Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Covid-19: le deroghe ai principi di redazione e valutazione negli OIC e negli IFRS (di Donatella Busso, Professoressa ordinaria di Economia aziendale presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino)


Per consentire alle società di migliorare la situazione patrimoniale ed economica dei bilanci d’esercizio 2020, il legislatore italiano è intervenuto con diversi provvedimenti che hanno consentito ai redattori di usufruire di una serie di deroghe ai principi di redazione e valutazione. Al contrario, lo IASB, lo standard-setter internazionale, si è limitato ad introdurre un espediente pratico per semplificare la rappresentazione in bilancio delle concessioni ottenute dai locatori.

 

Exceptions to measurement bases due to Covid-19 within OIC and IFRS

Many Italian laws were issued in order to allow companies to improve their 2020 financial statements: in particular, OIC adopters could choose to use many exceptions in terms of accounting principles, both general principles and measurement basis. On the contrary, the IASB, the International Accounting Standards Board, did not introduce any exceptions: only a practical expedient to simplify the accounting for leases in the lessee’s financial statements was issued.

Keywords: Italian GAAP – IFRS – general accounting principles – measurement basis.

1. Il contesto La crisi pandemica da Covid-19 ha avuto inevitabili ripercussioni sulle società che si sono ritrovate a fronteggiare i cali di fatturato dovuti alle chiusure imposte dai lockdown e l’aumento dei costi generato dallo smart working, dalle sanificazioni e dagli altri provvedimenti necessari per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli impatti non sono stati solo economici, ma anche finanziari, con alcune realtà che si sono trovate in difficoltà. Le conseguenze economiche, poi, hanno avuto inevitabili ripercussioni anche patrimoniali, con perdite anche consistenti in rapporto al patrimonio della società. Gli effetti non sono stati uguali in tutti i settori, così come all’interno dello stesso settore, le società più deboli si sono trovate maggiormente in difficoltà. I redattori del bilancio dell’esercizio 2020 si sono quindi trovati a dover rappresentare una situazione eccezionale e, ben prima della chiusura dell’eser­cizio, sono state avanzate da più parti richieste di deroghe ai “normali” criteri di redazione e valutazione. Le risposte a tali richieste sono state molto differenti, a seconda dei principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio. Come noto, infatti, in Italia coesistono due modelli di bilancio: – il bilancio redatto in conformità al codice civile, art. 2423 e ss., che trae la sua origine dalle direttive comunitarie in materia di conti annuali (anche detto bilancio OIC, dall’Organismo Italiano di Contabilità, lo standard-setter italiano deputano a pubblicare i principi contabili italiani); – il bilancio IFRS, redatto in conformità ai principi contabili internazionali così come omologati dall’Unione Europea. L’Unione Europea ha obbligato le società i cui titoli sono scambiati in un mercato regolamentato europeo ad utilizzare gli IFRS per la redazione del bilancio consolidato, obbligo imposto dall’esercizio 2005, con il Reg. CE/1606/2002. L’Italia ha esteso tale obbligo anche al bilancio d’esercizio delle società quotate (d.lgs. n. 38/2005). Tutte le altre realtà, ad eccezione delle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile, sono di fatto libere di scegliere se utilizzare gli IFRS oppure gli OIC. Per quanto riguarda gli IFRS, essi sono emessi dall’International Accounting Standards Board. Tuttavia, le società europee devono utilizzare i principi contabili internazionali così come omologati dall’Unione Europea. L’omolo­gazione consiste in un articolato processo, tecnico e politico, e si conclude con la pubblicazione del principio contabile internazionale nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sotto forma di regolamento comunitario. Di conseguenza, mentre il legislatore [continua..]

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