argomento: Novita' giurisprudenziali - Unione Europea Lussemburgo (con tutti gli altri Stati membri dell'UE)
Keywords: Procedure di insolvenza - legge applicabile - Corte di Giustizia UE
Il 19 marzo 2026, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha pronunciato la sua decisione C-43/25, SML Maschinengesellschaft mbH, relativa a una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione del regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza e, in subordine, al Regolamento di Roma I. Il testo in italiano è reperibile qui.
La controversia che ha dato origine a questa pronuncia riguarda due società appartenenti allo stesso gruppo, SML, con sede in Austria, e MAPLAN, con sede in Germania . Nei confronti di MAPLAN era stata aperta una procedura di insolvenza il 1º ottobre 2016. Successivamente all’apertura di detta procedura, SML aveva chiesto al Landgericht Schwerin (Tribunale del Land, Schwerin, Germania) l’ammissione al passivo dei crediti derivanti da due prestiti concessi a MAPLAN, solo parzialmente rimborsati, nonché il riconoscimento di un diritto di prelazione sul ricavato di crediti ad essa ceduti in garanzia. Il curatore fallimentare di MAPLAN aveva contestato le pretese di SML e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la restituzione del capitale e degli interessi versati da MAPLAN a SML in relazione ai due prestiti.
Il Landgericht aveva respinto la domanda di SML e accolto la domanda riconvenzionale del curatore. Anche l’appello di SML era stato respinto.
In sede di ricorso per cassazione, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha sollevato dubbi sulla legge applicabile all’azione revocatoria promossa dal curatore fallimentare di SML. In particolare, si è chiesto se l’articolo 13[1] del regolamento n. 1346/2000 (oggi articolo 16 del regolamento (UE) 2015/848) potesse essere invocato dal soggetto che aveva beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori per opporsi a una domanda di restituzione, anche quando tale domanda fosse diretta non tanto a contestare l’atto in sé, quanto piuttosto a far rispettare la graduazione dei crediti stabilita dalla legge dello Stato di apertura della procedura, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera i)[2], del regolamento.
La questione era rilevante perché, secondo il diritto tedesco e il curatore della procedura di insolvenza, i pagamenti effettuati da MAPLAN in esecuzione dei due prestiti avevano consentito a SML di ottenere il pagamento di crediti subordinati rispetto a quelli degli altri creditori concorsuali, arrecando così pregiudizio a questi ultimi. SML sosteneva invece che, in base alla legge scelta nei contratti di prestito, dovesse applicarsi il diritto austriaco e che, secondo tale diritto, gli atti in questione non potevano essere impugnati.
Alla luce di quanto precede, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale:
«se l’art 13 del regolamento [n. 1346/2000] debba essere interpretato nel senso che la persona che ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori può far valere gli effetti di tale disposizione di fronte a una richiesta di restituzione presentata dal curatore fallimentare, anche quando detta richiesta sia volta ad attuare la graduazione dei crediti stabilita dalla legge dello Stato di apertura della procedura di insolvenza applicabile [articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, lettera i), del regolamento n. 1346/2000]»
Il giudice del rinvio aveva tuttavia formulato anche ulteriori questioni pregiudiziali, relative, in particolare, all’applicabilità dell’articolo 13 alle azioni revocatorie concernenti finanziamenti dei soci assimilati ai mezzi propri, alla possibile rilevanza della lex societatis nella determinazione della legge applicabile a tali finanziamenti e, in subordine, all’eventuale operatività dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento di Roma I in tema di norme di applicazione necessaria. La Corte, però, avendo risposto in senso negativo alla prima questione, non ha ritenuto necessario esaminare le successive.
Essa ha dichiarato che: «L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che esso non può essere invocato da una persona che ha beneficiato dei rimborsi di un prestito di socio, considerati pregiudizievoli per la massa dei creditori, in risposta a una domanda di restituzione presentata dal curatore fallimentare della società debitrice del prestito qualora tale domanda sia diretta a far rispettare il grado dei crediti previsto dalla normativa dello Stato di apertura della procedura di insolvenza»
Questa decisione, in questo caso, significa, in sostanza, che le regole tedesche di subordinazione dei prestiti soci non possono essere aggirate in contesti internazionali mediante la semplice scelta di una legge straniera come legge regolatrice del contratto di finanziamento. Anche se il contratto prevede l’applicazione del diritto di un altro ordinamento, prevalgono le regole relative alla graduazione dei crediti stabilito dal diritto fallimentare tedesco e, con esso, le regole che dispongono che i prestiti soci sono subordinati al rimborso degli altri debiti, qualora la procedura di insolvenza sia aperta in Germania.
Si segnala, infine, che la sentenza è oggetto di un commento del Prof. Panzani, in corso di pubblicazione su Le procedure concorsuali, già Il Fallimento.
[1]L’articolo 13 “Atti pregiudizievoli”, dispone che non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m) [ossia le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori], quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova, da un lato, che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura e, dall’altro, che tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000R1346
[2] L’articolo 4, paragrafo 2, lettera i), prevede che la legge dello Stato di apertura determina, in particolare, le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, al grado dei crediti e ai diritti dei creditori che siano stati in parte soddisfatti dopo l’apertura della procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione.