L’A. analizza il tema, all’interno delle società di persone, dei rapporti tra creditori particolari dei soci e la società, nello specifico con riferimento alla regolamentazione delle condizioni alle quali i primi possano agire sulla quota o sugli utili di pertinenza di un socio verso il quale vantino un credito personale rimasto insoddisfatto ovvero sulle possibili azioni conservative.
Partnership and relation with particular creditors The Author gives an overview of the issue, within partnerships, of the relationship between particular creditors of partners and the company. Specifically, with reference to the regulation of the conditions under which the former may act on the share or profits pertaining to a partner against whom they have a personal claim that has remained unsatisfied, or on the possible conservative actions.
Keywords: partnership – particular creditors – conservative actions.
1. L’area concernente i rapporti con i “creditori particolari”
Uno dei fronti su cui si manifesta l’autonomia patrimoniale (ancorché imperfetta) delle società di persone concerne l’area dei rapporti tra la società (e il suo patrimonio) e i “creditori particolari” (ovverosia i creditori personali) dei soci.
Proprio dall’autonomia patrimoniale, correlata alla soggettività giuridica dell’ente, discende invero il principio generale per il quale, pur con le differenziazioni di cui si dirà in appresso, il patrimonio sociale costituisce una garanzia esclusiva dei creditori sociali, i quali, su quel patrimonio, non sono quindi soggetti al concorso dei creditori particolari del socio [1].
1.1. Divieto di compensazione e differenziazione tra tipi sociali
(A) Divieto di compensazione. Una prima regola di carattere generale è quella per cui «Non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio» (art. 2271 c.c.).
Si tratta di regola che, in tutta evidenza, costituisce naturale e logica conseguenza dell’autonoma soggettività giuridica della società e della separazione tra le sfere soggettive e i patrimoni della società e dei singoli soci, al punto che è stata considerata “ovvia” [2] o “superflua” [3]. E difatti ammettere la compensazione avrebbe significato consentire un depauperamento del patrimonio sociale, nel quale è compreso il credito verso il terzo, a vantaggio personale del socio che vedrebbe così estinto un proprio debito personale [4].
La norma non si occupa, invece, dell’ipotesi, rovesciata, della compensazione tra un credito verso la società e un debito verso un socio, per la ovvia ragione che ammetterla significherebbe far pagare al socio i debiti della società, dovendo pertanto la stessa rimanere esclusa quando si tratti di socio a responsabilità limitata e ammessa quando si tratti di socio a responsabilità illimitata [5], il quale potrà tuttavia impedirla avvalendosi del beneficium excussionis alle condizioni di cui all’art. 2268 c.c. [6]. E sul punto è recentemente intervenuta anche la Suprema Corte, in un caso nel quale il creditore aveva invocato la compensazione tra il credito verso la società e un debito verso un socio, entrambi falliti in conseguenza del fallimento della società stessa (art. 147 l. f.) [7].
Del pari, la norma non si occupa della compensazione tra un credito/debito reciproco tra società e socio, come potrebbe accadere nell’esempio, formulato in dottrina, di un credito del socio per forniture alla società e un suo debito per l’esecuzione del conferimento [8]. La soluzione che si ritiene [continua..]