Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Nuove tecnologie e modelli di governance nello sport: le Decentralized Autonomous Organization (di Filippo Zatti, Professore associato di Diritto dell’economia presso l’Università degli Studi di Firenze e coordinatore scientifico dell’unità di ricerca BABEL-Blockchains and Artificial intelligence for Business, Economics and Law del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa)


Le DAO costituiscono un fenomeno sempre più significativo all’interno delle soluzioni che la tecnologia blockchain consente di adottare. Di recente, il fenomeno ha interessato anche il settore sportivo. Alla luce delle prime esperienze applicative, il contributo esamina il fenomeno evidenziandone le opportunità e le criticità derivanti dall’assenza di un quadro regolativo.

Parole chiave: governance – dao – blockchain – criptoattività – token economy.

New technologies and governance model in sports: The Decentralized Autonomous Organisations

DAOs are an increasingly prominent development within the solutions that blockchain technology enables. The phenomenon has recently shifted to the sports sector. Considering the first application experiences, this contribution examines the opportunities and criticalities arising from the absence of a regulatory framework.

Keywords: governance – dao – blockchain – cryptoasset – tokenomics.

1. Premessa La tecnologia blockchain, grazie all’uso di token e smart contract, sta favorendo l’attuazione di nuove relazioni socioeconomiche attraverso le c.d. Decentralized Autonomous Organization od Organizzazioni Autonome Decentralizzate (conosciute comunemente come DAO). Scopo di questo contributo è fornire una prima analisi sulle possibili applicazioni di questa forma di organizzazione sociale allo sport. Le ragioni sono sostanzialmente due. Da un lato, il fenomeno sportivo ha da sempre costituito un laboratorio di estrema utilità per lo studio evolutivo del diritto. Le trasformazioni del mondo moderno hanno fatto sì che il settore sportivo divenisse ancora più emblematico rispetto a quanto non lo fosse già nel passato ai fini dell’analisi della complessità giuridica. Dall’altro, nelle DAO troviamo rappresentate complessivamente le utilità tipiche delle forme codificate di organizzazione sociale grazie alla capacità della tecnologia blockchain di soddisfarle in un ambito circoscritto. Il richiamo delle DAO alla codificazione delle organizzazioni sociali, tuttavia, svanisce nel momento in cui le due tipologie di rappresentazione collettiva vengono comparate sulla base del modello di governance adottato. Le DAO, infatti, si fondano sulla decentralizzazione della governance. Il fenomeno sportivo, inteso nella sua accezione sociale, ancor più se inquadrata nella dimensione interordinamentale, sembra poter essere il più idoneo candidato a trarre vantaggio dalle forme di gestione che le nuove tecnologie consentono; e non solo a fini meramente economici. Sotto il profilo giuridico, la verifica della bontà di una tale ipotesi muove necessariamente dall’a­nalisi dell’inquadramento giuridico per giungere poi, all’esito di quanto emerso, all’individuazione di quelle che possono essere le possibili forme attuative in una fase d’iniziale assertività. 2. DAO e diritto: ossimoro o tautologia? Molti dei contributi che sono finora apparsi sulle DAO si sono concentrati sui profili di natura tecnologica. Rari, invece, i giuristi e gli operatori del diritto che si sono avventurati nella disamina degli aspetti di giuridicità di una DAO, in particolare con riferimento all’ordinamento interno. [1] Le ragioni possono essere varie. Senz’altro, un motivo determinante è dato dall’assenza di un diritto positivo delle DAO, come è finora per la maggior parte degli ordinamenti. Tuttavia, anche laddove le DAO sono già oggetto d’inquadramento normativo (come negli Stati americani del Wyoming e del Tennessee) permangono perplessità sull’adozione dello schema regolativo, pur costituendo una prima soluzione alle criticità relative al riconoscimento della personalità giuridica e alla definizione delle responsabilità dei partecipanti. Si [continua..]

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Fascicolo 11 - 2022