argomento: Convegni e Webinar - Unione Europea Lussemburgo (con tutti gli altri Stati membri dell'UE)
Keywords: CERIL - Direttiva (UE) 2026/799 - Direttiva (UE) 2019/1023 - pre-pack - azioni revocatorie - 28° regime - Regolamento (UE) 2015/848 - cripto-attività
Giovanna Bilò
Si ringrazia la dott.ssa Giovanna Bilò per aver predisposto il presente resoconto della IV conferenza annuale di CERIL, tenutasi a Lovanio il 26 e 27 marzo 2026.
Il 26 e 27 marzo scorsi si è tenuta all’Università Cattolica di Leuven, Belgio, la IV conferenza annuale di CERIL (Conference on European Restructuring and Insolvency Law), che ha raccolto esperti in diritto della ristrutturazione e dell’insolvenza da tutta Europa, con l’obiettivo di tracciare l’attuale “stato dell’arte” del diritto UE in materia e, soprattutto, investigarne le sfide future[1].
Seguendo questa impostazione e sotto la direzione del Prof. Reinout Vriesendorpi, presidente di CERIL, i lavori della prima giornata si sono concentrati sull’analisi della nuova direttiva insolvency n. 2026/799[2], dei suoi obiettivi, degli strumenti che introduce e delle sfide che pone, anche alla luce dei testi normativi già in vigore e, in particolare, della direttiva restructuring n. 2019/1023[3].
La seconda giornata, invece, è stata diretta dal Prof. Ignacio Tirado, vice-presidente di CERIL, e si è concentrata, in una prima parte, sulla proposta del 28° regime per le imprese innovative e, successivamente, sul regolamento n. 848/2015[4] in materia di procedure di insolvenza transfrontaliere. Tutti i temi affrontati hanno riservato un focus particolare ai profili della digitalizzazione che sono, poi, stati conclusivamente sviscerati nell’ultimo panel della seconda giornata.
26 marzo 2026
Dopo i saluti introduttivi, ad aprire i lavori è stata la relazione del Prof. René Repasi, deputato del Parlamento Europeo, Shadow rapporteur della direttiva insolvency e Rapporteur del 28th Regime), intitolata “After the Big Bang: future perspectives for EU insolvency law”.
A continuazione si propone un riassunto dei diversi panel.
Panel I - Expansion of the EU Insolvency Universe: what will the Insolvency Directive bring?
Come anticipato, la prima giornata si è aperta con l’analisi degli strumenti predisposti dalla nuova direttiva Insolvency, azioni revocatorie, pre-packs, obbligo degli amministratori di domandare l’apertura di una procedura di insolvenza, comitato dei creditori e rintracciamento dei beni. Il primo panel è stato presieduto dall’Avv. Mylène Boché-Robinet (Francia), con l’intervento della dott.ssa Emilie Ghio (Università of Edinburgo), dall’Avv. Tony O'Grady (Irlanda), del dott. Pal Sziranyi (membro di DG JUST) e dalla dott.ssa Emil Szczepanik (giudice, Polonia).
Con riferimento all’obbligo degli amministratori di chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza, il titolo V della direttiva n. 2026/779 fissa un termine di 3 mesi decorrente dal momento in cui gli amministratori sono venuti a conoscenza o è ragionevole presumere siano venuti a conoscenza dell’insolvenza della società (art. 40, par. 2). In difetto, gli amministratori saranno chiamati a rispondere civilmente, in conformità al diritto nazionale, dei danni arrecati ai creditori che non si sarebbero verificati se avessero richiesto l’apertura di una procedura (art. 42, parr. 1 e 2).
L’obbligo e la connessa responsabilità non insorgono, però, se gli amministratori:
Va, inoltre, ricordato che, a mente dell’art. 7, par. 1, direttiva n. 2019/1023, qualora l’obbligo del debitore, previsto dal diritto nazionale, di presentare istanza di apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle sue attività sorga durante la sospensione delle azioni esecutive individuali, esso è sospeso per la durata della sospensione delle procedure esecutive.
Si è, anzitutto, messa in luce la problematicità del detto termine trimestrale, attesa l’incertezza dell’individuazione del dies a quo che è particolarmente aggravata dalla mancanza di una definizione armonizzata della nozione di insolvenza.
Si è, poi, evidenziato come siffatto obbligo non appartenga alla tradizione giuridica di common law che, storicamente, si caratterizza per una spiccata propensione alla ristrutturazione. L’obbligo introdotto dalla direttiva rischia così, in tali paesi, di essere percepito come espressione di un pregiudizio nei confronti della ristrutturazione, con potenziali effetti dissuasivi rispetto all’intrapresa di tali procedure in Europa da parte delle grandi imprese insolventi. Il rilievo porta ad emersione anche l’ulteriore questione concernente la precisa delimitazione degli ambiti di applicazione della nuova direttiva rispetto alla direttiva 2019/1023, a fronte del riferimento all’eccezione rappresentata dalle procedure di ristrutturazione preventiva (art. 40, par. 1).
Da ultimo, il legislatore europeo non sembra aver preso sufficientemente in considerazione i potenziali effetti di un tale obbligo sugli amministratori, atteso che, al di là della prevista responsabilità civile, gli ordinamenti nazionali possono contemplare conseguenze ulteriori. In Germania, per esempio, l’introduzione di siffatto obbligo, dai confini temporali incerti, ingenera, per il caso di violazione, la responsabilità penale degli amministratori.
Anche lo spazio assicurato nella nuova direttiva alle MPMI, che notoriamente costituiscono la maggior parte delle imprese insolventi nel mercato europeo, è stato oggetto di specifica considerazione da parte della Dott.ssa Emilie Ghio, dell’Università di Edimburgo.
Invero, in sede di elaborazione della direttiva, si era seguito un approccio, per così dire, ascendente, nel senso di individuare nelle pratiche degli Stati membri gli aspetti comuni concernenti le azioni revocatorie, i pre-packs e gli obblighi degli amministratori, alla stregua delle quali costruire un sistema minimamente armonizzato.
Tuttavia, ci si è presto resi conto che per le MPMI non erano individuabili “best practices” consolidate da poter armonizzare. Situazione, questa, dovuta a vari fattori tra cui la rilevanza meramente locale dell’insolvenza, costretta dalla limitatezza delle risorse disponibili e fortemente influenzata dai comportamenti degli imprenditori, la relativa dipendenza da garanzie prevalentemente personali, pratiche e contatti personali con le autorità fiscali e, non ultima, la non sostenibilità dei costi dei professionisti che si risolve in una mancanza di supervisione rispetto alle attività poste in essere (anche in termini di mancanza di disincentivi alla frode).
Questi rilievi hanno condotto, ben presto, ad abbandonare l’idea di poter dedicare disposizioni specifiche alla realtà delle MPMI, con la conseguenza che l’armonizzazione delle procedure di insolvenza per queste ultime resta una questione irrisolta.
Panel II – The EU Insolvency Directive: (new) key tools and instruments for practice.
Il secondo panel è stato presieduto dal Prof. Lorenzo Stanghellini (Università di Firenze), con la partecipazione dell’Avv. Ieva Broka (Lettonia), dell’Avv. Jana Julia Hübler (Germania), dell’Avv. Gillis Lindemans (Belgio), dott.ssa Caterina Macchi (giudice del Tribunale di Milano) e dall’Avv. Irina Selevestru (Moldavia).
Il Prof. Stanghellini ha messo in evidenza l’evoluzione del diritto dell’insolvenza europea dal 2000 in poi. Prima di tale data, esso ruotava sostanzialmente attorno a tre aspetti fondamentali: lo spossessamento del debitore, la liquidazione dei suoi assets e la distribuzione del ricavato.
In tale contesto si è inserita la scelta di introdurre a livello dell’Unione strumenti di ristrutturazione preventiva, fino ad allora noti solo in alcuni degli Stati membri e, peraltro, con significative differenziazioni.
La direttiva restructuring ha sollecitato la riflessione su una moltitudine di aspetti che erano rimasti al di fuori del discorso sul diritto dell’insolvenza europea, quali i presupposti di accesso alle procedure, la prosecuzione dei rapporti contrattuali, il mantenimento del debitore nel possesso dei propri beni, i finanziamenti, il ruolo dei soci o azionisti, la nomina di un supervisore, la valutazione del miglior interesse dei creditori, la formazione delle classi, le clausole di salvaguardia, la valutazione del piano, il controllo giudiziale, la protezione dei lavoratori, i diritti di voto, l’approvazione e l’omologazione del piano, l’impugnazione dell’omologazione, la sospensione delle azioni esecutive, il contenuto dei piani di ristrutturazione, il trattamento dei creditori garantiti, la ristrutturazione trasversale dei debiti, gli effetti sui creditori non incisi dal piano di ristrutturazione.
Tra i tanti aspetti, la direttiva restructuring si è occupata anche della vendita delle imprese in esercizio. Ed invero, ai sensi dell’art. 2, par. 1, le misure di ristrutturazione delle attività del debitore includono la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del debitore o di qualsiasi altra parte della struttura del capitale del debitore, quali la vendita di attività o parti dell'impresa, e, se previsto dal diritto nazionale, la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, come pure eventuali cambiamenti operativi necessari, o una combinazione di questi elementi.
L’aspetto centrale della direttiva restructuring è, così, la riorganizzazione dell’attività di impresa, portata avanti secondo criteri di equità e articolata attorno alle regole della priorità assoluta o relativa. La vendita dell’impresa in esercizio costituisce, in tale contesto, un’opzione ulteriore messa a disposizione degli Stati membri rispetto alla quale, peraltro, è insorto il dubbio se debbano applicarsi le medesime regole di distribuzione dettate per i casi di riorganizzazione.
La vendita dell’impresa in esercizio entra a far parte, però, oggi, anche della direttiva insolvency, che mira ad agevolarla, sottoponendola alle regole distributive della priorità assoluta ma al contempo aprendo al rischio di accordi confidenziali.
Più in generale, dalla riflessione e dall’esperienza applicativa della direttiva restructuring pervengono nella nuova direttiva sull’insolvenza i temi delle condizioni di accesso alla procedura di insolvenza, del controllo giudiziale, della prosecuzione dei contratti, della verifica dei crediti e della gerarchia dei creditori, oltre che delle azioni revocatorie.
Anche i doveri degli amministratori, in tal modo, si delineano diversamente a seconda della direttiva di riferimento.
La procedura di pre-pack, esaminata dall’Avv. Ieva Broka, è accessibile quando sussiste una probabilità di insolvenza del debitore. Tuttavia, gli Stati membri possono precluderla al debitore che sia già incapace di pagare i propri debiti in scadenza (art. 21, par. 1). Essa si articola in una fase di preparazione ed una, successiva, di liquidazione. La fase di preparazione deve essere temporalmente limitata, a norma del diritto nazionale (art. 27, par. 1). Durante la stessa il debitore mantiene il controllo dei propri assets, sebbene sia prevista la nomina di un commissario (art. 23), mentre le azioni esecutive individuali, al pari delle domande di apertura delle procedure di insolvenza, restano sospese (artt. 25 e 26).
La vendita dell’impresa deve essere autorizzata dall’autorità giudiziale ma presuppone l’individuazione dell’acquirente da parte del commissario, il quale attesta la sussistenza dei requisiti di legge e, in primis, che la vendita risponde al miglior interesse dei creditori, oppure l’approvazione dell’acquirente da parte dei creditori o, da ultimo, la selezione dell’acquirente mediante procedura di pubblico incanto (artt. 24 e 29). La cessione dell’azienda avviene libera da debiti e responsabilità (art. 31) ma con assicurazione della prosecuzione dei contratti in corso. Gli Stati membri possono, però, prevedere diversamente in relazione a determinate categorie di contratti (art. 30). A tutela dei lavoratori la direttiva fa salva l’applicazione della direttiva n. 2001/23 (art. 21, par. 2)[5]. Per le questioni non espressamente disciplinate, tra cui la graduazione dei crediti, la ripartizione del ricavato, gli obblighi e la responsabilità del debitore e degli amministratori della società, la remunerazione dell’amministratore della procedura di insolvenza, nonché la natura, la portata e la forma della partecipazione dei creditori, l’art. 21, par. 4, rinvia, invece, al diritto nazionale.
L’esigenza di assicurare che la procedura di pre-pack preservi il valore dell’impresa, si è osservato, spiega la tensione che si rinviene nella disciplina tra l’opportunità, da un lato, di concludere la procedura in tempi brevi e, dall’altro, di assicurare una preparazione adeguata.
La direttiva si focalizza anche in modo particolare sull’indipendenza del commissario e sulla sua supervisione al fine di fugare i rischi di condotte collusive a danno dei creditori che la partecipazione di parti correlate al debitore può evidentemente favorire. A tal fine, la regolamentazione introdotta, in particolare, all’art. 35 ambisce ad assicurare che la procedura si fondi su offerte eque, determinate alla luce del valore di mercato dell’impresa.
Un'ulteriore ragione di tensione è rappresentata dalla necessità, da un lato, di tutelare i creditori e, dall’altra, di assicurare la confidenzialità e la speditezza della procedura.
Da ultimo, specie in considerazione dei rinvii ai diritti nazionali per molteplici aspetti afferenti al trattamento dei creditori, una particolare attenzione dovrà essere rivolta all’esigenza di assicurare un’applicazione coerente e improntata a certezza del diritto nell’ambito delle procedure transfrontaliere.
Con riferimento alle azioni revocatorie, esaminate dalla dott.ssa Caterina Macchi, l’obiettivo dello sforzo di armonizzazione posto in essere dalla direttiva, esplicitato fin dai primi considerando, è quello di rimuovere gli ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali nel mercato interno, riducendo le differenze nelle regolamentazioni nazionali delle procedure di insolvenza e, in tal modo, assicurandone prevedibilità negli esiti (considerando 1 e 2) e maggior efficienza (considerando 3).
A tal fine, tre sono le opzioni fondamentali che emergono dal titolo II della direttiva, in materia di azioni revocatorie: l’inclusione delle omissioni tra gli atti giuridici suscettibili di revoca (art. 10), l’inclusione tra gli atti preferenziali di quelli concernenti i terzi (art. 7) e l’estensione della revocabilità all’anno precedente la domanda di insolvenza con riferimento agli atti a titolo gratuito o per un controvalore sproporzionato (art. 8).
In tale contesto, però, la nuova disciplina delle azioni revocatorie si caratterizza per il fatto di mantenere, rispetto al pregresso, lo status quo. Ciò si verifica, in particolare, rispetto alla definizione di “insolvenza”, che continua ad essere rimessa alle legislazioni nazionali (artt. 2, par. 2, e 7), e rispetto all’individuazione del periodo sospetto per gli atti solutori, che l’art. 7 fissa in 3 mesi.
D’altro canto, la direttiva, da un lato, alza il tiro allorquando estende la responsabilità da revocatoria anche ai successori a titolo universale e particolare del debitore e quando fa salve le eccezioni contemplate in altre direttive e, in particolare, nella direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nella direttiva 2002/47/CE, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (art. 7, par. 3, lett. c) e, ovviamente, nella direttiva restructuring (art. 13)[6].
Ma ci sono anche aspetti della disciplina revocatoria che appaiono particolarmente “remissivi”, come il trattamento riservato agli atti satisfattivi “in modo dovuto”, revocabili se posti in essere nei tre mesi antecedenti la domanda di insolvenza ma a condizione che il beneficiario sapesse di siffatta condizione (considerando 11 e art. 7, par. 2), o il termine di prescrizione triennale delle azioni recuperatorie, ex art. 10, par. 3 (che, però, gli Stati membri possono decidere di far decorrere dalla conoscenza effettiva dei fatti da parte dell’amministratore della procedura di insolvenza).
Alcune tra le nozioni fondamentali utilizzate dal legislatore europeo dovranno, poi, inevitabilmente essere precisate dalla giurisprudenza. È, in particolare, il caso delle nozioni di “copertura congrua” o “incongrua”, degli stati soggettivi condizionanti la revocabilità e del carattere pregiudizievole dell’atto. Quanto al tracciamento dei beni, la disciplina introdotta dalla direttiva insolvency ruota attorno ai doveri informativi, l’accesso ai registri e le azioni revocatorie. Il vero problema nel ricostituire la massa fallimentare nell’ambito delle procedure di insolvenza non è, però, tanto il recupero dei beni, quanto la loro individuazione.
In questo senso, la direttiva è suscettibile di avere un grosso impatto sull’operato dei curatori fallimentari, specie nelle procedure transfrontaliere, e ciò grazie all’accesso ai conti bancari (artt. 14 – 17) e ai registri in materia di proprietà (artt. 18 e 19). La rapidità di tale accesso e consultazione costituirà, senza dubbio, un fattore chiave per l’efficacia della procedura.
Con riferimento alla costituzione del comitato dei creditori, a parte la poco realistica possibilità, contemplata all’art. 44, par. 2, di provvedere prima dell’apertura della procedura di insolvenza, la direttiva prefigura che la richiesta debba pervenire dai creditori, eventualmente costituiti in assemblea (art. 44, par. 1).
Quanto all’utilità di un tale organismo, pur comprendendo la volontà di far valere le voci dei creditori in seno alla procedura, nell’ambito della conferenza è emerso un certo scetticismo, supportato dalle esperienze nazionali (in Lettonia, per esempio, il comitato dei creditori è stato abolito nel 2008).
Timori sono stati manifestati, in particolare, rispetto alla possibilità che il coinvolgimento del comitato dei creditori ponga a rischio la segretezza delle informazioni commerciali, che il suo operato possa essere condizionato e ostacolato dall’insorgenza di conflitti di interessi tra i suoi componenti e che, più in generale, l’obbligo di un suo coinvolgimento si risolva comunque in un maggior onere per il curatore, capace di impattare sull’efficienza della procedura liquidatoria, anche in considerazione del fatto che le votazioni digitali non sono ad oggi consentite in tutti gli Stati membri.
L’individuazione degli strumenti volti ad ovviare a tali problematiche sono, dalla direttiva, rimessi ai legislatori nazionali, chiamati a disciplinare, in particolare: i casi di revoca dell’incarico per conflitto di interesse, così come le modalità operative del comitato in siffatte circostanze (artt. 46, par. 2, e 47, par. 1, lett. b); l’imposizione dell’obbligo di riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nel corso dell’attività del comitato (artt. 47, par. 1, lett. c), e 48, par. 4); la possibilità di esprimere il proprio voto elettronicamente, oltre che per iscritto, allo scopo di agevolare il funzionamento del comitato (art. 47, par. 3). Pur riconoscendosi il diritto di essere coinvolti nella procedura e nelle decisioni che li concernono e, dunque, anche il diritto di richiedere e ricevere informazioni (art. 48), la direttiva non pone un regolare obbligo di informativa in capo al curatore in loro favore, circa gli sviluppi della procedura.
La giornata si è chiusa con le considerazioni conclusive dell’Avv. Nora Wouters (Belgio).
27 marzo 2026
Sessione introduttiva: The next Big Bang? The Proposed Regulation on the 28th Regime Corporate Legal Framework – ‘EU Inc.’
Il Prof. Patryk Filipiak (Università Adam Mickiewicz di Poznań, Polonia) e il dott. Gert-Jan Boon (Università di Leiden, Paesi bassi), hanno aperto la seconda giornata di lavori della conferenza con un esame della Proposta della Commissione del 18 marzo 2026 di Regolamento per un quadro giuridico dell’Unione in materia di società di capitali[7].
La proposta, attualmente all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo, è parte di un più esteso quadro di iniziative volte ad accrescere la competitività del mercato unico (il cd. 28° regime), rimuovendo una serie di ostacoli individuati, in particolare, nella complessità attuale della regolamentazione europea, nella mancanza di un regime proprietario unitario, nella complessità delle procedure necessarie alla costituzione di un’impresa e alla sua operatività nel mercato unico, nelle difficoltà di riconoscimento delle qualifiche professionali, nell’eccessiva durata delle procedure di determinazione degli standards che frenano l’innovazione e la competitività, nella frammentazione delle regole in materia di packaging, etichettatura e rifiuti, nel carattere ormai risalente delle regole armonizzate in materia di prodotti e nella mancanza di conformità a tali regole, nelle divergenti e restrittive regolamentazioni nazionali dei servizi, nell’onerosità delle procedure per il distacco temporaneo dei lavoratori e nelle costrizioni presenti nella catena di approvvigionamento.
La proposta, che la Commissione spera possa essere approvata entro la fine dell’anno, introduce un modello unitario di società di capitali (EU Inc. Company) per l’intero mercato interno ed ambisce a regolamentare l’intero ciclo di vita di detta società.
La base legale di tale proposta è la stessa delle direttive nn. 2019/1023 e 2026/779, ovvero l’art. 114 TFUE che si occupa dell’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri finalizzata a garantire l'instaurazione e il buon funzionamento del mercato interno, rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali[8].
Il livello di armonizzazione che il regolamento sarà in grado di perseguire appare, tuttavia, incerto, atteso che l’EU Inc. sarà disciplinata, oltre che dal regolamento, dal proprio statuto e dal diritto nazionale dello Stato membro in cui avrà la propria sede legale, comprese le disposizioni di attuazione del diritto dell’Unione applicabili alle corrispondenti forme giuridiche nazionali.
Nondimeno, la proposta delinea una procedura digitale unica e rapida di costituzione di una società a responsabilità limitata, riconosciuta ed immediatamente operativa in tutti i Paesi membri e particolarmente utile per le imprese che prestano la propria attività in più Stati membri.
Con riferimento alla costituzione, nel progetto della Commissione la domanda può essere presentata da una o più persone fisiche o giuridiche sia al fine di costituire una nuova società, sia procedendo alla trasformazione, fusione o scissione di società preesistenti. A tal fine, pur facendo salva la possibilità di elaborare lo statuto secondo le proprie esigenze, il regolamento contempla anche la possibilità di ricorrere a modelli di statuti standardizzati. La costituzione potrà effettuarsi accedendo ad una apposita interfaccia digitale basata su BRIS (Business Registers Interconnection System), il sistema che collega i registri delle imprese di ciascuno Stato membro a una «Piattaforma centrale europea», ma anche attraverso i registri delle imprese di ciascuno Stato membro. Lo Stato di registrazione può essere liberamente scelto dai costituenti, ciò che, evidentemente, si presta ad incentivare la competizione tra le varie legislazioni nazionali. La EU Inc. Company acquista la personalità giuridica al momento della registrazione che è interamente digitale e contempla anche la possibilità di accedere ad una procedura accelerata, comprensiva di un controllo preventivo amministrativo, giudiziario o notarile da effettuarsi entro 48 ore e con un costo massimo di 100 euro, qualora la società UE Inc. venga costituita utilizzando il modulo di domanda armonizzato e i modelli UE per lo statuto[9].
Quanto alle regole concernenti il funzionamento dell’EU Inc. Company, la governance si articola tra un consiglio di amministrazione e l’assemblea dei soci. Il c.d.a. deve essere composto da almeno una persona fisica e da almeno un residente nell’Ue. Il consiglio ha la rappresentanza della società. Poteri di rappresentanza individuale o limiti al potere di rappresentanza possono essere previsti sia dallo statuto sia dall’assemblea dei soci. La proposta delinea anche i fondamentali doveri degli amministratori di agire secondo diligenza e buona fede e nel migliore interesse della società. In particolare, recepisce e formalizza la business judgment rule, mentre pone un dovere di astensione per il caso di conflitto di interessi. Per il funzionamento dell’assemblea dei soci, di cui si contempla la possibilità di deliberazione in presenza, anche in forma ibrida, o per iscritto, la proposta pone quorum costitutivi e deliberativi che possono, però, essere derogati dallo statuto. È, inoltre, previsto un registro digitale delle azioni che sono dematerializzate e, anche qui salvo diversa previsione dello statuto, sono liberamente trasferibili mediante procedura online. La registrazione delle azioni sul registro digitale ha effetto costitutivo e consente agli azionisti di esercitare i propri diritti che sono uguali per tutte le azioni, salvo diversa disposizione dello statuto. Lo statuto può, infatti, prevedere più categorie di azioni, ciascuna delle quali è soggetta a diritti e obblighi distinti. In particolare, è possibile prevedere azioni con diritto di voto multiplo o prive di diritto di voto.
Le azioni di una società EU Inc. non hanno valore nominale, salvo diversa disposizione dello statuto, e non rappresentano una quota del capitale sociale. Una società EU Inc. non è, del resto, tenuta a disporre di un capitale minimo, e le norme tradizionali in materia di mantenimento del capitale si applicano solo nella misura in cui la società decida di costituirlo. Essendo le azioni della EU Inc. prive di valore nominale, il loro corrispettivo può essere liberamente determinato al momento dell’emissione delle azioni, così come può essere liberamente stabilito se debba essere effettuato o meno un conferimento di capitale. Inoltre, il regolamento non pone restrizioni al tipo di corrispettivo che può essere fornito, consentendo, tra l’altro, corrispettivi in natura sotto forma di impegni a svolgere lavori e prestare servizi.
È anche prevista la possibilità di istituire un piano di stock option per i dipendenti UE (EU-ESO) in base al quale la EU Inc. emette diritti di opzione a favore di soggetti dipendenti o membri del consiglio di amministrazione della società stessa e delle sue controllate.
Il ricorso agli strumenti digitali è elevato, ma non sviluppando nuovi sistemi, bensì avvalendosi degli strumenti e dei sistemi digitali esistenti, sviluppati in conformità alla direttiva n. 2017/1132. In particolare, come già menzionato, il regolamento ricorre al sistema BRIS per rendere pubbliche le informazioni relative alle EU Inc. Companies e per lo scambio digitale, un’unica volta, di informazioni su tali società tra i registri delle imprese, come avviene per le altre società a responsabilità limitata dell’UE in forza dell’acquis comunitario in materia di diritto societario. Essa si avvale inoltre del quadro europeo per l’identità digitale, compreso il portafoglio di identità digitale europeo istituito dal regolamento eIDAS n. 910/2014, per l’identificazione elettronica e i servizi di fiducia relativi alle procedure societarie previste dal quadro giuridico societario, oltre a garantire la compatibilità con il portafoglio europeo per le imprese oggetto di proposta[10]. Da ultimo, la proposta include l’Identificativo unico europeo, il certificato societario UE e la procura UE.
La proposta di regolamento si preoccupa anche di disciplinare lo scioglimento e la liquidazione delle società solvibili. La procedura, anche in tal caso, è interamente digitale. La domanda di scioglimento va presentata online al registro delle imprese e impone a quest’ultimo di aggiornare immediatamente lo stato della società. L’ufficio di riferimento è quello del luogo in cui la EU Inc. Company ha ottenuto la registrazione.
Per quanto riguarda la nullità di una società EU Inc., il regolamento stabilisce un elenco esclusivo dei motivi di nullità che possono essere dichiarati soltanto dall’autorità giurisdizionale.
Anche la procedura di liquidazione si basa sul principio “once time only”, in forza del quale i dati afferenti la liquidazione sono presentati al registro delle imprese presso cui è iscritta la EU Inc. Company, che poi si occupa di trasmetterle alle autorità competenti. Anche la presentazione delle istanze creditizie e le comunicazioni tra creditori e liquidatore possono intervenire online.
Per i casi in cui la società EU Inc. abbia cessato la propria attività economica e non abbia attività, né beni, né procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti, né debiti o, pur in presenza di debiti, i suoi creditori abbiano prestato il loro consenso, il regolamento prevede che essa possa accedere ad una procedura di liquidazione accelerata. La procedura si introduce mediante inserimento della decisione di scioglimento e della domanda di cancellazione presso il registro delle imprese in cui la EU Inc. Company è registrata. Contestualmente, vanno anche depositate la dichiarazione degli amministratori circa l’insussistenza di attività, passività e procedimenti, il bilancio di liquidazione, il consenso dei creditori, se necessario, e la dichiarazione della persona obbligata a conservare i libri contabili per i successivi 6 anni. La procedura è soggetta a termini stringenti, con l’obiettivo che si concluda nel termine massimo di 3 mesi. È, però, possibile la conversione in procedura di liquidazione ordinaria e, in ogni caso, gli amministratori sono chiamati a rispondere personalmente e solidalmente delle pretese creditizie in corso di esame alla data di presentazione della domanda di liquidazione accelerata o non ancora presentate.
Da ultimo, la proposta si fa carico del disallineamento tra i tradizionali sistemi di regolazione dell’insolvenza e le moderne startups. Invero, le procedure di insolvenza tradizionalmente si focalizzano su organizzazioni industriali di vasta scala con rilevante attivo e strutture complesse. Le moderne startups, invece, normalmente necessitano di strutture fisiche minimali, la loro ricchezza consistendo prevalentemente di intangibles. Pertanto, in caso di insolvenza, esse richiedono procedure adeguate alle loro particolari esigenze. In particolare, gli elevati costi di assistenza legale e professionale in genere spesso superano il valore dei patrimoni delle startups, ostacolando l’accesso alle procedure concorsuali. Anche la lentezza dei contenziosi giudiziari e delle verifiche amministrative è inadeguata rispetto a mercati particolarmente veloci. Da ultimo, gli oneri amministrativi possono risultare eccessivi rispetto al tipo di operazioni poste in essere dalla startup. L’incapacità delle procedure di insolvenza tradizionali di rispondere alle esigenze delle startups si risolve, così, nella mancata apertura delle procedure per insufficienza di attivo e, conseguentemente, nel mancato pagamento dei creditori che, in mancanza di liquidazione di beni, non possono recuperare alcunché.
Così come le direttive restructuring e insolvency, anche la proposta di regolamento per una EU Inc. Company accede alla filosofia della “ripartenza rapida”, sull’assunto che una procedura di liquidazione celere si risolve, da un lato, in un vantaggio per il debitore, in quanto comporta una riduzione dei costi e, quindi, del debito complessivo, che gli consente di immettersi rapidamente sul mercato per un nuovo inizio. D’altro canto, un’accelerazione della procedura, conseguita attraverso strumenti proporzionati ed effettivi, con connessa riduzione dei costi, aumenta la misura del soddisfacimento dei creditori.
Sulla base di tali considerazioni, la proposta della Commissione muove dal presupposto che le startups innovative siano normalmente prive o, comunque, con pochi assets da liquidare e, pertanto, per esse non sempre lo spossessamento appare necessario, né la nomina di un professionista incaricato dalla procedura. Non prefigurando nessuna attività liquidatoria, infatti, lo scioglimento della società si risolve nella sua cancellazione dal registro delle imprese. In tali casi, poi, sovente sussiste un elenco dei creditori cui poter fare riferimento e pertanto, fermo il diritto di questi ultimi di opporsi, non vi è neppure necessità di procedere all’accertamento del passivo.
In tali circostanze, la proposta configura un termine breve di durata della procedura liquidatoria, che non deve eccedere i 6 mesi. La procedura deve essere introdotta tramite moduli online standard che omogeneizzano le condizioni di accesso. Le comunicazioni tra debitore, creditori, autorità giudiziarie e amministrative competenti e professionisti incaricati possono intervenire esclusivamente per via digitale e l’attività liquidatoria va svolta, obbligatoriamente, attraverso una procedura di incanto online. Nell’applicare siffatta procedura alle startups innovative, si è osservato, occorre tener conto che tali società normalmente hanno pochi beni materiali e scarsamente valorizzabili nell’ambito di una procedura liquidatoria. I principali assets di tali società sono, come si diceva, intangibles, come i diritti di proprietà intellettuale, che sono spesso illiquidi e difficili da monetizzare. Anche i creditori non sono numerosi, identificandosi principalmente in soci ed investitori. Inoltre, le startups innovative si connotano per livelli occupazionali tendenzialmente più bassi di quelli delle PMI che, evidentemente, ne influenzano la forza produttiva. Parimenti, la scarsità di capitale circolante, in uno con le elevate garanzie finanziarie, ostacolano la ristrutturazione e prolungano le condizioni di insolvenza.
La proposta pone come condizione essenziale di accesso alla procedura liquidatoria semplificata, l’incapacità di pagare i propri debiti alla scadenza. Si rimette, però, agli Stati membri l’individuazione di chiari, accertabili ed agevoli condizioni in presenza delle quali può ritenersi che il debitore sia incapace di pagare i debiti alla scadenza. Gli Stati membri sono parimenti chiamati ad assicurare un accesso immediato alla procedura, rimuovendo eventuali ostacoli che possano fungere da deterrente per le startups innovative.
Nel corso della procedura, in linea di principio, spetta al curatore assicurare il rispetto delle procedure, la protezione dei diritti dei lavoratori e la conservazione degli standards ambientali. Tuttavia, il debitore o i creditori possono chiedere che non sia nominato un curatore ove il debitore abbia dato prova di una condotta prudente, depositando i bilanci aggiornati. A fronte di tali richieste, comunque, la decisione circa l’opportunità di nominare un curatore spetta all’autorità giurisdizionale o amministrativa competente, tenuta a basarsi, a tal fine, sulla condotta e la generale trasparenza dell’operato del debitore.
