Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Ragionevolezza ed adeguatezza nella disciplina del diritto dei contratti (di Dario Scarpa, Professore associato di Istituzioni di diritto privato presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca)


L’ampiezza prasseologica dei nuovi modelli contrattuali trova il primo momento di studio nella negoziazione tra le parti, con le necessarie tutele previste dalla disciplina per gli interessi privati; si muove quindi verso la ricerca di criteri interpretativi e clausole generali, equilibrando gli interessi economici e adottando il criterio della ragionevolezza nelle dinamiche operative di adempimento degli obblighi conseguenti.

Parole chiave: Ragionevolezza – Adeguatezza – Contratto.

Reasonableness and adequacy in the regulation of contract law

The praxeological breadth of the new contractual models finds the initial moment of study in the negotiation between the parties, with the necessary protection provided in the basic regulation of private interests, therefore moves towards the search for interpretative criteria and clauses general by balancing the economic interests and adopting reasonableness in the operational dynamics of fulfillment of the consequent obligations.

Keywords: Reasonableness – Adequacy – Contract.

1. Ragionevolezza come criterio interpretativo delle nuove dinamiche contrattuali L’ampiezza praxeologica dei nuovi modelli contrattuali trova il momento inziale di studio nella contrattazione tra i paciscenti, persone fisiche e giuridiche, con la necessaria tutela approntata nella basica regolamentazione d’in­teressi privati, muove, quindi, verso la ricerca di criteri interpretativi e clausole generali nell’emersione del criterio del bilanciamento degli interessi e della ragionevolezza nelle dinamiche operative di adempimento alle obbligazioni conseguenti e, infine, giunge a trovare massima espressione nelle vicende societarie a tutela di soggetti, qualificabili come rappresentati nella nuova contrattazione d’impresa [1]. Appare chiaro ed evidente, secondo l’autorevole impostazione che la migliore dottrina sta portando avanti, che, applicando il giudizio di ragionevolezza, il punto di partenza dell’interpretazione non sia il testo, bensì un fatto della vita, sul quale il sistema, nel quale rientra anche il singolo testo di legge, viene interrogato per individuare la risposta più adeguata alle esigenze richiamate [2]. Nella nuova contrattualistica l’associazione logico-giuridica da adottare è quella tra interesse, affare e conflittualità. La nozione di interesse rende chiara la distinzione tra contenuto giuridico e contenuto economico del contratto, atteso che, tra l’altro, tale demarcazione risulta notevolmente accentuata nel frequente fenomeno della sostituzione [3]: si potrebbe affermare che occorra una analisi sulla base del giudizio di ragionevolezza, nello specifico, della disciplina del contratto [4]. Si ragioni, ad esempio, in termini di ragionevolezza sul fenomeno dell’au­tocontratto: se, da un lato, nella classica funzione rappresentativa la declinazione dell’altruità dell’affare rispetto al soggetto che compie l’atto trova fondamento nella assoluta appartenenza dell’affare al rappresentato e nella relativa destinazione, a favore dello stesso, dei risultati di carattere patrimoniale afferenti l’operazione economica, dall’altro, tuttavia, nella positivizzazione del contratto con se stesso l’assoluta altruità è assente in funzione della normata possibilità che il contraente-rappresentante possa compiere un’attività (si badi, contrattuale) perseguendo, anche, un proprio interesse [5]. Se si vuole coniugare l’acquisizione in termini giuridici, ne risulta la sostenibilità dell’affermazione che l’affare è la sintesi, in prospettiva patrimoniale ed all’esito della conclusione del contratto, dei risultati economici (vantaggiosi e svantaggiosi dei soggetti interessati) della gestione del rappresentante [6]. Ebbene, occorre passare al tema dei smart contracts: viene introdotta, anche nel nostro [continua..]

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