Presentazione
La Sezione di Pubblica Amministrazione e Impresa diretta da Marco Casavecchia si arricchisce di una nuova rubrica: «Focus sulla Giustizia Piemontese in tema di enti e contratti pubblici» a cura di Giulietta Redi e Francesca Caterina Imarisio, dedicata alle pronunce di particolare rilevanza giuridica rese dalle Autorità giudiziarie piemontesi su temi giuridici di sempre maggiore attualità e in continua evoluzione legislativa nazionale ed europea nell’ambito del diritto pubblico.
Si ringraziano la Presidente del Tribunale delle Imprese di Torino, dott.ssa Gabriella Ratti, il Presidente del Tribunale Amministrativo del Piemonte, dott. Vincenzo Salamone e la Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, dott.ssa Cinthia Pinotti, per la segnalazione delle pronunce.
Trib. Torino, 21 dicembre 2018 (Sez. specializzata in materia di impresa, Giudice estensore dr. Luca Martinat)
Una società, affidataria di un contratto di appalto pubblico avente ad oggetto la realizzazione e gestione di alcune centrali termiche presso diversi presidi ospedalieri, ha chiamato in giudizio un’Azienda Sanitaria Locale avanti al Tribunale delle Imprese per ottenere il riconoscimento del corretto calcolo dell’indennizzo dovuto per la risoluzione anticipata del contratto di project financing.
La questione oggetto della decisione attiene i criteri da adottare per il calcolo dell’indennizzo e il termine di decorrenza del contratto.
Per quanto riguarda il primo aspetto, il Tribunale ha ripreso la specifica clausola contrattuale, secondo cui qualora il rapporto di concessione fosse stato risolto per inadempimento dall’Azienda Sanitaria Locale sarebbero stati rimborsati al concessionario il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico – finanziario.
Per il termine di decorrenza del contratto, la contestazione concerneva la durata residua del contratto su cui calcolare il mancato guadagno perso dall’attrice a causa della risoluzione anticipata e gli ammortamenti dei costi di costruzione. Secondo parte attrice il termine decorreva dal momento del collaudo, avvenuto con grave ritardo per causa a lei non imputabile; secondo l’Azienda dalla sottoscrizione del contratto, in quanto, il ritardo nella messa in funzione delle centrali rientra nel rischio di impresa gravante sull’affidatario, che, pertanto, deve subire una riduzione degli anni di gestione effettiva delle centrali.
Nella propria decisione, il Tribunale ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, che si era pronunciato sulla questione ritenendo il termine decorrente dal momento della sottoscrizione del contratto e non dal collaudo delle centrali termiche realizzate.
Trib. Torino, 19 marzo 2019 (Sez. specializzata in materia di impresa – Giudice estensore dott. Enrico Astuni)
Il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa (Giudice estensore dott. Enrico Astuni), con l’ordinanza datata 9/19 marzo 2019 nel procedimento RG 12610/17 ha disposto il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea affinché si pronunciasse sul seguente quesito: «Dica la Corte di Giustizia dell’Unione Europea se l’art. 2 n. 1 della direttiva 2000/35/EC osti a una normativa nazionale, come l’art. 2, n.1 lett. a) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 che escluda dalla nozione “transazione commerciale” – intesa come contratti che “comportano, in via esclusiva o prevalente, la [continua..]