argomento: Novita' giurisprudenziali - Legge applicabile Inghilterra
Keywords: cross-class cram down - out of the money - riconoscimento sentenze straniere - Parte 26A restructuring plan
Luciano Panzani
(1) Il caso Saipem & Ors v Petrofac Limited: il trattamento dei creditori nel cross class cram down.
La decisione della Court of Appeal[1] nel caso caso Saipem & Ors v Petrofac Limited è interessante perché stabilisce i limiti del trattamento dei creditori “out-of-the-money” soggetti a piani di ristrutturazione ai sensi della Parte 26A del Companies Act 2006. Si tratta di una decisione che afferma principi sostanzialmente conformi a quelli adottati dal legislatore italiano ai sensi dell’art. 120-quater CCII.[2]
La decisione della Court of Appeal riguarda il disposto della sezione 901G del Companies Act 2006 che disciplina l'omologazione di compromise or arrangement nei casi in cui una o più classi di creditori o soci dissentano dal piano proposto. La sezione 901G si applica quando un compromesso o accordo non è stato approvato da una maggioranza rappresentante almeno il 75% in valore di una classe di creditori o soci. Consente al giudice di omologare il piano anche se non tutte le classi lo hanno approvato, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti[3].
In particolare, per quanto concerne le classi dissenzienti la Corte può omologare il piano se sono soddisfatte due condizioni chiave:
Entrambe queste alternative debbono tradursi in un processo che porta all’estinzione della società.
A queste condizioni la società in difficoltà finanziaria può ristrutturare i propri debiti anche in presenza di dissenso da parte di alcuni creditori o soci, purché la loro posizione non ne risulti peggiorata rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il caso riguardava i ricorsi di Saipem e Samsung (partner in joint venture) (“S&S”) contro l’omologazione dei piani di ristrutturazione per Petrofac Limited e Petrofac International (UAE) LLC.
I piani erano stati principalmente negoziati con un gruppo di creditori garantiti e prevedevano cinque classi di crediti e nuovi investimenti significativi per mantenere il gruppo in attività.
Una caratteristica chiave dei piani era rappresentata dall’assegnazione di quote di capitale nel gruppo ristrutturato.
In primo grado, la High Court aveva rilevato che i creditori dissenzienti (inclusi creditori chirografari come S&S) a seguito dell’esecuzione dei piani non si sarebbero trovati in una posizione peggiore e che la distribuzione dei benefici, inclusi i ritorni ai nuovi finanziatori, era equa, tenuto conto delle circostanze.
Il giudice aveva quindi esercitato la propria discrezionalità per omologare i piani tramite il meccanismo di cross-class cram-down.
S&S ha presentato ricorso su due motivi, che entrambi lamentavano l’errata applicazione dei principi stabiliti dalla già richiamata Sezione 901G(3), del Companies Act 2006 e la violazione della regola del creditor no worse off, ovvero del principio, che si applica anche nel nostro ordinamento e più in generale nell’ambito UE perché sancito dalla Direttiva Insolvency, che i creditori non debbono trovarsi in posizione meno favorevole di quella che otterrebbero in caso di liquidazione.
S&S avevano sostenuto che in conseguenza dell’attuazione dei piani si sarebbero trovati in una situazione peggiore, considerando anche i benefici indiretti che avrebbero ottenuto in caso di liquidazione di Petrofac, tra cui la riduzione della concorrenza nel mercato.
Avevano poi sostenuto che i benefici della ristrutturazione non erano equamente distribuiti tra i creditori, dato che i nuovi investitori avrebbero ricevuto oltre due terzi del capitale della società ristrutturata.
La Court of Appeal ha respinto il primo motivo di ricorso, osservando che il test previsto dalla legge, in ordine al rispetto del principio del creditor no worse off, richiede un confronto tra il valore finanziario dei diritti che un creditore avrebbe avuto nell’alternativa rilevante (la liquidazione) e il valore dei diritti offerti dal piano.
Secondo la Corte gli interessi commerciali o competitivi più ampi, come la rimozione di un concorrente dal mercato, non sono diritti compromessi dal piano e sono troppo remoti rispetto al rapporto debitore-creditore.
Viceversa, il secondo motivo di ricorso è stato accolto. La Court of Appeal ha affermato che il giudice deve valutare se la distribuzione di valore prevista dal piano sia equa, specialmente quando si utilizza il potere di cross-class cram down per imporre un piano a creditori dissenzienti.
La Corte ha ritenuto che i benefici generati dalla ristrutturazione non fossero equamente distribuiti tra i creditori, inclusi quelli “out-of-the-money”, per diversi motivi.
La maggior parte del valore preservato dalla ristrutturazione era assegnata ai fornitori dei nuovi fondi, mentre i creditori esistenti ricevevano una quota molto inferiore rispetto al valore dei loro crediti compromessi.
Le società proponenti i piani non avevano giustificato adeguatamente questa distribuzione, non essendovi prove sufficienti che le condizioni dei nuovi finanziamenti rispecchiassero i tassi di mercato per simili investimenti in un gruppo risanato. Il giudice di primo grado aveva quindi “sbagliato” nel giudicare tali tassi come “competitivi”.
L’assegnazione delle quote era stata definita prima della valutazione finale del gruppo ristrutturato e non era stata rivalutata dopo che il valore del gruppo si era rivelato molto superiore alle aspettative iniziali.
La Corte ha respinto l’argomento secondo cui i creditori “out of the money” potessero essere esclusi dal riparto dei benefici solo perché non avrebbero ricevuto nulla in una liquidazione.
La Corte ha osservato che “il corretto uso del potere di cross-class cram down è quello di consentire l’omologazione di un piano contro l’opposizione di chi irragionevolmente tiene duro per ottenere condizioni migliori”… e “non serve a permettere alle classi consenzienti di appropriarsi in modo iniquo della maggior parte dei benefici della ristrutturazione”.
Dopo la decisione della Court of Appeal del 1° luglio 2025, la Corte Suprema ha rifiutato il permission to appeal il 13 ottobre 2025: quindi, allo stato, l’impostazione della Court of Appeal sulla necessità di una distribuzione “equa” del valore (anche oltre il solo test “no worse off”) resta il punto fermo.
In conclusione, anche se un piano soddisfa il test “no worse off” (cioè nessuna classe dissenziente è in una situazione peggiore rispetto all’alternativa rilevante), il giudice mantiene un ampio margine di discrezionalità nel valutare se il piano distribuisca in modo equo i benefici tra tutte le classi di creditori, inclusi quelli “out-of-the-money”.
Le società non possono più presumere che dare rendimenti minimi ai creditori “out-of-the-money” sia sufficiente a soddisfare il requisito giurisdizionale affinché il piano sia considerato un “compromesso o accordo”.
A seconda delle circostanze, una distribuzione equa può richiedere una partecipazione significativa ai vantaggi della ristrutturazione e non solo una concessione simbolica.
Le società dovranno prevedere un esame più approfondito e considerare la necessità di una più ampia verifica di mercato quando il piano prevede l’immissione di nuovi fondi.
In conclusione, la decisione restituisce un certo potere negoziale ai creditori “out-of-the-money” e rafforza l’importanza di una distribuzione equa dei benefici della ristrutturazione a tutte le classi di creditori.
(2) Ancora sul trattamento dei creditori out of the money in caso di cross class cram down. Il caso Thames Water Utilities Holdings Limited.
Il caso in esame presenta forti analogie con quello precedentemente esaminato, perché riguarda anch’esso l’applicazione della Sezione 903 G del Companies Act e il trattamento dei creditori appartenenti alle classi ritenute “out of the money”.
Thames Water, il più grande fornitore d’acqua della Gran Bretagna, sta attraversando serie difficoltà finanziarie. Con miliardi di debiti, infrastrutture deteriorate e scandali ambientali in corso, la società è diventata un esempio emblematico dei limiti della privatizzazione dei servizi pubblici e della necessità di un intervento pubblico di salvataggio.