Il passivo viene determinato tramite una lista predisposta dal curatore o, se del caso, dallo stesso debitore, sulla base delle scritture contabili. Non è prevista la presentazione di istanze di ammissione al passivo. La lista è trasmessa dal curatore o dall’autorità giudiziaria ai creditori, informandoli del loro diritto a fare opposizione.
Quanto all’attività liquidatoria, essa non è perseguita in mancanza di beni o allorquando i beni, pur esistenti, hanno valore ridotto oppure sono oggetto di garanzia che eccede il loro valore e possono, pertanto, essere rilasciati ai creditori garantiti.
Per l’eventualità che l’attività liquidatoria debba essere posta in essere, invece, la proposta pone in capo agli Stati membri l’obbligo di mantenere piattaforme per l’esperimento di aste online. Le piattaforme degli Stati membri sono collegate tra loro tramite il portale e-Justice, in modo da consentire ad ogni residente dell’Unione di formulare offerte tramite il proprio identificativo elettronico. L’obiettivo è, palesemente, quello di ampliare la platea dei potenziali interessati, aprendo le aste ai cittadini di Stati membri diversi da quelli in cui la società è registrata, al fine di massimizzare il ricavato dell’attività liquidatoria.
Come anticipato, la procedura di liquidazione semplificata deve chiudersi in 6 mesi, salva la possibilità di un’unica proroga di massimo ulteriori 6 mesi. In caso di mancato rispetto del termine, la procedura si converte automaticamente in una liquidazione ordinaria. La chiusura della procedura, invece, determina l’automatico scioglimento della società e la sua cancellazione dal registro delle società EU inc.
Le prime impressioni rispetto alla proposta della Commissione inducono a ritenere che la piena armonizzazione attenga a profili limitati e rimette molto spazio alle legislazioni nazionali e all’attività interpretativa delle rispettive autorità giudiziarie. Ciò vale, in particolare, per il regime di doveri e responsabilità degli amministratori, così come, ancora una volta, per la definizione di insolvenza.
La procedura di liquidazione semplificata, poi, è limitata alle startups innovative, con esclusione delle altre PMI e anche delle cd. “scatole vuote”, ovvero le società prive di attivo, dipendenti e attività, sovente utilizzate per finalità fraudolente. Più in generale, essa ignora la maggioranza delle micro imprese che connotano il tessuto commerciale europeo, le quali affrontano identiche barriere strutturali ma sono escluse dalla procedura semplificata perché difettano del requisito dell’innovatività o non sono (più) startups. In tutti questi casi, tralasciati dalla proposta, deve ritenersi che si riespandano le legislazioni nazionali e l’autonomia interpretativa delle rispettive autorità giurisdizionali, chiamate a riempire di contenuto le disposizioni, spesso di principio, contenute nella proposta di regolamento. Il rischio è evidentemente quello di pervenire, piuttosto che ad un’unica EU Inc. Company, a 27 differenti varianti, una per ogni Stato membro.
D’altro canto è vero che le legislazioni nazionali applicabili dovranno essere adeguate alla direttiva n. 2026/799. Rispetto a quest’ultima, la proposta EU Inc. Company evidenzia, relativamente alla liquidazione delle imprese insolventi, un ambito di applicazione molto più ridotto ed una regolamentazione di tipo settoriale, atteso che, come visto, si applica alle sole startups innovative, mentre la direttiva insolvency adotta un approccio di tipo sistemico e concerne tutte le micro imprese. Queste differenze impattano sulla natura delle disposizioni che nella proposta sono 15 e di lettura estremamente agevole, mentre nella direttiva sono 19 ed estremamente complesse, in quanto ambiscono ad una tendenziale completezza ed esaustività. Più in generale, è diversa la natura dei due testi, sperimentale e selettivo il primo, generale e volto a fornire la base di elaborazione di tutti i diritti nazionali il secondo.
Panel III: Reviewing the EIR 2015: the scope of the EIR
Il terzo panel della Conferenza, presieduto dalla Prof. Melissa Vanmeenen (Università di Antwerp, Belgio), ha visto la partecipazione dell’Avv. Kat Burke (Irlanda), del Prof. Antonio Leandro (Università “Aldo Moro” di Bari), del Prof. Stephan Madaus (Università Martin-Luther, Germania), e dell’Avv. Walter Nijnens (Olanda).
Nonostante il regolamento n. 2025/2073 abbia provveduto all’aggiornamento del regolamento n. 848/2015, in materia di insolvenza transfrontaliera, al fine di ricomprendere nell’Allegato A le procedure introdotte negli Stati membri in attuazione della direttiva n. 2019/1023, secondo uno studio condotto da CERIL il regolamento n. 848/2015 non è ritenuto applicabile a molte procedure di ristrutturazione. In tali casi, le procedure di ristrutturazione transfrontaliere si sviluppano quali procedure parallele, ciascuna per ogni Stato membro.
Poiché dietro siffatta tendenza vi è, evidentemente, la ritenuta inidoneità del Regolamento n. 848/2015 a regolamentare le ristrutturazioni, i relatori si sono interrogati in merito alle modifiche necessarie a superare siffatta inadeguatezza.
Si è evidenziato come tale eventualità rechi con sé la sfida di riconoscere gli strumenti di ristrutturazione impiegati in Paesi terzi, soprattutto USA e UK, ma anche gli strumenti riservati operanti in taluni Stati membri, quali la Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) olandese o la Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) tedesca. Ed invero, le procedure di ristrutturazione che negli Stati membri sono sottratte, per scelta deliberata del legislatore, al regolamento sono soprattutto quelle riservate (non pubbliche).
Il regolamento n. 848/2015 non appare, allo stato, sufficiente al coordinamento delle procedure di ristrutturazione sia perché il riconoscimento di altre procedure e decisioni, pur previsto dall’art. 32, non si applica rispetto ai Paesi terzi (e comunque la sua efficacia, anche nel mercato unico, resta inverificata), sia perché la nozione di COMI risulta troppo restrittiva, non sempre capace di identificare la sede effettiva della società e, comunque, di difficile applicazione ai gruppi transfrontalieri.
La revisione del Regolamento n. 848/2015, prevista per il 2027, potrebbe realizzarsi secondo modalità differenti. Potrebbe procedersi mediante una mera modifica dell’art. 1, par. 1, del Regolamento, nel senso di includervi i piani di ristrutturazione preventiva transfrontalieri. In via alternativa, potrebbe ipotizzarsi l’elaborazione di un autonomo regolamento dedicato in via esclusiva alle procedure di ristrutturazione, con disposizioni in materia di giurisdizione, legge applicabile, riconoscimento e cooperazione rispetto ai piani di ristrutturazione riservati. Da ultimo, potrebbe pensarsi all’inserimento di un nuovo capitolo nel Regolamento n. 848/2015, specificamente dedicato ai piani di ristrutturazione preventiva riservati.
Panel IV: Reviewing the EIR 2015: coordination
Il IV Panel, presieduto dal dott. Paul Omar (Università De Montfort, UK), ed animato dalla Prof. Irene Lynch Fannon (University College Cork, Irlanda), dal dott. Piet Neijt (magistrato, Olanda), dall’Avv. Friedrich Schlott (Germania), e dalla dott.ssa Signe Viimsalu (capo del servizio di insolvenza dell’Estonia), si è occupato della revisione degli artt. 41-44 del Regolamento 848/2015, concernenti il coordinamento e la comunicazione tra curatori e giudici, anche alla luce del RGPD.
Si è evidenziato, anzitutto, che il regolamento 848/2015 non delinea l’estensione dell’obbligo di cooperazione tra le autorità giudiziarie o amministrative incaricate della gestione delle procedure di insolvenza.
Il regolamento si occupa, invero, della cooperazione e comunicazione tra gli amministratori delle procedure, ai sensi dell’art. 41, e tra questi e i giudici, ai sensi dell’art. 43. Prevede anche una possibilità di cooperazione e comunicazione tra giudici, ai sensi dell’art. 42, che non deve comportare alcun addebito di spese a loro carico, ai sensi dell’art. 44.
Più nello specifico, l’art. 41 pone a carico dell’amministratore della procedura di insolvenza principale, ovvero quella aperta nello Stato membro in cui si trova il COMI, ai sensi dell’art. 3, par. 1, e degli amministratori delle procedure secondarie, ovvero quelle aperte negli Stati membri in cui l’impresa ha una dipendenza, ai sensi degli artt. 2, n. 10, e 3, par. 2, l’obbligo di cooperare e comunicare tra loro, a tal fine potendo stipulare anche accordi o protocolli. L’art. 41, par. 3, precisa che tali obblighi si estendono al debitore, nei casi in cui egli non venga spossessato.
L’art. 42 sancisce analogo obbligo tra i giudici delle procedure principale e secondarie, mentre l’art. 43 si occupa della cooperazione e comunicazione tra i giudici.
Da ultimo, l’art. 45 disciplina i diritti dei creditori in relazione alle rispettive domande di insinuazione al passivo. In linea di principio, il creditore locale, ovvero quello i cui crediti, ai sensi dell’art. 2, n. 11, derivano o sono legati all'attività di una dipendenza situata in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui si trova il COMI, fa valere le proprie pretese nella procedura secondaria. Strumentale all’esercizio di tale diritto è l’obbligo di notifica dell’apertura della procedura contemplato all’art. 54 del regolamento.
Nondimeno, l’art. 45 stabilisce che gli amministratori delle procedure devono far valere le pretese dei creditori da essi riconosciute anche nelle procedure aperte in altri Stati membri, ove ciò sia funzionale al relativo soddisfacimento. Inoltre, ai sensi dell’art. 49, se il realizzo dell'attivo della procedura secondaria di insolvenza consente di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa procedura, l'amministratore ad essa preposto trasferisce il residuo dell'attivo all'amministratore della procedura principale di insolvenza.
Lo studio condotto da CERIL sull’efficacia di tali disposizioni ha evidenziato che il regolamento n. 848/2015 ha migliorato la cooperazione e la comunicazione tra gli amministratori delle procedure di insolvenza. Da un lato, infatti, questi ultimi risultano avere una conoscenza adeguata dei rispettivi obblighi, dall’altro, gli strumenti predisposti dal regolamento risultano idonei ad adempiervi. Un miglioramento è stato riscontrato anche nella comunicazione tra amministratori delle procedure e giudici.
Il tema ha costituito specifico oggetto di approfondimento anche da parte del progetto JCOERE (Judicial Co-Operation supporting Economic Recovery in Europe), n. 800807, finanziato dalla Direzione Generale Giustizia e Consumatori (DG JUST) della Commissione europea e confluito nell’opera di I. Lynch Fannon, J. Gant e A. Finnerty, Cover Corporate Recovery in an Integrated Europe: Harmonisation, Coordination, and Judicial Cooperation, 2022.
Tale progetto ha, però, riscontrato che la maggior parte degli scambi tra procedure interviene al di fuori degli schemi del regolamento, anche perché sovente coinvolge Paesi terzi. In tale contesto, poi, il modello bilaterale proposto dall’Uncitral sembra essere più rispondente alla realtà dei procedimenti paralleli e più facile da gestire che la “costellazione” di procedure secondarie che si diramano da una procedura principale su cui si basa il regolamento.
È, infatti, emerso che i curatori fallimentari tendono ad elaborare autonomamente accordi o protocolli per regolare le reciproche collaborazioni e comunicazioni. Quanto, invece, alle comunicazioni con le autorità giudiziarie, queste intervengono prevalentemente per iscritto.
Sia la ricerca CERIL, sia il progetto JCOERE, convergono, inoltre, nel riscontrare che il regolamento n. 848/2015 non sembra aver incrementato il livello di collaborazione dei giudici tra loro, che resta fortemente limitato. Si è evidenziato che tale mancanza di coinvolgimento da parte delle autorità giudiziarie discende più da una certa riluttanza che da una reale inefficacia delle disposizioni. Riluttanza che potrebbe discendere dall’esigenza di non porre a rischio la loro imparzialità e indipendenza. Il modo di percepire tali valori è, infatti, in certa misura condizionato dal contesto culturale e ciò dà ragione del perché quella comunicazione tra corti, professionisti e parti che nei sistemi di common law è percepita come uno strumento essenziale per la gestione delle procedure concorsuali, nei sistemi di civil law è, invece, guardata con sospetto e tende ad essere soggetta ad una certa procedimentalizzazione.
Le corti europee sono, così, apparse poco propense a stabilire protocolli e anche quando accettano di ricorrervi, lo fanno solo ove necessario e limitatamente a specifici casi. Nelle rare occasioni in cui un protocollo tra corti è stato posto in essere (il giudice Neijt ha riferito, al riguardo, di un caso di collaborazione tra una corte olandese ed una statunitense), ciò ha, però condotto anche allo svolgimento di un’udienza congiunta mediante collegamento telematico.
Il generale atteggiamento di ritrosia da parte del giudiziario può, però, anche essere imputato alla mancanza di chiarezza delle disposizioni del regolamento n. 848/2015 in merito all’estensione dell’obbligo di cooperazione nei confronti delle corti e dei singoli giudici, alla configurabilità di un’eventuale violazione di tale obbligo e alle possibili conseguenze, anche a carico dei professionisti, particolarmente in termini di responsabilità risarcitoria.
Un miglioramento delle disposizioni del regolamento n. 848/2015, in particolare in termini di specificazione dei contenuti dell’obbligo di collaborazione e di conseguenze della sua violazione, è, dunque, auspicato.
Tra le ulteriori modifiche si è, poi, indicata la necessità di promuovere una specifica formazione giudiziaria e di introdurre un obbligo di informazione circa l’apertura di procedure parallele, l’utilizzo di un identificativo transfrontaliero dei casi e la creazione di una base di dati per raccogliere le esperienze applicative. È emersa, inoltre, l’esigenza di creare canali di comunicazione sicuri tra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri e tra queste e i professionisti, eventualmente attraverso la creazione di una piattaforma digitale a livello UE.
Non vi è, però, unanimità di vedute le modalità di intervento. Si discute se sia preferibile intervenire attraverso un maggior grado di specificazione delle norme del regolamento, dunque attraverso strumenti di hard law, o se non sia preferibile sviluppare modelli di cooperazione, sulla base di quello predisposto da Uncitral e, comunque, attraverso il ricorso a strumenti di soft-law. Anche l’opzione di rimettere alle corti l’elaborazione di proprie prassi sulla base della casistica è stata presa in considerazione. Si è, infatti, evidenziato che mancano ad oggi statistiche sul numero di procedure transfrontaliere che hanno interessato il tessuto europeo, cosicché non è possibile valutare l’effettiva esigenza di un ulteriore intervento normativo. Ad avviso di alcuni, in luogo di un ulteriore incremento di regolamentazione, ci si dovrebbe forse concentrare sull’opportunità di deregolamentare la materia a livello dei singoli Stati membri.
Panel V: Into the digital age
Il V ed ultimo panel della conferenza è stato presieduto dalla Prof. Paula Moffatt (Nottingham Law School, UK), ed animato dal dott. Theoni Alampasi, Ministro delle Finanze della Grecia, dall’Avv. Tina Balzli, Svizzera, dalla dott.ssa An-marie Buyse, Belgio, dalla dott.ssa Ilya Kokorin, supervisore dell’Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM), e dalla dott.ssa Theodora Kostoula, consulente giuridica per UNIDROIT, Italia.
Il panel ha esaminato le interrelazioni tra digitalizzazione e procedure di insolvenza. In particolare, si è evidenziata una frammentazione dei sistemi di registrazione delle imprese, atteso che ciascuno Stato membro ha il proprio, distinto da quello degli altri Stati. Un superamento di tale frammentazione è opportuno, in un’ottica di effettiva unificazione del mercato anche sotto il profilo digitale. Per questo le modifiche al Regolamento n. 848/2015 dovrebbero focalizzarsi anche sul rafforzamento del sistema di interconnessione tra i registri attraverso il portale e-justice. Allo stato, infatti, tale sistema non copre tutti gli Stati membri e l’Italia è tra quelli che mancano all’appello[11]. Inoltre, l’integrazione non copre tutte le procedure e, in particolare, non riguarda le procedure di ristrutturazione non riservate. Da ultimo, sorprendentemente, il sistema non permette di acquisire informazioni sulla data di deposito di un’istanza di apertura della procedura di insolvenza. E la lacuna è particolarmente significativa a fronte di una giurisprudenza, quella della Corte di giustizia, che tende a risolvere i conflitti di giurisdizione attraverso il criterio temporale della priorità di deposito del ricorso.
