Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La rilevanza dei vantaggi compensativi futuri: qualche recente conferma normativa * (di Oreste Cagnasso, Professore Emerito di Diritto commerciale presso l’Università di Torino)


Lo scritto esamina il tema della rilevanza dei vantaggi compensativi futuri alla luce di due innovazioni legislative, espressamente o implicitamente riferite ad essi, contenute, l’una, nel Codice della crisi e, l’altra, nel Testo Unico Bancario.

The importance of the Future Compensotory Benefits: some Recent Legislative Confirmations

The paper examines the subject of the importance of the Future Compensotory Benefits in the light of two legislative innovations. Such legislative novelties are contained in the Corporate Crisis Code and in the Consolidating Law on Banking and refer to the Future Compensotory Benefits, expressly or implicitly.

1. Premessa “Le direttive [della capogruppo] possono anche imporre pregiudizi economici alle società del gruppo purché … sussistano dei «vantaggi compensativi attuali o anche soltanto fondatamente prevedibili» e non come altri studiosi sostengono solo se attuali e specificamente individuati. In questo senso deve essere … letta l’espressione legislativa «alla luce del risultato complessivo» a pena di ridurre in concreto l’area operativa della “scriminante” alla sola ipotesi della compensazione economica attuale. Sicuramente la prevedibilità deve concretizzarsi in una valutazione prognostica … e non sulla base di meri apprezzamenti soggettivi”. Così si esprime l’Autore a cui è dedicato questo scritto, che, come è noto, ha elaborato la teoria dei vantaggi compensativi [1]. Invero, uno dei problemi interpretativi, nel ricostruire la nozione di vantaggi compensativi idonei ad escludere la responsabilità nell’esercizio dell’attivi­tà di eterodirezione, concerne il tempo della loro realizzazione. Sono rilevanti solo quelli già verificatisi al momento del giudizio od anche quelli fondatamente prevedibili? Come ricorda Paolo Montalenti nel passo ora richiamato la dottrina sul punto è divisa [2]. 2. I vantaggi compensativi futuri: uno sguardo alla dottrina ed alla giurisprudenza Secondo la tesi “rigida” sono rilevanti solo i vantaggi compensativi realizzati: tale opinione troverebbe fondamento nel dato letterale costituito dall’art. 2497 c.c., laddove il legislatore fa riferimento al danno che risulta mancante o eliminato. Sulla base di tale formula sembrerebbe quindi che la disposizione presupponga un pregiudizio già venuto meno per la presenza attuale di un vantaggio compensativo oppure già eliminato. La tesi “elastica” ritiene rilevanti non solo i vantaggi compensativi realizzati, ma anche quelli fondatamente prevedibili al momento del giudizio. Come si è già osservato richiamando il passo di Paolo Montalenti, un altro dato letterale sembra avvalorare tale tesi: il legislatore infatti fa riferimento al risultato complessivo dell’appartenenza al gruppo e quindi pare ricomprendere anche vantaggi prospettici, sia pure fondatamente prevedibili. Inoltre, sotto un profilo sistematico ed operativo, la tesi “rigida” offre una lettura troppo angusta dell’area di applicazione dei vantaggi compensativi, così da circoscriverne la rilevanza ad ipotesi tutto sommato abbastanza marginali ed a richiamare in qualche misura una semplice compensazione. Come si è osservato in dottrina [3], la lettura restrittiva “si scontra con un dato dell’esperienza intimamente connesso alla funzione economica dei gruppi di società e, in certe situazioni, rischierebbe di [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio