Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


I soci nella ristrutturazione dell´impresa. Prime riflessioni (di Giuliana Scognamiglio, Professoressa ordinaria di Diritto commerciale presso La Sapienza Università di Roma – Filippo Viola, Dottorando in Diritto commerciale presso l’Università Statale di Milano)


L’articolo tratta il tema della posizione dei soci nelle procedure di ristrutturazione dell’impresa.

Nella prima parte (paragrafi 1, 2, 3,) gli autori esaminano in termini generali il concetto di "ristrutturazione dell’impresa" ed il ruolo di portatori di interessi diversi dai creditori, in particolare dei soci, nelle procedure di ristrutturazione, in quanto concettualmente diverse e distinte dalle procedure di liquidazione dell’impresa.

Sul versante dei diritti di voice dei soci (par. 4), il lavoro affronta, anzitutto, il tema della loro partecipazione alla decisione sull’accesso ad una procedura di ristrutturazione, alla scelta del tipo di procedura e alla definizione dei contenuti del piano, nonché quello delle modalità in cui tale partecipazione si articola. Il tema si intreccia con quello dell’informazione in favore dei soci nella fase iniziale dell’ingresso in procedura.

Si esamina, poi, l’atteggiarsi della posizione dei soci rispetto all’approvazione del piano, anche nella specifica ipotesi in cui lo stesso contempli operazioni che, per regola di diritto societario, richiedono il loro consenso. A tal proposito si analizza criticamente la scelta di prevedere la collocazione dei soci, al pari dei creditori, in apposita classe di votanti, sia nella prospettiva del livello di tutela ad essi offerto, sia in quella del contrasto a possibili loro condotte “ostruzionistiche”.

Nel paragrafo 5 viene affrontato il tema se ed in che misura sia legittima la distribuzione del ricavato della ristrutturazione anche ai soci (oltre che ai creditori dell’impresa). Per rendere possibile la distribuzione ai soci occorre che la legge ammetta una regola distributiva basata sulla c.d. priorità relativa, che si contrappone alla classica regola della priorità assoluta, secondo la quale nessun creditore di rango inferiore può aspirare ad alcuna distribuzione di valore fino a quando il creditore di rango superiore non sia stato integralmente soddisfatto.

La direttiva 2019/1023/UE sui quadri di ristrutturazione preventiva ammette una siffatta regola e, sulla sua scorta, anche la legge italiana di recepimento, in corso di elaborazione, riconosce la possibilità di rendere i soci partecipi del ricavato della ristrutturazione.

Parole chiave: crisi e insolvenza dell’impresa – procedure di ristrutturazione – distribuzione del valore – soci.

Shareholders in company restructuring procedures: some initial considerations

The article deals with the position of shareholders in corporate restructuring procedures.

In the first part (Sections 1,2,3,), the authors examine in general terms the concept of ‘corporate restructuring’ and the role of stakeholders other than creditors, in particular shareholders, in restructuring proceedings, as they are conceptually different and distinct from company liquidation proceedings.

With regard to shareholders’ voice rights (Section 4), the paper first addresses the issue of their participation in the decision on access to a restructuring procedure, in the choice of the type of procedure and in the definition of the contents of the plan. Such issue is linked with that of information in favour of shareholders at the initial stage of entry into the procedure.

The paper then examines the position of shareholders with respect to the approval of the plan, also in the specific case in which the plan itself provides for transactions that, according to corporate law, require their consent. In this regard, the solution of placing the shareholders, for the purpose of voting on the plan, in special classes is critically analysed, both from the perspective of the level of protection offered to them and from the perspective of dealing with their possible “obstructive” conduct.

Section 5 addresses the question whether and to what extent the distribution of the restructuring proceeds to the shareholders (in addition to the company’s creditors) is lawful. In order for distribution to the shareholders to be possible, the law must allow a distribution rule based on so-called relative priority, as opposed to the classic rule of absolute priority, according to which no lower-ranking creditor may aspire to any distribution of value until the higher-ranking creditor has been satisfied in full.

The EU Directive 2019/1023 on preventive restructuring frameworks admits such a rule and, on its basis, also the Italian transposing law, which is currently being drafted, recognises the possibility of making the shareholders participate in the restructuring proceeds.

Keywords: business crisis and insolvency – restructuring procedures – distribution of value – shareholders.

1. La cornice generale: l’emersione, con contorni sempre più nitidi, della categoria economico-giuridica delle procedure di ristrutturazione Il presente lavoro [1] intende rispondere ad una delle “domande” [2] formulate dagli organizzatori del nostro XIII convegno associativo, allo scopo di individuare altrettante possibili linee di approfondimento del tema generale, che rimanda all’analisi delle “lezioni dalla pandemia” e degli istituti che, nel contesto della crisi da questa generata, si sono palesati come utili e funzionali alla pianificazione del rilancio economico. La domanda dalla quale si sono prese le mosse si inscrive, com’è evidente, nell’area del diritto commerciale relativa al diritto della crisi e dell’insolvenza dell’impresa: essa tende a sollecitare la riflessione sul punto se l’esperienza drammatica della pandemia e delle conseguenti misure emergenziali di “lockdown”, che hanno comportato in diversi settori economici la sospensione delle attività produttive, abbia avuto – al di là dei provvedimenti a termine, dettati dall’urgenza di far fronte agli effetti della sospensione, talora prolungatasi per mesi, delle attività imprenditoriali e della conseguente drastica riduzione dei flussi reddituali da queste generati – un impatto duraturo su detta disciplina, lasciando emergere esigenze nuove, non percepite prima della crisi pandemica, e la necessità di nuovi strumenti capaci di farvi fronte. Riflettendo a ritroso, quel che sembra essersi manifestato in maniera sufficientemente chiara ed univoca attraverso i marosi della pandemia (nel periodo che va dal marzo 2020 alla metà del 2021) è il convincimento circa l’esigenza di individuare normativamente un set di strumenti utili a regolare il fenomeno dell’impresa che, per un qualche accidente esogeno e del tutto imprevisto (quale può essere, per l’appunto, lo scoppio di una pandemia), abbia sperimentato pesanti riduzioni del proprio fatturato e della propria liquidità, ma sia ancora, quanto a prodotto e business model, del tutto viable, quindi capace, se fatta oggetto di interventi tempestivi, opportunamente mirati e idonei a coinvolgere nello sforzo di ripristino dell’equilibrio economico tutte le “parti interessate”, di riprendere a camminare sulle proprie gambe. Di una siffatta esigenza, sicuramente accentuata ed esacerbata dalla vicenda recente della pandemia ma certamente identificabile sul piano della realtà oggettiva a prescindere da questa, si era già fatto interprete, anteriormente al dilagare del contagio da Covid-19, il diritto dell’UE: ci riferiamo, evidentemente, alla direttiva UE n. 1023, adottata nel giugno del 2019 (d’ora in avanti, per brevità, anche “la direttiva”), che, per un singolare disegno della storia, si [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio