Con il presente articolo si vogliono evidenziare, sommariamente, le ragioni che hanno portato all’introduzione della fattispecie di cui all’art. 615 ter c.p. nell’ordinamento italiano nonché la sua potenziale configurabilità nell’ambito degli eSports.
Parole chiave: Articolo 615 ter c.p. – Competizioni eSports.
Interpretative and applicative profiles of the case referred to in Article 615 ter of the Criminal Code in eSports competitions The article has the aim to highlight, summarily, the reasons that have led to the introduction of the case referred to in Art. 615 ter c.p. in the Italian legal system as well as its potential configurability in the field of eSports.
Keywords: Article 615 ter of the Criminal Code – Competitions eSports.
1. Il delitto di cui all’art. 615 ter c.p.: cenni sulla sua introduzione nell’ordinamento italiano. Aspetti interpretativi
Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui all’art. 615 ter c.p. si inserisce tra i delitti contro la persona di cui al Libro II del Titolo XII Capo III Sezione IV ed, in particolar modo, tra quelli contro l’inviolabilità del domicilio rappresentando – come espressamente indicato nella relazione al disegno di legge – una sorta di espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato garantita dall’art. 14 della nostra Costituzione, intesa come ambiente informatico o telematico che contiene dati personali che devono rimanere riservati e conservati al riparo di ingerenze od intrusioni, al pari dello spazio domestico privato (il c.d. domicilio fisico).
Come è noto, l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 4 della l. n. 547/1993 recante “Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”. Si tratta di un reato i cui fatti illeciti possono essere realizzati soltanto per mezzo di un sistema informatico avendo il reato di cui all’art. 615 ter c.p. lo scopo di tutelare il cosiddetto “domicilio informatico”, inteso in definitiva come luogo virtuale di comunicazione, interconnessione e conservazione dati e, in particolare, della riservatezza informatica.
Come meglio si dirà in seguito, rientrano in tale nozione quindi non solo strutture informatiche particolarmente intricate, ma anche semplici personal computer, ove mai possano essere considerati veri e propri sistemi per la ricchezza dei dati in essi contenuti.
Sul punto va rilevato come la giurisprudenza e la dottrina si siano a lungo e sovente soffermate sui concetti di sistema informatico e telematico utilizzati dal legislatore senza una precisa enunciazione e ne abbiano indicato la nozione maggiormente valida per la interpretazione della fattispecie incriminatrice in esame.
Per evitare vuoti di tutela si è in tal modo pervenuti ad una nozione estesa del termine “sistema” che sia utile per la totalità delle fattispecie previste dalla l. n. 547/1993, introduttiva dei c.d. computers crimes, le quali fanno riferimento alla espressione “sistema informatico e telematico”.
In tal modo, la definizione di sistema informatico offerta dalla giurisprudenza è stata fondata sul passaggio concettuale dal “dato” alla “informazione”, intesa quale funzione di registrazione e di memorizzazione elettronica del dato, finendo per far rientrare nel concetto stesso ogni apparato elettronico in grado di elaborare un elevato numero di dati opportunamente codificato e capace di produrre, come risultato, un [continua..]