Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Ammissione al passivo fallimentare di crediti bancari da conto corrente e data certa (di Valerio Sangiovanni *)


L’ordinanza in commento della Corte di cassazione è l’occasione per riflettere sui problemi che si pongono in caso di domanda di ammissione di crediti bancari al passivo fallimentare. La distinzione fondamentale è quella fra crediti da finanziamenti e crediti da conti correnti, i quali richiedono la presentazione di documentazione di tipo diverso.

Admission to the bankruptcy liabilities of bank credits from current account and certain date

The decision in comment of the Court of cassation is an opportunity to reflect on the problems that arise in the event of an application for admission of bank credits to bankruptcy liabilities. The fundamental distinction is that between credits from loans and credits from current accounts, which require the presentation of different types of documentation.

Corte di cassazione, Sez. I, 23 ottobre 2019, n. 27203 (ordinanza) – Unipol Banca s.p.a. (avv.ti Spinelli e Galletti) – Fallimento T. Link di Navigazione s.p.a. in liquidazione Massima: in sede di accertamento dello stato passivo, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta l’inopponibilità al fallimento delle clausole riportate sulla relativa documentazione, ma, di per sé, non esclude che possa risultare provata la corresponsione di una o più somme da parte del creditore e, quindi, sia la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, sia la stessa natura contrattuale del credito; ne discende che detta inopponibilità esclude soltanto che le clausole riportate nella documentazione priva di data certa possano essere considerate ai fini dell’effettiva regolamentazione del rapporto. Omissis Il Giudice delegato al fallimento di T-Link di Navigazione s.p.a. in liquidazione non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da Unipol Banca, in relazione allo scoperto risultante da tre contratti di conto corrente, per mancanza di data certa delle lettere di apertura dei contratti e degli estratti conto e in ragione dell’inidoneità di questi ultimi, in mancanza di vidimazione, a provare l’esistenza del rapporto. Il Tribunale, pur ravvisando l’opponibilità alla massa dei creditori di tutti i contratti di conto corrente bancario stipulati fra la banca e la società fallita in uno con gli estratti conto integrali relativi ai medesimi rapporti, in quanto aventi data certa anteriore al fallimento, riteneva che l’opposizione fosse comunque infondata, poiché Unipol Banca s.p.a. non aveva offerto idonea dimostrazione del proprio credito: non era stata infatti fornita la prova dell’assunto posto a fondamento della domanda di insinuazione al passivo, secondo cui la banca avrebbe concluso con la società in bonis un accordo in forza del quale si sarebbe obbligata a concedere finanziamenti – con un incremento della disponibilità concessa, originariamente prevista di € 200.000, fino a € 1.400.000 – in cambio della cessione pro solvendo di crediti della cliente. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso Unipol Banca s.p.a. prospettando quattro motivi di doglianza. Omissis Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2704 c.c.: in tesi di parte ricorrente il Tribunale, nel rigettare l’opposizione pur in presenza di un riconoscimento della data certa dei rapporti di conto corrente intercorsi fra la banca e la fallita, avrebbe fatto erronea applicazione del disposto dell’art. 2704 c.c., in quanto, riconducendo il requisito della data certa al contratto di affidamento anziché al contratto di [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio