Indicazioni applicative e interpretative
Giurisprudenza
L’adesione della società non influisce sull’accertamento del socio – Con la sentenza del 25 settembre 2020, n. 20200, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui possibili effetti della definizione dell’accertamento gravante sulla società rispetto alla posizione dei soci. Da un lato, i giudici hanno ribadito il principio secondo il quale l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società – sia di persone che di capitali a ristretta base sociale – per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci. Dall’altro, i giudici hanno dichiarato che tale principio non può valere nel caso in cui l’accertamento della società venga definito per effetto della procedura di accertamento con adesione: in tal caso, infatti, l’obiettivo del procedimento non è quello di accertare quale sia il tributo esattamente dovuto, bensì quello di raggiungere la definizione di una pretesa dell’Amministrazione finanziaria che possa essere condivisa da parte del contribuente, servendosi anche di strumenti equitativi che determinano una riduzione degli importi che sarebbero altrimenti dovuti.
Il documento è reperibile al seguente link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20200925/snciv@s50@a2020@n20200@tO.clean.pdf.
L’imposta sostitutiva di affrancamento si calcola sul valore delle riserve al netto dell’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione – Con la sentenza del 22 settembre 2020, n. 19772, la Corte di Cassazione ha affermato che l’imposta sostitutiva assolta ai fini della “rivalutazione” delle riserve in sospensione d’imposta non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sostitutiva successivamente versata per l’“affrancamento” delle stesse. Secondo la Corte, infatti, nell’ipotesi dell’affrancamento delle riserve – contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate nella circolare del 13 giugno 2006, n. 18/E – non è possibile applicare l’art. 4, D.M. 19 aprile 2002, n. 86, il quale dispone che “se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva […] le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell’ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti”; difatti, tale norma fa riferimento alla sola ipotesi della “distribuzione” delle riserve.
Il documento è reperibile al seguente link: [continua..]