Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Alcune considerazioni sulla legittimazione passiva nel procedimento ex art. 2409 c.c. (di Francesco Cossu, Professore straordinario di Diritto commerciale presso l’Università Telematica Pegaso)


Il procedimento ex art. 2409 c.c. è volto a porre fine ai comportamenti di mala gestio dannosi o potenzialmente tali se non interrotti, laddove, l’interesse protetto, diretto all’ente e ai soci, è di non vedere posti in essere dall’organo amministrativo comportamenti che possano esporre ad un pregiudizio l’ente sociale. Le irregolarità, compiute dagli amministratori, si riferiscono alla gestione e non intaccano la sfera del merito, ma la legittimità della gestione, ossia l’osservanza della norma e dello statuto dettate sull’attività di gestione. Il presente contributo si pone l’obiettivo di indagare il ruolo di parte del procedimento ex art. 2409 c.c. della società, ponendosi quale contraddittore necessario del ricorrente.

 

Considerations concerning the capacity to be sued (legittimazione passiva) pursuant to art. 2409 of the Italian Civil Code

The provisions outlined in art. 2409 of the Italian Civil Code aim at tackling mismanagement behaviors which are or may become detrimental if continued. In such cases, an attempt is made to protect the interests of both shareholders and companies, preventing managers from acting in a way that might damage a company. Only mismanagement conducts are considered, regardless managers’ merits, thus taking into account their compliance with law provisions and the articles of association. This study discusses the role of companies in legal proceedings pursuant to art. 2409 of the Italian Civil Code, as well as their position with respect to plaintiffs.

Keywords: Mismanagement – legal proceedings pursuant to art. 2409 of the Italian Civil Code – capacity to be sued – company management – detrimental conducts – possible detrimental conducts.

1. La natura processuale dell’art. 2409 c.c. Quello regolato dall’art. 2409 c.c. si presenta come un procedimento c.d. di volontaria giurisdizione, volto a tutelare l’interesse generale della società attraverso disposizioni che si reputano essere opportune per il suo riassetto amministrativo e contabile e non a definire un contrasto tra pretesi diritti soggettivi. Ne consegue che, i relativi provvedimenti, aventi la forma del decreto, non sono idonei al conseguimento dell’autorità del giudicato, poiché sono, così come previsto dall’art. 742 c.p.c., revocabili e modificabili in ogni tempo, il cui contenuto amministrativo è correlato all’interesse societario e quindi al normale e corretto funzionamento della società. Giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la denunzia di cui all’art. 2409 c.c. è ammessa nell’interesse della società e produce un procedimento di amministrazione di interessi privati, definito di volontaria giurisdizione. Tale procedimento comporta un’attività oggettivamente amministrativa, caratterizzata dalla modificabilità e revocabilità dei provvedimenti, i quali, quan­d’anche incidenti su diritti di terzi come gli amministratori, cui è consentita la partecipazione al procedimento a tutela del loro interesse legittimo, non hanno un carattere decisorio in ordine ad alcun rapporto di diritto sostanziale tra i soci denunzianti ed i terzi, per cui non sono soggetti a ricorso per cassazione, tranne per la parte in cui rechino condanna alle spese, ancorché comportino la nomina di un ispettore o decidano questioni inerenti alla regolarità del procedimento [1]. La strada per arrivare a tale conclusione è stata tortuosa atteso che, ancora oggi, non emerge una posizione unitaria in relazione alla definizione e al campo di applicazione dei giudici, designata con l’espressione “giurisdizione volontaria”, risultando al quanto complicato definire una linea di confine tra que­st’ultima categoria e le altre. Secondo le tendenze interpretative ora prevalenti, la presenza d’interessi privati confliggenti non è caratteristica esclusiva dei procedimenti contenziosi, mentre, a differenza di questi ultimi, l’effetto d’incidere su alcuni diritti non costituisce l’oggetto della statuizione giurisdizionale, essendo solo eventuale e non operando in maniera definitiva [2]. Il dibattito in ordine alla qualificazione del procedimento, di cui all’art. 2409 c.c., sembra essere stato determinato sostanzialmente dall’assicurare il diritto al contraddittorio e alla difesa ai controinteressati titolari di diritti soggettivi, che potrebbero essere gravati dai provvedimenti del giudice. Tali principi generali sono elevati a rango costituzionale ex artt. 24 e 111 Cost. ed è riconosciuta la [continua..]

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