Il 17 dicembre 2024, la High Court (giudice Trower) ha ordinato la convocazione di assemblee dei creditori per valutare un piano di ristrutturazione il cui scopo era fornire liquidità aggiuntiva alla società per consentirle di operare abbastanza a lungo da permettere una ricapitalizzazione complessiva attraverso un secondo piano di ristrutturazione. Il Piano mirava a raggiungere questo obiettivo estendendo la scadenza del debito esistente di 2 anni, annullando tutti gli impegni non ancora utilizzati e prevedendo fino a 3 miliardi di sterline in finanziamenti super senior, a cui i creditori delle classi A e B di Thames Water potevano partecipare in proporzione alle rispettive quote.
Le assemblee delle sette classi di creditori si sono svolte il 21 gennaio 2025. Il Piano è stato approvato da una larga maggioranza delle cinque classi che comprendevano i creditori senior di Thames Water. Le due classi composte dai creditori di Classe B e TWL hanno invece votato contro. Il 18 febbraio 2025 il giudice Leech della High Court ha emesso la sentenza[4] che omologa il Piano, respingendo l’opposizione di un gruppo di creditori di Classe B (il “Class B AHG”), di un creditore subordinato (“TWL”) e di un membro del Parlamento. Diremo in seguito di quest’ultima, invero peculiare, impugnazione commentando la decisione della Corte di appello.
Il Piano era sostenuto da un gruppo di creditori di Classe A (il “Class A AHG”) e da un gruppo di banche creditrici (il “Supporting Bank Group”). Nel dare l’omologazione, il giudice Leech ha stabilito che l’alternativa rilevante al Piano era lo special administration regime[5], e non un piano alternativo (il Piano B) proposto da un gruppo di creditori di Classe B. Ha inoltre accolto le prove presentate dalla società proponente il Piano, che dimostravano che la distribuzione del valore si interrompeva nella Classe A, che i creditori di Classe B e TWL erano “out of the money” e che il test del “no worse off” era soddisfatto. Di conseguenza, il tribunale aveva titolo per imporre il cram-down alle classi dissenzienti di creditori ai sensi del potere previsto dalla sezione 901G del Companies Act 2006.
Il giudice Leech ha anche respinto le eccezioni secondo le quali il Piano violava la normativa sulla concorrenza, o che la forma delle liberatorie previste dal Piano fosse un punto critico. Pur avendo ritenuto che un membro del Parlamento, presente all’udienza, avesse legittimazione ad opporsi al Piano, il giudice Leech ha comunque deciso che il Piano dovesse essere omologato, esercitando la propria discrezionalità, in considerazione dell’interesse pubblico fondamentale di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi infrastrutturali essenziali.
La Court of Appeal[6] con sentenza 11 marzo 2025 ha in massima parte respinto l’appello dei creditori di classe B, dell’azionista della società debitrice Thames Water Limited ("TWL") e di Charlie Maynard, membro del Parlamento Liberal Democratico per il circondario di Witney, successore di David Cameron. L’importanza di questa decisione, è stato osservato, sta nel fatto che il piano è probabilmente, il più rilevante in termini di valore tra tutti i piani di ristrutturazione mai realizzati nel Regno Unito fino ad oggi. Si tratta inoltre del primo caso in cui un piano viene contestato sulla base dell’asserita lesione di un pubblico interesse.
Il primo motivo d’appello avanzato dai creditori riguardava il fatto che la High Court avrebbe errato nel ritenere il piano “equo”, dato i considerevoli diritti e benefici non finanziari che i creditori di Classe A ottenevano. Tra questi figurava la “June Release Condition”, secondo cui i creditori di Classe A potevano rifiutare di rilasciare due tranches dei nuovi finanziamenti se un accordo di lock-up non fosse stato stipulato entro giugno 2025. I creditori di classe B avevano anche contestato quella che ritenevano una distribuzione ingiusta del surplus generato dalla ristrutturazione. L’azionista TWL aveva avanzato motivazioni simili, sostenendo che il giudice aveva erroneamente omesso di considerare se il Piano fosse equo nei confronti dei creditori dissenzienti, “out of the money”.
Nel valutare tali argomentazioni, la Court of Appeal ha stabilito, come punto preliminare, che il concetto di “surplus di ristrutturazione”, in certa misura corrispondente alla nostra nozione di surplus concordatario, fosse troppo limitato e che un termine più appropriato fosse “benefici preservati o generati dalla ristrutturazione”. Questo perché il termine “surplus di ristrutturazione” suggeriva qualcosa di quantificabile. Tale concetto era configurabile in un piano di ristrutturazione definitivo, ma non necessariamente in un accordo ponte pensato per concedere più tempo a una ristrutturazione completa. In questi ultimi casi, in cui le esigenze di liquidità sono prioritarie, i “benefici preservati o generati dalla ristrutturazione” possono essere determinati e quantificati solo nel contesto del piano di ristrutturazione finale. Ciò è ovviamente diverso rispetto a un piano di ristrutturazione che mira a facilitare un processo formale di distribuzione oppure a ristrutturare il bilancio.
La Corte d’Appello ha tuttavia respinto l’approccio “rigido” suggerito dalla società debitrice, ovvero che esistesse una “regola ferrea” per cui non si poteva tenere conto del fatto che i creditori “out of the money” ricevessero solo un corrispettivo nominale. Ha rilevato che non vi era nulla nella Parte 26A del Companies Act 2006 che suggerisse che il Parlamento avesse inteso introdurre un “nuovo potere di confisca” con la creazione del cram down interclasse.
In alcuni casi, il fatto che i creditori dissenzienti fossero “out of the money” avrebbe potuto costituire una “giustificazione sufficiente” per escluderli dai benefici del piano, ma ciò non sarebbe stato sempre vero. Il punto di partenza doveva essere l’identificazione del beneficio che il piano intendeva conferire. In questo caso, il piano era concepito per fornire un “ponte” verso un piano definitivo e tale beneficio sarebbe andato perduto se tutti i creditori fossero stati messi nella condizione di esercitare i propri diritti perché la società sarebbe stata allora impossibilitata a rispettare le scadenze e sarebbe stata posta nella special administration – proprio ciò che il Piano mirava a evitare. La Corte d’Appello ha quindi ritenuto che i “benefici preservati o generati dalla ristrutturazione” fossero appropriati nelle circostanze.
Considerando la sezione 901G del Companies Act, la Corte ha sottolineato che, nel redigere la Parte 26A del Companies Act, il Parlamento non aveva fornito indicazioni su come avrebbe dovuto essere esercitata la discrezionalità lasciata al giudice. Ciò implicava che la disciplina giuridica si sarebbe sviluppata caso per caso. La Corte ha sottolineato, di conseguenza, se l’appello riguarda l’esercizio del potere discrezionale da parte del giudice di primo grado, il giudice superiore dovrebbe essere molto riluttante a intervenire, a meno che non risulti che il giudice “abbia applicato principi giuridici errati, abbia considerato fattori irrilevanti o omesso di considerare fattori rilevanti, oppure sia giunto a una conclusione sui fatti che nessun giudice ragionevole avrebbe potuto raggiungere”. Di qui la conclusione che la decisione di primo grado dovesse essere confermata.
L’appello presentato dal membro del Parlamento Maynard si basava sull’argomentazione che il giudice di primo grado non aveva considerato in modo adeguato l’interesse pubblico, in particolare rispetto agli utenti del servizio e alla collettività in generale, inclusi coloro che sarebbero stati colpiti dallo scarico di acque reflue non trattate.
La Corte ha respinto queste argomentazioni osservando che il suo compito era limitato alla valutazione del rispetto dei diritti dei creditori. Se tutti i creditori avessero approvato il piano la Corte non avrebbe avuto titolo a considerarne l’equità. Le censure relative alla violazione del pubblico interesse potevano essere prese in considerazione dall’Autorità tutoria del settore e dal Governo, guardiani del pubblico interesse.
La Corte ha parzialmente accolto l’appello per quanto riguardava le liberatorie a favore di soggetti terzi previste dal piano. Ha distinto le liberatorie concesse dai creditori con l’approvazione del piano, necessarie per evitare il rischio di azioni di rivalsa da parte di amministratori e consulenti nei confronti della società, dalle liberatorie che, sempre in base al piano, erano concesse dalla stessa società debitrice, senza che vi fosse rischio di rivalsa. Sulla base di questa distinzione, la Corte d’Appello ha accolto l’appello per quanto concerneva le liberatorie del secondo tipo, prevedendo un’eccezione per le eventuali azioni promosse da un amministratore speciale o da un curatore fallimentare.
Va sottolineato che Mr. Maynard, il membro del Parlamento, ha chiesto alla Corte Suprema l’autorizzazione ad impugnare la sentenza della Corte di appello, ma l’autorizzazione è stata negata il 28 luglio 2025.[7]
Sul piano operativo, la società continua a fare ricorso a consent requests verso i finanziatori super senior per preservare la liquidità e preparare il percorso verso la ricapitalizzazione. Nel maggio 2026 Thames Water ha avviato una decima consent request per consentire il drawdown di ulteriori £413,49 milioni, confermando che il primo Piano mantiene una funzione essenzialmente ponte verso RP2[8].
(3) Un ulteriore sviluppo: il secondo piano Waldorf e il cram down di HMRC.
Un ulteriore tassello nell’evoluzione della giurisprudenza inglese sui restructuring plans è rappresentato dal caso Re Waldorf Production UK Plc, deciso dalla High Court il 5 maggio 2026. La vicenda riguardava il secondo piano proposto da Waldorf Production UK Plc, dopo che un primo piano era stato rifiutato nell’agosto 2025 e l’appello alla Supreme Court, pur autorizzato, era stato poi ritirato nel dicembre 2025. Il nuovo piano era collegato alla vendita di gran parte del gruppo a Harbour Energy e prevedeva, tra l’altro, la compromissione dei crediti fiscali vantati da HMRC, che aveva votato contro il piano. La Corte ha quindi dovuto valutare se fosse possibile utilizzare il potere di cross-class cram down previsto dalla section 901G Companies Act 2006 nei confronti dell’autorità fiscale[9].
La decisione richiama espressamente Thames Water e Petrofac. La High Court osserva che tali decisioni della Court of Appeal hanno chiarito il trattamento dei creditori “out-of-the-money”, imponendo di considerare il loro contributo ai benefici preservati o generati dalla ristrutturazione e la necessità di un effettivo confronto negoziale con essi[10]. Proprio sulla base di Thames Water e Petrofac, il primo piano Waldorf era stato rifiutato, perché la società non aveva dimostrato un adeguato engagement con i creditori chirografari e non aveva offerto loro benefici proporzionati a quanto avrebbero potuto ragionevolmente negoziare[11]. Invece, nel secondo piano, la Corte ha ritenuto che tali criticità fossero state superate: vi erano state negoziazioni più estese, anche attraverso una mediazione, e il piano assicurava a HMRC un ritorno del 14% rispetto a uno scenario alternativo in cui avrebbe ricevuto soltanto una quota minima del prescribed part[12].
La decisione è significativa anche perché conferma l’impostazione già emersa in Petrofac sul contenuto del no worse off test. Tale test richiede di confrontare la posizione del creditore nel piano con quella che lo stesso creditore avrebbe avuto nell’alternativa rilevante, ma solo con riferimento ai diritti creditori compromessi dal piano. Non possono invece essere inclusi nel confronto interessi più ampi, indiretti o esterni al rapporto creditorio oggetto di ristrutturazione. Nel caso di specie, ciò ha impedito a HMRC di sostenere che il piano la ponesse in una posizione peggiore solo perché Harbour avrebbe potuto beneficiare, in futuro, dell’utilizzo delle perdite fiscali del gruppo[13]. Secondo la Corte, tale effetto riguardava l’impatto fiscale complessivo dell’operazione, ma non il valore dei diritti di credito di HMRC compromessi dal piano. La High Court ha quindi respinto le obiezioni dell’autorità fiscale e ha omologato il piano. Ha tuttavia precisato che questa conclusione non autorizza automaticamente l’uso della Parte 26A per cancellare passività fiscali indesiderate: ogni piano dovrà comunque soddisfare i requisiti della section 901G Companies Act 2006 ed essere sottoposto a un controllo concreto di equità da parte del giudice.
(4) Caso Vesnin v. Queeld Ventures Ltd & Ors: legittimazione ad opporsi al riconoscimento nel Regno Unito di una procedura di insolvenza straniera.
Nel caso Vesnin v Queeld Ventures Ltd & Ors[14], la Court of Appeal ha stabilito che, in un procedimento di riconoscimento secondo la common law di una procedura d’insolvenza straniera, un convenuto in tale procedimento può avere legittimazione ad opporsi anche se non è creditore. È sufficiente a conferirgli tale legittimazione il fatto che siano richiesti altri provvedimenti contro di lui, subordinatamente al riconoscimento dell’insolvenza straniera.
Il principio può avere qualche interesse anche per il lettore italiano, considerato che l’art. 67 della legge 218/95 di diritto internazionale privato afferma che chiunque vi abbia interesse può chiedere l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione in caso di mancata ottemperanza o contestazione del riconoscimento ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, ma non chiarisce, se non indirettamente, chi sia il legittimato passivo all’azione.
Queeld Ventures Ltd (Queeld) e Mispare Ltd (Mispare, insieme Q&M) detenevano rispettivamente circa il 10,7% e l’1% delle azioni ordinarie di una società inglese quotata sull’AIM, Eurasia. Q&M hanno dichiarato di aver smarrito i propri certificati azionari intorno al 2017. In precedenza, questi erano custoditi presso la family office, cioè la società di servizi del signor Ananiev e di sua moglie, ma sono andati persi quando gli Ananiev si sono trasferiti a Cipro.
Q&M hanno avviato un’azione in un tribunale inglese chiedendo provvedimenti dichiarativi e un’ordinanza per obbligare Eurasia a consegnare certificati sostitutivi. La causa è stata risolta in via extragiudiziale. Una delle condizioni dell’accordo prevedeva che, pur rilasciando certificati sostitutivi, i legali di Q&M avrebbero trattenuto questi certificati e non li avrebbero rilasciati se non secondo un calendario concordato.
Eurasia avrebbe pubblicato un annuncio sul proprio sito web, in una forma concordata, spiegando che Q&M erano azionisti registrati che avevano richiesto certificati sostitutivi, e che chiunque volesse rivendicare un interesse su tali azioni doveva informare i legali di Q&M entro una data specificata. In difetto i certificati sarebbero stati rilasciati).
Il sig. Vesnin era il curatore fallimentare del sig. Ananiev, nominato dal Tribunale Commerciale della Città di Mosca. Vesnin ha risposto all’annuncio, dichiarando che la sig.ra Ananieva era l’effettiva titolare delle azioni Queeld e che, a causa del “regime patrimoniale coniugale” applicabile secondo la legge russa, tali azioni facevano parte del patrimonio fallimentare di Ananiev e quindi nessuno, se non Vesnin, poteva disporne. Di conseguenza, l’accordo per la gestione delle azioni, pattuito tra Q&M ed Eurasia, non era valido.
Il sig. Vesnin ha presentato istanza alla Companies Court per il riconoscimento del fallimento russo di Ananiev (“Bankruptcy Application”). Q&M sono stati chiamati come convenuti. Vesnin ha chiesto (1) il riconoscimento del fallimento russo, (2)(a) provvedimenti per la protezione e/o la conservazione del capitale sociale emesso di Q&M e/o direttive per la realizzazione di tali azioni come beni del patrimonio fallimentare, e (2)(b) un’ordinanza per la consegna dei certificati sostitutivi e/o per vietare a Q&M di disporre delle azioni Eurasia.
Q&M hanno cercato di opporsi al riconoscimento del fallimento russo, pur sostenendo di non detenere le azioni Eurasia in trust per Ananiev e quindi di essere “estranei” al fallimento. Hanno però dichiarato di avere un “ovvio interesse” a opporsi al riconoscimento perché a loro avviso le azioni erano legalmente e sostanzialmente di loro proprietà.
