione ter e il saldo e stralcio (art. 10 quinquies). La legge di conversione ha, inoltre, confermato gli artt. 28, 28 bis, 28 ter e 28 quater, che regolano la cessione del credito per il Superbonus al 110%, i bonus edilizi “minori” e i bonus anti-Covid, prevedendo, essenzialmente, che: (i) sono ammesse fino a tre cessioni dei crediti d’imposta, purché quelle successive alla prima avvengano nei confronti di banche, intermediari finanziari autorizzati o imprese di assicurazione; (ii) a partire dalle comunicazioni inviate il 1 marzo 2022, i crediti non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate; (iii) i contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli. I documenti sono reperibili al seguente link: https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-28&atto.codiceRedazionale=22G00035&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=08d91d0c-6d59-465e-a0a3-c1086cacf4f2&tabID=0.4968830793944068&title=lbl.dettaglioAtto. Indicazioni interpretative e applicative La dichiarazione integrativa non può essere utilizzata per modificare opzioni rivelatesi sfavorevoli – Con la Risposta ad istanza di interpello dell’8 aprile 2022, n. 187, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998, non può essere utilizzata per modificare scelte effettuate dal contribuente e rivelatesi, poi, sfavorevoli, essendo finalizzata unicamente a correggere errori od omissioni nell’indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito. Invero, l’Ufficio rammenta che le opzioni – sia se [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio