<p>COMMERCIALISTI</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

23/06/2026 - Confronto tra il sistema italiano e i modelli esteri di remunerazione degli insolvency practitioners

argomento: Notizie di interesse - Gruppi di imprese Italia

Keywords: Insolvency Practitioners - Renumerazione

Giorgio Corno

PPT_Allegato

 

Le presenti note hanno carattere meramente introduttivo e accompagnano il PPT allegato al presente contributo, dedicato al confronto tra il sistema italiano e alcuni modelli esteri di remunerazione degli insolvency practitioners.

La remunerazione degli insolvency practitioners costituisce uno dei punti di equilibrio più delicati delle procedure concorsuali. Dal punto di vista degli azionisti, creditori chirografari e altri interessati, il compenso del curatore o dell’insolvency practitioner è pagato con l’attivo realizzato e può ridurre quanto resta disponibile per la distribuzione. Non è quindi raro che tali soggetti percepiscano una sproporzione tra il proprio recupero, talvolta esiguo o nullo, e la remunerazione riconosciuta all'insolvency practitioner incaricato della procedura, specie quando questa sia calcolata sulla base di tariffe orarie elevate. D’altro canto, come osservato nello studio della Commissione Europea affidato all’Università di Leeds, pochi insolvency practitioners accetterebbero la nomina se non vi fosse una ragionevole prospettiva di essere remunerati. Gli insolvency practitioners non sono enti di beneficenza e non può pretendersi che prestino servizi professionali quando le possibilità di pagamento siano scarse[1].

La remunerazione, pertanto, è un incentivo. Di fatto, secondo Garcimartín e Paulus, l’incarico deve essere configurato come una scelta attraente per assicurare un’amministrazione efficiente, di qualità e tempestiva[2]. Nella stessa linea, l’EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) ha sottolineato che un livello competitivo di compensazione favorisce lo sviluppo della professione, incentiva il soddisfacimento di requisiti di accesso spesso onerosi, inclusi studi e formazione specialistica, e consente di valorizzare gli insolvency practitioner più meritevoli o dotati di specifiche competenze settoriali[3].

Su queste premesse, le slide esaminano, in chiave comparata, il sistema italiano e alcuni modelli esteri di remunerazione degli insolvency practitioners, soffermandosi sulle fonti applicabili, sui criteri di calcolo del compenso, sul ruolo del giudice e dei creditori e sui correttivi previsti nei diversi ordinamenti. Nel sistema italiano vengono richiamati, in particolare, l’art. 137 CCII e il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, che regola i compensi spettanti ai curatori fallimentari e agli insolvency practitioners nelle procedure di concordato preventivo[4].

Il confronto mostra che esistono svariati modelli. Alcuni ordinamenti fanno ricorso a criteri tariffari o percentuali, calcolati sull’attivo realizzato, sull’attivo distribuito o sul passivo accertato. Altri utilizzano il compenso orario, soprattutto nelle procedure di maggiore complessità. Invece, altri ancora valorizzano l’accordo tra insolvency practitioner e creditori. In Inghilterra e Galles, ad esempio, le Insolvency Rules 2016 prevedono, quale criterio residuale, scale percentuali sul realizzo e sulla distribuzione, se il compenso non è determinato diversamente dai creditori o dalla corte[5]. In Germania, invece, l’InsVV prevede un sistema fondato su percentuali dell’attivo, accompagnato da correttivi in aumento o in diminuzione in ragione della complessità della procedura, del numero dei creditori, della prosecuzione dell’impresa o dell’attività effettivamente svolta[6].

Particolare rilievo assume anche il diritto comunitario. L’art. 27, par. 4, della direttiva (UE) 2019/1023 prevede che gli Stati membri assicurino che la remunerazione degli insolvency practitioners sia regolata da norme coerenti con l’obiettivo di un espletamento efficiente delle procedure e che esistano strumenti adeguati per risolvere le controversie in materia di compenso[7]. Il tema è ripreso anche nel dibattito sulla successiva armonizzazione europea del diritto dell’insolvenza, con specifico riferimento alla remunerazione degli amministratori nelle procedure di pre-pack e dei componenti dei comitati dei creditori.

Le slide dedicano inoltre attenzione al compenso orario, che richiede un controllo particolarmente accurato. L’esperienza inglese, richiamata attraverso la Practice Direction on Insolvency Proceedings e lo Statement of Insolvency Practice 9, mostra che l’insolvency practitioner deve giustificare non solo il tempo impiegato, ma anche la necessità dell’attività svolta, il livello del personale coinvolto e l’assenza di duplicazioni[8]. Su quest’ultimo viene anche richiamato il parere del Judicial Committee of the Privy Council del 16 settembre 2025, secondo il quale non è sufficiente dimostrare il numero di ore lavorate, dovendo invece risultare che il lavoro fosse ragionevole e proporzionato rispetto alla procedura[9].

Su tutti questi aspetti, in questa sede ci si limita a un richiamo sintetico, rinviando alle slide allegate.

 

 

[1] European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, Study on a new approach to business failure and insolvency. Comparative legal analysis of the Member States’ relevant provisions and practices, Tender No. JUST/2014/JCOO/PR/CIVI/0075, University of Leeds, January 2016, p. 107, ove si osserva che azionisti, creditori chirografari e altri stakeholders possono temere di ricevere poco o nulla dalla massa mentre l’insolvency practitioner è remunerato, anche sulla base di tariffe orarie professionali, e che pochi di loro accetterebbero l’incarico in assenza di prospettive di pagamento; https://www.cak.cz/cs/download/insolvency_study_2016_final_en-1.pdf

[2] F.J. Garcimartín Alférez - C.G. Paulus, The 28th insolvency law: Reflections on a lex concursus europaea, in International Insolvency Review, 2025, p. 438; https://edoc.hu-berlin.de/server/api/core/bitstreams/45034740-ad39-4fb8-b026-949cfc9c313e/content

[3] EBRD, Assessment of Insolvency Office Holders: Review of the Profession in the EBRD Region, 2014, p. 80, in cui si evidenzia che un livello competitivo di remunerazione è essenziale per lo sviluppo della professione, anche perché incentiva il soddisfacimento di requisiti di accesso onerosi e consente di premiare i più meritevoli o con competenze specialistiche; https://ebrd-restructuring.com/storage/uploads/documents/210fc7cdd04bbcc4339be8b124b3c816.pdf

[4] Art. 137, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14. V. anche D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, Regolamento concernente l’adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo, GU n. 72 del 26 marzo 2012: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/03/26/012G0047/sg

[5] Insolvency (England and Wales) Rules 2016 (SI 2016/1024), Schedule 11, Determination of insolvency office-holder’s remuneration; https://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1024/schedule/11

[6] Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung (InsVV), sistema tedesco di remunerazione degli amministratori dell’insolvenza; https://www.gesetze-im-internet.de/insvv/

[7] Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, 20 giugno 2019, art. 27, par. 4: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1023

[8] Practice Direction on Insolvency Proceedings, Part Six; Statement of Insolvency Practice, Payments to insolvency office holders and their associates from an estate; https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/insolvency_pd

[9] Judicial Committee of the Privy Council, Attorney General of Trinidad and Tobago v CL Financial Ltd (in liquidation), [2025] UKPC 41, 16 settembre 2025, parr. 44, 47-48, https://jcpc.uk/uploads/jcpc_2023_0071_judgment_323d0eb8d3.pdf. Il Privy Council afferma, in termini generali, che l’onere di giustificare il compenso grava sull’office-holder e che il lavoro svolto deve essere valutato secondo criteri oggettivi di ragionevolezza e proporzionalità, spettando al giudice, al comitato dei creditori o al soggetto competente verificarli. Con specifico riguardo al compenso calcolato su base oraria, il par. 47 precisa che non è sufficiente dimostrare che i liquidatori e il loro staff abbiano lavorato per un certo numero di ore, essendo invece necessario provare che fosse necessario o ragionevole intraprendere e proseguire quell’attività e che essa sia stata svolta da personale di adeguato livello di anzianità. Il par. 48 aggiunge che l’informazione fornita al giudice deve essere sufficiente a consentire una chiara comprensione dell’attività svolta, ma anche proporzionata alla dimensione della procedura e ai costi necessari per predisporla.