Il Chief ICC (Chief Insolvency and Companies Court Judge in England and Wales) Judge Briggs ha stabilito che Q&M non avevano legittimazione ad opporsi al riconoscimento. La decisione si è basata principalmente sulla sentenza della Suprema Corte inglese in Brake v The Chedington Court Estate Ltd[15], caso senza elementi internazionali ma relativo alla legittimazione di soggetti non creditori ad opporsi agli atti di un curatore. Secondo questa decisione, solo chi ha un interesse legittimo in una procedura fallimentare straniera può opporsi al riconoscimento in common law. Sono compresi i creditori, ma “non una parte convenuta in un procedimento in cui il rappresentante straniero è attore”. Pur avendo un interesse commerciale, questi soggetti non avrebbero un interesse legittimo nel fallimento.
La Corte d’Appello ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse dato una lettura troppo restrittiva della sentenza Brake e ha accolto il ricorso di Q&M.
La Corte ha osservato che la richiesta di riconoscimento del fallimento russo era il presupposto per gli ulteriori provvedimenti richiesti, che erano rivolti proprio contro Q&M. Questo era anche il motivo per cui Q&M erano stati chiamati come convenuti, e per cui era stata concessa l’autorizzazione a notificare loro la domanda fuori giurisdizione, sussistendo una seria controversia da giudicare tra Vesnin e Q&M circa i beni presenti nel Regno Unito.
Va sottolineato che la decisione affronta un caso che oggi per diritto inglese si verifica raramente, perché ordinariamente il curatore straniero oggi richiederebbe il riconoscimento in base al Cross-Border Insolvency Regulations 2006 (CBIR). L’art. 17(4) del CBIR prevede che chiunque sia interessato dal riconoscimento possa richiederne modifica o revoca[16].
Nel caso di specie, tuttavia, il riconoscimento secondo il CBIR non sarebbe stato possibile perché, al momento della dichiarazione di fallimento, Ananiev non aveva il centro degli interessi principali né una stabile organizzazione in Russia.
La decisione è quindi significativa perché conclude che, sia secondo la common law inglese sia secondo il CBIR, anche soggetti non creditori possono avere legittimazione ad opporsi al riconoscimento di una procedura d’insolvenza straniera.
In conclusione, secondo la common law inglese, una parte contro cui sia richiesto un provvedimento subordinato al riconoscimento giudiziale di una procedura di insolvenza straniera ha il diritto di opporsi a tale riconoscimento.
[1] In re Saipem & Ors v Petrofac Limited ([2025] EWCA Civ 821. Si veda la decisione della High Court in primo grado (Justice Marcus Smith) in [2025] EWHC 1250 (Ch). Ai primi di agosto 2025 è stato presentato ricorso alla Corte Suprema con richiesta di autorizzazione all’impugnazione; https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2025-0140
[2] La norma, che non si riferisce soltanto al concordato preventivo, ma a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, risolve la questione dei limiti entro i quali i creditori possono beneficiare del surplus concordatario. Il valore riservato ai soci è calcolato con riferimento al valore effettivo, conseguente all’omologazione, delle partecipazioni e degli strumenti finanziari. Inoltre, il giudizio di comparazione tra il trattamento riservato alla classe o classi dissenzienti e le classi pari ordinate o di grado inferiore ed il valore effettivo riservato ai soci è fatto in base alle previsioni del piano. Ne deriva che una volta superata la prova di resistenza prevista dalla norma o nel caso in cui non vi siano opposizioni delle classi dissenzienti, intervenuta l’omologazione, ai creditori spetterà il valore previsto dal piano, al netto del valore riservato ai soci.
