Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Effetti dell´iscrizione nel registro imprese delle delibere di modifica dell´atto costitutivo/statuto (di Filippo Preite, Avvocato in Roma)


Si conferma l’impostazione degli effetti costitutivi dell’iscrizione nel Registro Imprese delle delibere di modifica dell’atto costitutivo/statuto e che l’apposizione di condizioni sospensive ovvero risolutive alle delibere assembleari di S.p.a. e di S.r.l., con particolare riferimento all’ipotesi in cui esse abbiano ad oggetto modifiche dello statuto, si realizza immediatamente ed automaticamente nel momento in cui si verifica l’evento dedotto in condizione sempre che vi sia stata l’iscrizione della delibera condizionata nel Registro delle Imprese.

Con riferimento al ruolo della pubblicità nelle startup/P.M.I. innovative e degli incubatori certificati il regime è quello del “doppio binario”, sempre nel rispetto del ruolo pubblicitario degli effetti costitutivi e/o dichiarativi della pubblicità nella sezione ordinaria.

Parole chiave: art. 2436 – pubblicità – registro imprese – delibere di modifica dell’atto costitutivo – effetti costitutivi – delibere condizionate – pubblicità nelle startup innovative – pubblicità nelle P.M.I. – pubblicità degli incubatori certificati.

Effects of the registration of resolutions to amend the memorandum of association/statutes in the Companies Register

The setting of the constitutive effects of the registration in the Companies Register of resolutions to amend the memorandum of association/statutes is confirmed, and the affixing of suspensive or resolutive conditions to the shareholders' resolutions of S.p.A. (Joint-Stock Companies) and S.r.l (LLCs), with particular reference to the hypothesis that they relate to amendments to the memorandum of association, is immediately and automatically implemented when the event referred to in the condition occurs, provided that the conditional resolution has been registered in the Companies Register.

With reference to the role of publicity in innovative start-ups/P.M.I.'s (SMEs) and certified incubators, the regime is that of the 'double track', always respecting the publicity role of the constitutive and/or declaratory effects of publicity in the ordinary section.

Keyowords: art. 2436 – publicity – companies register – resolutions amending the memorandum of association – constitutive effects – conditional resolutions – publicity in innovative start-ups – publicity in P.M.I. (SMEs) – publicity in certified incubators.

1. Considerazioni preliminari: procedimento di modifica dell’atto costitutivo e/o statuto La riforma organica delle società di capitali del 2003 ha introdotto la disciplina contenuta nell’art. 2436 c.c. che, in tema di modifica dell’atto costitutivo della società per azioni [1], stabilisce, al quinto comma, che “la deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione” nel Registro delle Imprese. Ciò non vuol dire che gli organi sociali, laddove fossero competenti, non possano approvare delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie, ma significa che l’efficacia di tali deliberazioni è subordinata all’iscrizione delle stesse nel Registro delle Imprese. Facendo un confronto con la normativa precedente, già ad una prima lettura, risulta evidente la novità introdotta [2]. L’art. 2436 c.c. ante riforma, infatti, effettuava un rinvio al primo, secondo e terzo comma dell’art. 2411 c.c., ma non all’ultimo comma del medesimo articolo, all’interno del quale il legislatore stabilisce che la delibera (di emissione delle obbligazioni) non può essere eseguita se non dopo l’iscrizione [3]. Da ciò si era dedotto che le fasi del controllo omologatorio e della iscrizione nel Registro delle Imprese, che come è noto completano il procedimento di modifica dell’atto costitutivo, non incidessero, almeno in prima battuta, sulla efficacia della delibera assembleare [4]. Tutto questo risulta invece inequivocabilmente superato dal nuovo testo dell’art. 2436 c.c. che, al comma 5, prevede che la delibera, prima dell’iscri­zione nel Registro delle Imprese, non ha alcuna efficacia. Stabilire quale sia la ragione di questa inefficacia è compito dell’inter­prete [5], il quale deve porre in essere un’indagine che non può non ricomprendere il ruolo che assumono, nel procedimento di modifica degli atti costitutivi e/o statuti, le due ulteriori fasi: il controllo di legalità, da un lato, e l’iscrizione nel registro delle imprese dall’altro lato. Con riferimento al controllo di legalità, l’art. 32 della l. 24 novembre 2000, n. 340, in un primo momento, ha soppresso il controllo effettuato dall’autorità giudiziaria sugli atti societari [6], concependo tale attività in capo al notaio [7]. L’art. 2379, comma 1, c.c., prevede che l’assenza di verbale è causa di nullità della deliberazione assembleare. La verbalizzazione della volontà assembleare non è riferita ad un normale atto negoziale, ma alla deliberazione di un organo collegiale, costituendo così sua volta un atto sui generis, nel quale una pluralità di volontà provenienti da soggetti diversi si fondono e si compenetrano reciprocamente per esprimere una volontà imputabile ad [continua..]

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