Ovviamente, una effettiva unificazione del mercato non può prescindere da una piena integrazione del sistema di connessione tra i registri, che coinvolga tutti gli Stati membri, che fornisca maggiori informazioni, specie in merito alla data della domanda, e che sia affidabile, in quanto basato su aggiornamenti di dati in tempo reale, possibilmente comunicati attraverso un sistema di notifiche pop-up.
Un’ulteriore tematica che richiede di essere approfondita è quella delle imprese globali che operano interamente online, senza disvelare la propria base giuridica. Significativa, al riguardo, è la segnalazione pubblicata dall’AFM con riferimento alla piattaforma di criptovalute MEXC Global. L’AFM ha evidenziato che MEXC opera nei Paesi Bassi come fornitore di servizi relativi alle criptovalute senza disporre della licenza necessaria a tal fine. Inoltre, non è più iscritta al registro delle imprese e, di conseguenza, non è chiaro dove essa abbia sede[12].
L’episodio evoca l’ulteriore questione delle cd. organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) che sono comunità basate su blockchains, prive di un'autorità centrale e governate da un codice trasparente (smart contract) anziché da una gerarchia. Le DAO assumono le decisioni inerenti alla loro gestione, alle operazioni ed ai finanziamenti con votazioni effettuate tramite token, in tal modo attuando un processo decisionale collettivo.
Le problematiche che tali entità pongono dal punto di vista giuridico sono state esaminate dalla US Bankruptcy Court in una pronuncia del 2024 (Hector DAO, No. 3:24-bk-16067, 17 giugno 2024)[13]. La Corte ha risolto positivamente la questione relativa alla possibilità che una DAO possa essere considerata debitrice ai sensi del Capitolo 15 dell’US Code, che si occupa di procedure di insolvenza transfrontaliere. La Corte ha precisato che, in assenza di una sede centrale o di un controllo centralizzato, qualora una DAO sia soggetta a un’amministrazione controllata disposta dal tribunale, ai fini del riconoscimento ai sensi del Capitolo 15, il centro principale degli interessi deve essere identificato con la sede dei curatori fallimentari che hanno preso decisioni per conto della DAO. Il riconoscimento ai sensi del Capitolo 15 era stato richiesto per agevolare il processo di amministrazione controllata in generale e per proteggerlo da interferenze derivanti da contenziosi intentati contro la DAO in altri Stati.
La decisione conferma come il riferimento alle sedi principali, intese in senso fisico, al pari degli assets materiali, perde di rilevanza in relazione a molte realtà organizzative attuali e prefigura le difficoltà che le autorità giudiziarie incontreranno in Europa nell’applicare la nozione di COMI, per come fino ad oggi elaborata. Una modifica di tale nozione, in modo da permetterle di prendere in considerazione anche le imprese digitali, è auspicabile.
Più in generale, sono le qualifiche elaborate attorno alla nozione di proprietà che mal si prestano a definire le relazioni rispetto ai beni digitali e, specificamente, rispetto ai cripto-assets. Lo status dei beni digitali è diverso da quello dei beni materiali evidentemente. Ma anche lo status dei cripto assets diverge da quello dei beni digitali. Rispetto a questi ultimi mancano sia regole specifiche di diritto privato, sia regole specifiche di diritto dell’insolvenza. E sebbene l’UE sia intervenuta in materia con il regolamento 2023/1114 (MICA), tale regolamento non pone tali regole, presupponendone nondimeno l’esistenza[14].
La localizzazione dei beni digitali, ad ammettere che sia possibile, è difficile, come dimostrato nel report predisposto da CERIL al riguardo (Report 2023-3, Crypto-assets in Restructuring and Insolvency, 31 ottobre 2023[15]), ciò che rende complessa anche l’attività di tracciamento e recupero da parte degli amministratori delle procedure di insolvenza. In particolare, le regole di accesso alle informazioni detenute da terzi, gli strumenti di protezione dei beni e quelli di recupero degli stessi, variano tra gli Stati membri. È, pertanto, necessario che la riforma del regolamento n. 848/2015 tenga conto di tali aspetti, predisponendo regole specifiche di localizzazione per i cripto-assets ed incrementando lo sforzo di armonizzazione in relazione alle misure di tracciamento, protezione e recupero di tali beni.
Un’altra delle situazioni in cui emerge l’insufficienza delle normali nozioni di diritto privato e diritto dell’insolvenza ad affrontare la nuova realtà digitale è rappresentata dai casi di insolvenza degli intermediari finanziari. Si tratta di casi in cui, la gestione delle procedure evidenzia commistioni e lacune, particolarmente rispetto allo status dei creditori.
Uno sforzo di regolamentazione al riguardo è stato attuato da Unidroit, attraverso i Principi sugli assets digitali e diritto privato (DAPL)[16].
Tali principi muovono dal presupposto che i beni digitali possano essere oggetto di diritti “proprietari” e anche di registrazione elettronica, in modo da consentire il tracciamento ed il controllo delle operazioni che li riguardano. I diritti sui digital assets sono concepiti come destinati a sopravvivere all’insolvenza dell’intermediario, in quanto si ritengono solo gestiti da costui e, dunque, non disponibili per i creditori di quest’ultimo. A tal fine, i principi sostituiscono alla nozione di “possesso”, evidentemente inadeguata per i beni digitali, con quella di “controllo”.
Un’applicazione di tale spostamento di focus, si è avuta nello Scotland Digital Act del 2026 che, appunto, si basa sul concetto di “controllo fattuale”, il quale fa presumere la titolarità del bene digitale. L’intermediario che gestisce tali beni è qualificato come custode e soggetto ad un obbligo di segregazione.
In caso di perdite che si verifichino in difetto di separazione tra il patrimonio personale del depositario e quello gestito per conto dei suoi clienti, di esse deve essere chiamato a rispondere in primis il depositario stesso e, solo in caso di sua incapienza, proporzionalmente, i suoi clienti. Permane, nondimeno, un dovere di separazione, atteso che i diritti reali sugli assets digitali restano individualizzati e distinti anche in caso di commistione tra i patrimoni.
Anche la Svizzera è intervenuta in materia, con il Distributed Ledger Technology (DLT) Act del 2021[17]. Non si tratta di un testo legislativo autonomo ma di un emendamento a 9 testi preesistenti, in materia di diritto civile, riciclaggio e insolvenza. Quanto al primo aspetto, è stata introdotta nel Codice delle obbligazioni svizzero una nuova forma di titoli dematerializzati, i cosiddetti «titoli dematerializzati registrati» (titoli DLT), che devono essere registrati in un protocollo DLT e possono essere negoziati e trasferiti esclusivamente all’interno di tale protocollo. In tal modo, si evita il ricorso alla forma scritta per porre in essere trasferimenti giuridicamente vincolanti del titolo. Non è inoltre necessario un depositario centrale di titoli per i trasferimenti. Viene, infatti, introdotta una piattaforma di negoziazione DLT che, differenza delle piattaforme di negoziazione tradizionali, è autorizzata a concedere l’accesso non solo a partecipanti qualificati (banche o società di intermediazione mobiliare), ma anche direttamente a privati. È, inoltre, autorizzata a fornire servizi di negoziazione di base, di custodia, compensazione e regolamento per i titoli DLT, senza la necessità di una licenza aggiuntiva. Tuttavia, una piattaforma di negoziazione DLT non è autorizzata a compensare centralmente un determinato tipo di titolo DLT, al fine di evitare la concentrazione del rischio. Tale attività rimane riservata alle controparti centrali.
Le piattaforme di negoziazione basate sulla tecnologia DLT sono considerate intermediari finanziari soggetti alle norme antiriciclaggio.
La nuova legge svizzera rafforza anche la tutela degli investitori in caso di insolvenza, stabilendo una chiara base giuridica per la separazione dei cripto assets detenuti da un depositario e consentendo ai clienti di recuperare le proprie attività digitali dalla massa fallimentare. Essa affronta inoltre la questione della separazione dei dati digitali che non hanno valore di mercato, ma per i quali è necessario richiedere la separazione nei confronti di un fornitore di servizi insolvente, come ad esempio un fornitore di servizi cloud.
La segregazione dei digital assets nell’ambito di dette procedure è possibile se l’intermediario si era obbligato a mantenerli a disposizione dei titolari in ogni tempo, se detti assets erano stati effettivamente allocati presso un terzo o se erano stati allocati in un gruppo di beni, rendendo, tuttavia, evidenti le quote di titolarità di ciascuno.
La regola ha valenza residuale, nel senso che non sorge l’esigenza di segregazione nel caso in cui i beni digitali siano rimasti nel potere di disposizione esclusivo del titolare, con esclusione del depositario, oppure allorquando il potere di disposizione è attribuito congiuntamente al titolare ed al depositario. La segregazione va disposta, cioè, solo nei casi in cui il potere di disporre dei digital assets sia stato attribuito al depositario in sostituzione del cliente.
I depositari devono tenere registri interni accurati per garantire la disponibilità costante degli assets in favore dei titolari. Se un depositario mescola le attività dei clienti con le proprie attività in modo tale da creare un ammanco, egli è chiamato a risponderne principalmente in proprio. In caso di incapienza, la perdita verrà ripartita proporzionalmente tra i clienti.
L’esperienza greca, dal canto suo, ci ha offerto un modello di gestione interamente digitale di procedura di ristrutturazione stragiudiziale dei debiti. Si tratta di una misura preventiva utilizzabile tanto da persone fisiche, che giuridiche che abbiano debiti con le istituzioni finanziarie, lo Stato e le istituzioni previdenziali.
La procedura è secretata ed interamente automatizzata e si instaura mediante una domanda presentata digitalmente e che consente il recupero di tutti i dati e le informazioni necessarie. Il deposito della domanda determina, infatti, il venir medo del segreto bancario e di quello erariale. La procedura è disponibile anche per i debitori solventi che dimostrino un peggioramento della loro situazione finanziaria pari ad almeno il 20%.
La domanda di ristrutturazione viene trasmessa in via digitale agli istituti finanziari e questi, tramite un algoritmo, formulano una proposta da sottoporre all’accettazione, oltre che del debitore, degli istituti finanziari stessi. Se la maggioranza di questi, così come il debitore, aderiscono, la proposta diventa vincolante anche per gli istituti non aderenti ed è automaticamente accettata anche dallo Stato e dagli istituti previdenziali. La procedura di adesione è soggetta ad un termine di due mesi.
Se le istituzioni finanziarie non approvano il progetto di ristrutturazione, l’istanza è trasmessa allo Stato e agli istituti previdenziali che sono obbligati a fornire la proposta di ristrutturazione automatizzata all’istante. In tal caso, è possibile aprire una fase di mediazione con le banche, se la proposta di mediazione è accettata dalla maggioranza di esse. La fase di mediazione deve, in ogni caso, chiudersi entro un mese.
La procedura è stata introdotta nel 2022 ed è ancora accessibile ai debitori. Essa ha permesso ad oggi di definire 55.343 procedure, per un totale di 17.1 miliardi. 43.000 istanze sono ancora pendenti ed in attesa di essere trattate. Tale successo viene ricollegato al fatto che i debitori preferiscono interfacciarsi con un sistema automatico piuttosto che negoziare con i debitori. Nondimeno, dopo un boom di richieste nel corso del 2024 e 2025, ad oggi esse risultano comunque in calo, ciò che dimostra come l’accesso alla procedura sia stato fortemente influenzato anche dalla crisi legata alla pandemia.
La nuova direttiva insolvency non impone l’istituzione di un registro centralizzato ma, evidentemente, lo auspica. Invero, il tracciamento dei beni, la gestione digitale delle procedure, la partecipazione di tutti i portatori di interessi e la standardizzazione delle istanze fanno insorgere l’esigenza di un ambiente digitale strutturato, sicuro e interconnesso, accessibile a tutti gli stakeholders. Un registro centralizzato appare, allora, la soluzione più efficiente per assicurare un ambiente di lavoro unico e controllato, con accesso ai databases esterni.
Un esempio in tal senso ci proviene dal Belgio che ha creato un sistema centralizzato ma capace di assicurare l’interoperabilità con gli altri sistemi e la connessione ai databases esterni (per es., tra il registro delle procedure di insolvenza – RegSol e quello dei veicoli)[18]. L’interoperabilità agevola, evidentemente, la raccolta di informazioni e, con essa, il tracciamento degli assets. Nondimeno, la gestione del sistema è centralizzata, in modo da evitare la frammentazione dei sistemi informatici. La diffusione e, con essa, la progressiva digitalizzazione, sono state perseguite attraverso la formazione, al fine di incentivare le adesioni, ma in modo graduale, con la digitalizzazione che ha accompagnato e sostenuto una trasformazione anche organizativa.
[1] CERIL, 4th CERIL International Conference – After the Big Bang: Europe’s expanding restructuring and insolvency law regime, Leuven, 26-27 marzo 2026; https://www.ceril.eu/events/4th-ceril-international-conference
[2] Direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che armonizza taluni aspetti del diritto dell’insolvenza; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202600799
[3] Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sui quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1023
[4] Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R0848-20251106
[5] Direttiva (UE) 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di imprese o stabilimenti; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02001L0023-20151009
[6] Direttiva (UE) 98/26/CE sul carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:01998L0026-20240408 Direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002L0047-20220812
[7] Commissione europea, EU Inc.: A new harmonised corporate legal regime; proposta del 18 marzo 2026 sul 28th Regime Corporate Legal Framework; https://commission.europa.eu/topics/business-and-industry/doing-business-eu/company-law-and-corporate-governance/eu-inc-new-harmonised-corporate-legal-regime_it; La proposta è disponible qui: https://commission.europa.eu/document/download/3e9822aa-8cef-40a1-904e-a53fc68e7265_en?filename=Proposal+for+an+EU+Inc+corporate+legal+framework.pdf
[8] Art. 114 TFUE, versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A12008E114
[9] Sul sistema BRIS e sul quadro di diritto societario europeo, v. Direttiva (UE) 2017/1132 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017L1132-20220812
[10] Regolamento (UE) n. 910/2014, eIDAS, relativo all’identificazione elettronica e ai servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0910-20241018
[11] Sul punto, si segnala che, probabilmente per un involontario difetto di coordinamento, la sezione informativa del Portale europeo della giustizia elettronica dedicata ai registri fallimentari, contiene anche una scheda relativa all’Italia (disponibile al seguente link: https://e-justice.europa.eu/topics/registers-business-insolvency-land/bankruptcy-and-insolvency-registers/it_it); mentre il distinto servizio di ricerca centralizzata dei debitori insolventi nell’Unione europea, non contiene una scheda relativa all’Italia (disponibile al seguente link: https://e-justice.europa.eu/topics/registers-business-insolvency-land/bankruptcy-insolvency-registers-search-insolvent-debtors-eu_it?language=it)
[12] AFM, warning su MEXC Global quale piattaforma che offriva servizi crypto nei Paesi Bassi senza licenza; https://www.afm.nl/en/sector/actueel/2025/sep/mr-mexc-waarschuwing
[13] Hector DAO, No. 3:24-bk-16067, U.S. Bankruptcy Court for the District of New Jersey, Chapter 15, filed 17 June 2024, docket available at PacerMonitor; https://www.pacermonitor.com/public/case/53948363/Hector_DAO
[14] Regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1114
[15] CERIL, Report 2023-3, Crypto-assets in Restructuring and Insolvency, 31 ottobre 2023; https://www.ceril.eu/news/ceril-report-2023-3-on-crypto-assets-in-restructuring-and-insolvency
[16] UNIDROIT, Principles on Digital Assets and Private Law, adottati dal Governing Council nel 2023; https://www.unidroit.org/work-in-progress/digital-assets-and-private-law/
[17] Swiss Federal Council / SIF, DLT / blockchain / tokenisation: il Federal Council ha portato pienamente in vigore il DLT Act dal 1° agosto 2021, con l’obiettivo di consentire strutture di negoziazione DLT e aumentare la certezza giuridica anche in caso di fallimento; ttps://www.sif.admin.ch/en/dlt-blockchain-en
[18] RegSol, registro centrale belga della solvibilità; European e-Justice Portal, registro belga delle procedure di insolvenza; https://www.regsol.be/