A tale proposito il secondo comma dell’art. 120 quater, come modificato dal nuovo decreto correttivo approvato con d.lgs. 136/2024, stabilisce che nel calcolo del valore effettivo riservato ai soci si tiene conto del c.d. terminal value, vale a dire di tutto ciò che è destinato a questi ultimi in base al calcolo del valore d’uso secondo i principi contabili, sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri. L’effetto principale di questa disposizione è di prendere in considerazione i vantaggi che i soci potranno ricevere in base al concordato anche oltre il limite temporale dell’esecuzione del piano, nei limiti del valore della partecipazione, secondo un’interpretazione rigorosa del principio sancito dall’art. 2740 c.c.; https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14
[3] Riportiamo il testo ufficiale della sezione 901G (https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/901G): “Sanction for compromise or arrangement where one or more classes dissent
(1)This section applies if the compromise or arrangement is not agreed by a number representing at least 75% in value of a class of creditors or (as the case may be) of members of the company (“the dissenting class”), present and voting either in person or by proxy at the meeting summoned under section 901C.
(2)If conditions A and B are met, the fact that the dissenting class has not agreed the compromise or arrangement does not prevent the court from sanctioning it under section 901F.
(3)Condition A is that the court is satisfied that, if the compromise or arrangement were to be sanctioned under section 901F, none of the members of the dissenting class would be any worse off than they would be in the event of the relevant alternative (see subsection (4)).
(4)For the purposes of this section “the relevant alternative” is whatever the court considers would be most likely to occur in relation to the company if the compromise or arrangement were not sanctioned under section 901F.
(5)Condition B is that the compromise or arrangement has been agreed by a number representing 75% in value of a class of creditors or (as the case may be) of members, present and voting either in person or by proxy at the meeting summoned under section 901C, who would receive a payment, or have a genuine economic interest in the company, in the event of the relevant alternative.
(6)The Secretary of State may by regulations amend this section for the purpose of—
(a)adding to the conditions that must be met for the purposes of this section;
(b)removing or varying any of those conditions.
(7)Regulations under subsection (6) are subject to affirmative resolution procedure;
[4] [2025] EWHC 338 (Ch)
[5] Un regime di administration speciale è una procedura concorsuale modificata che attribuisce all’amministratore obiettivi specifici. Questi regimi vengono spesso previsti nei settori che forniscono servizi o forniture di natura pubblica, come acqua o energia, dove la continuità del servizio essenziale è particolarmente importante o fondamentale per la stabilità dell’economia. Gli obiettivi speciali dell’amministratore di solito danno priorità al mantenimento della continuità del servizio o della fornitura, oppure richiedono la consultazione con l’autorità di regolazione competente (ad esempio la Financial Conduct Authority), o la tutela di determinati beni (come gli asset dei clienti nel caso di amministrazione speciale di una banca d’investimento).
[6] [2025] EWCA Civ 475; https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2025/04/Kington-S.A.R.L.-Thames-Water-and-another-v-Thames-Water-Utilities-Holdings-and-others-judgment.pdf
[7] UKSC/2025/0101; https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2025-0101
[8] Thames Water Utilities Limited, Tenth Consent Request relating to Super Senior Issuer Funding, 18 maggio 2026; https://www.thameswater.co.uk/news/2026/may/tenth-consent-request-relating-to-super-senior-issuer-funding
[9] Re Waldorf Production UK Plc [2026] EWHC 1014 (Ch), [1]-[5]; https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2026/05/Waldorf-Production-CR-2025-008149-Sanction-Hearing-Judgment-final-for-handdown-5.5.26-002.pdf
[10] Ibid., [55]-[56]; v. anche [118]-[121].
[11] Ibid., [56]-[59].
[12] Ibid., [68]-[76], [103]-[106], [155]-[156].
[13] Ibid., [159]-[166].
[14] Vesnin v Queeld Ventures Ltd & Ors [2025] EWCA Civ 951, Court of Appeal, 22 luglio 2025; https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewca/civ/2025/951
[15]Brake and another v The Chedington Court Estate Ltd [2023] UKSC 29, UK Supreme Court, 10 agosto 2023; https://supremecourt.uk/cases/uksc-2021-0010
[16] Cross-Border Insolvency Regulations 2006, Schedule 1, art. 17(4); https://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1030/schedule/1/part/3/crossheading/article-17-decision-to-recognise-a-foreign-proceeding