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Segnalazioni di Diritto commerciale
Giulia Garesio
NORMATIVA
D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 – Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 – recante «Attuazione dell’articolo 7 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario» – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020, n. 190.
INDICAZIONI INTERPRETATIVE E APPLICATIVE
Assonime
Legislazione di emergenza COVID-19 – L’Assonime ha predisposto una «Guida pratica per le imprese alla legislazione di emergenza COVID-19», il cui obiettivo – come precisato nell’introduzione – è quello di «fornire, in un formato di agevole consultazione, alcune indicazioni utili per programmare e gestire la reazione, ricostruendo tra i tasselli della decretazione di urgenza e le norme ordinarie, le opzioni a disposizione delle imprese per affrontare questa straordinaria situazione di difficoltà».
Esaminate le fonti normative, sono illustrate «le azioni in tempo di COVID-19», che «tengono conto della legislazione d’emergenza e dei primi contributi dottrinali e giurisprudenziali, nonché delle ordinarie indicazioni di dottrina e delle prassi che riportano indicazioni utili a fronteggiare eventi critici nell’esercizio dell’attività».
La Guida di Assonime è consultabile dal 3 agosto 2020 sul sito www.assonime.it.
Misure previste dagli artt. 25-27 del D.L. n. 34/2020 – Nella Circolare n. 22/2020, l’Assonime si sofferma su alcune disposizioni contenute nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto «Rilancio»), ed in particolare sui contributi a fondo perduto per le imprese con ricavi sino a 5 milioni di euro (art. 25), sulle misure di sostegno alla ricapitalizzazione di imprese con ricavi compresi tra 5 e 50 milioni di euro (art. 26), nonché sulla disciplina del patrimonio destinato prevista nel Decreto (art. 27).
La Circolare n. 22/2020 di Assonime è disponibile dal 6 agosto 2020 sul sito www.assonime.it.
Cndcec
Fallimento del socio occulto – Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si è espresso sul «corretto procedimento da porre in essere» in caso di fallimento in estensione di un iscritto in qualità di socio occulto di una «società di fatto e occulta» dichiarata fallita.
In proposito, si è osservato che se «la dichiarazione di fallimento non fa più venir meno il possesso del requisito del godimento dei diritti civili, essa tuttavia – come del resto accade per tutte le vicende relative al comportamento dei soggetti iscritti nell’albo – potrebbe rilevare in sede di valutazione discrezionale dell’ulteriore requisito della condotta irreprensibile», che costituisce valutazione rimessa «per legge alla competenza del consiglio di disciplina territorialmente competente». Ragion per cui, «nel caso di specie, l’Ordine è tenuto a segnalare a tale organo la notizia del fallimento dell’iscritto al fine di consentirgli, con l’avvio di apposito procedimento, di valutare la condotta del professionista sotto il profilo disciplinare, facendo riferimento a tutte le circostanze ricorrenti nel caso concreto».
Inoltre, si è precisato che, «in conseguenza della dichiarazione di fallimento, è venuto meno l’esercizio dell’attività di impresa, e dunque della possibile situazione di incompatibilità»: pertanto «l’Ordine deve, anche in questo ambito, effettuare la segnalazione al consiglio di disciplina al fine di consentire a tale organo di valutare la condotta dell’iscritto ai fini disciplinari».
Il Pronto Ordini n. 78/2020 del 5 agosto 2020 è reperibile sul sito www.
commercialisti.it.
Consiglio Nazionale del ..