L’iscrizione a ruolo del credito IVA indicato in dichiarazione, sebbene proveniente da un’annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa, non dà titolo all’amministrazione finanziaria per insinuare nel fallimento un importo pari al credito stesso laddove esso non sia stato utilizzato. Oltre a tale criticità sul piano concorsuale, l’utilizzo in casi del genere della procedura della liquidazione formale con conseguente iscrizione a ruolo determina problemi anche sul piano tributario e meriterebbe di essere sostituito con più appropriati procedimenti.
Critical aspects of VAT credits liquidation in bankruptcy and fiscal fields The registration to the tax roll of a VAT credit that has been indicated in a tax return, although having been carried-over from a previous year in which the tax return was not filed, does not entitle the financial administration to file claims into the bankruptcy procedure in cases where this credit has not been used. In addition to this criticality on the bankruptcy level, the use in such cases of the formal liquidation procedure with consequent registration in the tax roll also causes problems in the tax area and would deserve to be replaced with more appropriate procedures.
1. Il caso deciso dal Tribunale di Pistoia
Con il decreto 19 dicembre 2019, n. 25, il Tribunale di Pistoia (Pres. Barbarisi, Est. Leoncini) ha rigettato l’opposizione allo stato passivo promossa dall’Agenzia delle Entrate avverso il provvedimento che aveva ammesso al passivo soltanto una parte delle poste da quest’ultima iscritte a ruolo contro il contribuente, poi fallito. In particolare, risulta dal provvedimento che, nell’anno 2015, la società poi fallita aveva presentato la dichiarazione IVA relativa all’anno 2014 con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto al termine di legge: tale dichiarazione, pertanto, è stata considerata tecnicamente omessa. La dichiarazione in questione si chiudeva con un credito IVA, da riportare all’annualità successiva, pari a Euro 68.134: credito che il decreto, incidentalmente, specifica essere a sua volta “proveniente, per la sua pressoché totale integralità, dall’anno d’imposta 2013”. Nell’anno successivo (2016), la contribuente ha indicato in dichiarazione il credito IVA riveniente dall’annualità precedente, per la quale la dichiarazione risultava omessa: una parte di tale credito, pari a Euro 198, è stata utilizzata in compensazione di altri debiti tributari del contribuente, mentre la restante parte (pari a Euro 67.936) è stata a sua volta riportata alle annualità successive.
Effettuata la liquidazione della dichiarazione 2016 per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972, l’Agenzia ha rilevato che il credito in essa riportato non corrispondeva a quello indicato nella dichiarazione per il periodo d’imposta precedente, risultando tale dichiarazione effettivamente omessa. A seguito di ciò, lo svolgimento della vicenda lascia intendere che l’Agenzia deve aver inviato al contribuente avviso bonario ai sensi dell’art. 54 bis stesso, al fine di consentirgli di chiarire l’effettiva sussistenza del credito (secondo la procedura indicata dalla circ. n. 34/E/2012), e il contribuente, probabilmente ormai in crisi debitoria, deve aver omesso di dar seguito alla comunicazione stessa. In conseguenza di ciò, l’Agenzia ha iscritto a ruolo, ai sensi dell’art. 60, sesto comma del d.P.R. n. 633/1972, una somma pari al credito in questione, maggiorato di interessi e sanzioni ex art. 13 del d.lgs. n. 471/1997.
In virtù di tale iscrizione a ruolo, l’Agenzia ha ritenuto sussistere a proprio vantaggio un credito pari tout court al credito che il contribuente ha esposto nella dichiarazione IVA 2016 per l’anno 2015 (Euro 68.134) e che viene giudicato inesistente siccome riportato da una dichiarazione – quella per l’annualità precedente – presentata tardivamente e, come tale, considerata omessa. Ritenendo la [continua..]