argomento: Novita' normative e proposte di legge - Unione Europea Lussemburgo (con tutti gli altri Stati membri dell'UE)
Keywords: startup innovative - EU Inc. - 28° regime
Edoardo Nicotra Menéndez
Ancora oggi, solo il 17% delle piccole e medie imprese (PMI) del settore manifatturiero esporta verso altri Stati membri, una percentuale sorprendentemente bassa[1]. Come evidenziato anche dalla comunicazione sulle barriere al mercato unico[2], gli oneri di conformità normativa, gli standard tecnici, gli obblighi di etichettatura e gli adempimenti amministrativi incidono sulle limitate risorse finanziarie e organizzative delle PMI in misura ben più gravosa rispetto a quanto avviene per le grandi imprese. Ne deriva che molte PMI finiscono per percepire il mercato unico più come una fonte di oneri e di pressione concorrenziale che come uno spazio effettivo di opportunità, spesso ritenute di fatto fuori portata[3].
Per tale motivo, lo scorso settembre 2025, la presidente Von der Leyen,[4] sulla scia delle indicazioni emerse nei rapporti Draghi e Letta, ha rilanciato l’idea di un 28° regime destinato a ridurre la frammentazione normativa che continua a contraddistinguere le discipline delle imprese innovative attive nel mercato interno, riprendendo un indirizzo cui aveva già fatto espresso riferimento nelle Political Guidelines 2024-2029[5].
Da questo indirizzo politico è poi scaturita la proposta di regolamento sulla EU Inc. (“REUIinc”)[6], presentata dalla Commissione lo scorso 18 marzo 2026, con l’obiettivo di offrire un quadro societario uniforme, opzionale e interamente digitale per le imprese che intendono operare e crescere su scala europea.
La proposta intende favorire la sperimentazione imprenditoriale, consentendo ai fondatori di sviluppare e testare idee innovative e, ove necessario, ripartire con maggiore rapidità[7]. In particolare, per quanto riguarda l’insolvenza della EU Inc. che rivesta la qualifica di start-up innovativa[8], la proposta si coordina con il processo di ravvicinamento delle legislazioni nazionali avviato dalla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione di determinati aspetti del diritto dell’insolvenza[9], prevedendo, in particolare, una procedura semplificata di liquidazione e un quadro normativo per la vendita elettronica degli attivi nell’ambito di tale procedura. Tale scelta è espressamente recepita dall’art. 1, lett. f), della proposta di regolamento, che include tra i suoi obiettivi quello di armonizzare taluni aspetti delle procedure di insolvenza applicabili a specifiche categorie di imprese che adottano la forma della EU Inc. Come stabilito nel REUIinc, la proposta non incide sulle norme relative alla determinazione della competenza giurisdizionale internazionale, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni in materia di insolvenza, stabilite dal regolamento (UE) 2015/848.[10]
La proposta lascia inoltre impregiudicata l’applicazione della direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva, come recepita negli ordinamenti degli Stati membri[11]. Le misure previste dalla direttiva del 2019 si applicheranno quindi integralmente anche alla EU Inc.
Con riguardo alle procedure di insolvenza, l’obiettivo principale della disciplina proposta - contenuta nel Capitolo X del REUIinc, dedicato alla winding-up of insolvent EU Inc. companies that are innovative startups - è rendere la liquidazione delle EU Inc. meno onerosa e più rapida, così da agevolare un nuovo avvio dell’attività imprenditoriale. A tal fine, tali imprese interessate potranno accedere a procedure di liquidazione interamente digitali, per la liquidazione volontaria, la Commissione richiama il trasferimento automatico delle informazioni dal registro delle imprese alle altre autorità competenti secondo la logica del once-only principle. Le start-up innovative insolventi, invece, beneficeranno di procedure semplificate, pienamente digitalizzate[12], volte a facilitare la chiusura delle operazioni[13].
Il Capitolo X del REUIinc si colloca in una linea di sviluppo già chiaramente anticipata nel dibattito europeo sul 28° regime, nel quale la semplificazione del quadro normativo applicabile alle imprese innovative viene considerata uno strumento imprescindibile al rafforzamento del mercato interno e della competitività europea. Già prima della presentazione della proposta era stato evidenziato come l’introduzione di una forma societaria europea per imprese innovative potesse offrire accesso a regole armonizzate anche in materia del diritto concorsuale e dell’insolvenza, in un contesto nel quale le differenze tra gli ordinamenti nazionali continuano a incidere negativamente sulla certezza del diritto, sugli investimenti transfrontalieri e, più in generale, sulla possibilità per le imprese di operare senza discontinuità nel mercato unico[14].
In tale quadro, la proposta si segnala in particolare per: (i) il ricorso a un’interfaccia europea e a meccanismi di trasmissione automatica dei dati, in coerenza con l’impianto generale del regolamento e con la costruzione di un’infrastruttura digitale comune per la gestione delle informazioni societarie e procedurali; (ii) la previsione, per start-up e scale-up innovative, di un percorso di insolvenza semplificato, destinato a concludersi in linea di principio entro sei mesi e caratterizzato da una marcata riduzione degli oneri procedurali, inclusa la non obbligatorietà della rappresentanza da parte di un avvocato e, in taluni casi, la possibile mancata nomina dell’insolvency practitioner (art. 92.2); (iii) la semplificazione e la piena digitalizzazione delle procedure di liquidazione; (iv) il carattere opzionale del regime della EU Inc., fermo restando che continuano a rilevare il diritto degli Stati membri per profili essenziali, in particolare con riguardo ai rapporti di lavoro (art 12 REUInc), mentre le controversie restano affidate ai giudici o alle autorità nazionali competenti (art. 92).
Con particolare riguardo alla disciplina relativa alla liquidazione delle EU Inc insolventi, l’art 88 delimita l’ambito soggettivo di applicazione della procedura, riservandola alle EU Inc. qualificabili come start-up innovative; l’art 89 individua il presupposto oggettivo, facendo riferimento all’incapacità generale della società di pagare i propri debiti alla scadenza, secondo criteri che dovranno essere definiti dagli Stati membri in modo chiaro, semplice e agevolmente verificabile.
L’art. 90, è dedicato alla nomina dell’insolvency practitioner[15] . La regola resta quella della sua designazione al momento dell’apertura della procedura. Tuttavia, l’art. 90.2, ammette una deroga, consentendo al debitore, a un creditore o a un gruppo di creditori di chiedere che il professionista non venga nominato, purché la società disponga di una situazione patrimoniale aggiornata e abbia presentato l’ultima dichiarazione annuale richiesta alle autorità nazionali competenti.
Gli artt. 91, 92 e 93 danno attuazione al principio della piena digitalizzazione del procedimento. Tutte le comunicazioni tra autorità competente, insolvency practitioner e parti dovranno svolgersi con mezzi elettronici. La domanda di apertura potrà essere presentata sia dal debitore sia da qualsiasi creditore mediante un modulo standard, senza obbligo di assistenza legale.
L’art. 94 prevede poi la sospensione delle azioni esecutive individuali, che opera di diritto oppure su decisione del giudice o dell’autorità competente.
Quanto alla formazione del passivo, l’art. 95 introduce un meccanismo semplificato. L’insolvency practitioner, oppure, in sua assenza, il debitore, redige la lista dei creditori e dei crediti. I crediti indicati si considerano insinuati senza bisogno di ulteriori adempimenti da parte dei creditori, i quali conservano tuttavia la possibilità di contestare le risultanze della lista o di far valere crediti ulteriori entro il termine fissato dal diritto nazionale, comunque non superiore a trenta giorni.
La fase di liquidazione vera e propria è disciplinata dall’art. 96, che consente al insolvency practitioner, o al debitore se il professionista non è stato nominato, di procedere alla realizzazione dei beni e alla distribuzione del ricavato. Questo articolo prevede però anche la possibilità di chiudere immediatamente la procedura senza procedere alla liquidazione dell’attivo quando non vi siano beni, quando il valore dell’attivo sia talmente ridotto da rendere antieconomica la vendita oppure quando il valore apparente dei beni gravati risulti inferiore all’ammontare del credito garantito.
Gli artt. 97-101 dettano infine norme specifiche in materia di aste elettroniche. Gli Stati membri dovranno istituire una o più piattaforme elettroniche per la vendita dei beni della massa, almeno per le procedure riguardanti EU Inc. qualificabili come start-up innovative. La realizzazione dell’attivo dovrà avvenire, di regola, mediante asta pubblica elettronica, salvo che l’autorità competente ritenga più appropriato il ricorso ad altre modalità di vendita in considerazione della natura dei beni o delle circostanze del caso. La proposta prevede inoltre l’interconnessione dei sistemi nazionali attraverso il portale europeo e-Justice.[16]
Chiude il capitolo l’art. 102 che prevede la chiusura entro sei mesi della simplified winding-up proceedings dalla presentazione della domanda di apertura, con possibilità di una sola proroga, non superiore a ulteriori sei mesi, quando sia necessario più tempo per la vendita dell’azienda o dei beni o per la distribuzione del ricavato. Decorso tale termine, la procedura si converte in una procedura ordinaria di liquidazione. Per le persone giuridiche, la chiusura determina inoltre l’attivazione delle misure nazionali che conducono alla cancellazione o all’estinzione della società.
La proposta EU Inc. sarà ora discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ferma restando l’annunciata volontà della Commissione di favorire una rapida definizione del testo entro fine anno. Resta però decisivo verificare se questa nuova proposta riuscirà a trovare un equilibrio soddisfacente tra l’esigenza di ridurre il costo dell’insuccesso imprenditoriale e quella di assicurare un livello adeguato di tutela dei creditori.
[1] Sul punto, v. E. Letta, Much More Than a Market: Speed, Security, Solidarity. Empowering the Single Market to Deliver a Sustainable Future and Prosperity for All EU Citizens, aprile 2024, p. 107; https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0093
[3] V. supra, nt. 1.
[4] https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/state-union/state-union-2025_en; La presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "L'Europa ha il talento, le idee e l'ambizione di diventare il posto migliore per gli innovatori. Eppure oggi, gli imprenditori europei che vogliono espandersi si trovano di fronte a 27 sistemi giuridici e a più di 60 forme societarie nazionali. Con EU Inc., stiamo semplificando drasticamente l'avvio e la crescita di un'attività in tutta Europa. Qualsiasi imprenditore sarà in grado di creare un'azienda entro 48 ore, da qualsiasi parte dell'Unione europea e completamente online. Questo passo cruciale è solo l'inizio. Il nostro obiettivo è chiaro: un'Europa un mercato – entro il 2028."
[5] V. U. von der Leyen, Europe’s Choice. Political Guidelines for the Next European Commission 2024-2029, 18 luglio 2024, p. 7; e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_en
[6] 3e9822aa-8cef-40a1-904e-a53fc68e7265_en
[7] Commissione europea, comunicato stampa, Commission unveils strategy to simplify the Single Market with a new category of small mid-caps, p. 1, disponibile al seguente link: https://europa.eu/newsroom/ecpc-failover/pdf/ip-26-614_en.pdf
[8] Ai sensi dell’art. 88, par. 2, della proposta, per startup innovativa si intende una EU Inc. che soddisfi i criteri stabiliti nella Proposta di raccomandazione della Commissione sulla definizione di innovative enterprises, innovative startups and innovative scaleups, C(2026) 1800 final, 18 marzo 2026, la quale definisce le startup innovative come imprese innovative soggette a requisiti relativi, tra l’altro, all’età dell’impresa, alla dimensione e al carattere innovativo dell’attività; il testo prevede, in particolare, un limite di 10 anni dalla costituzione e un massimo di 99 occupati, oltre a richiamare i parametri dimensionali della piccola impresa. Disponibile qui: 4e3cd140-47ed-4de2-be02-af1f344a2990_en
[9] V. proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione di determinati aspetti del diritto dell’insolvenza, procedura legislativa 2022/0408(COD), https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2022_408
[10] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32015R0848
[11] https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1023/oj/eng
[12] REUInc p. 12 impact assessment
[13] V. supra, nt. 7
[14] V. B. Wessels, Towards a new EU-wide legal statute for an Innovative European Company, 6 gennaio 2025, disponibile al seguente indirizzo: https://bobwessels.nl/blog/2025-01-doc1-towards-a-new-eu-wide-legal-statute-for-an-innovative-european-company/
[15] Ai sensi dell’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/848/oj/eng